Quanto può durare l'iter di valutazione di impatto ambientale

11 aprile 2019 / Gabriele Cailotto

CATEGORIA: Industria, Autorizzazioni, Vas Via Vinca

La fase verifica di assoggettabilità alla VIA e le conseguenti procedure di valutazione si attivano quando i progetti superano le soglie dimensionali stabilite dalla normativa.

I termini per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, poi, sono di norma stabiliti in 150 giorni dalla presentazione della domanda, tuttavia possono protrarsi fino a 330 giorni in particolari condizioni.

Scopri quali sono e come calcolare bene i tempi continuando a leggere l’articolo!


La durata della procedura di valutazione di impatto ambientale: tra i tempi certi previsti dalla normativa e quelli che si scoprono lungo la strada

Coloro che intendono realizzare impianti, opere o interventi (proponente) individuati nell’Allegato II (Progetti di competenza statale) o nell’Allegato III (Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 sono tenuti a presentare domanda di V.I.A.

Lo stesso dicasi per i proponenti dei progetti per i quali, in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening), l’autorità competente abbia espresso un parere “negativo”, prevedendo che l’autorizzazione possa essere rilasciata solo dopo la procedura di VIA.

Detta procedura comprende, secondo le disposizioni normative italiane, alcuni passaggi che possono essere così sintetizzati:

  1. la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping) - facoltativo;
  2. la redazione dello Studio di Impatto Ambientale a cura del proponente;
  3. la pubblicazione e la presentazione del progetto a cura del proponente;
  4. lo svolgimento di consultazioni con gli enti coinvolti;
  5. la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni da parte dell’autorità procedente;
  6. la decisione e, se favorevole, l’emissione del parere di compatibilità ambientale.

 

valutazione impatto ambientale

 

Lo scoping, che è facoltativo, può avere un senso nel caso di progetti complessi per i quali sia opportuno un confronto preliminare con l’Autorità. Di fatto si tratta di una fase preliminare della procedura per consentire di definire preventivamente i contenuti della documentazione da presentare nell’ottica di ottenere un risparmio in termini di tempo e di risorse. Non prevede il coinvolgimento del pubblico, ma solamente un’istruttoria che si esprime sui contenuti tecnici e sul livello di approfondimento/dettaglio che il progetto sottoposto a V.I.A. dovrà avere.

Lo scoping ha una durata massima di sessanta giorni dalla presentazione della documentazione entro i quali l’autorità competente esprime un parere.

valutazione di impatto ambientale - parere autorità

Chiariti, se necessario, i contenuto dello Studio di Impatto Ambientale, si passa alla fase di redazione del SIA che può coinvolgere diversi specialisti a seconda delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità del contesto ambientale coinvolto. Al termine di questa fase viene presentata apposita domanda all’Autorità competente accompagnata dal progetto definitivo dell’opera e dal relativo SIA.

Contestualmente, sul sito web dell’autorità competente, viene dato specifico avviso al pubblico della presentazione dell’istanza e della pubblicazione della documentazione. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA (art24 D.lgs 152/2006).

I termini per l’adozione del provvedimento di VIA sono di norma stabiliti in 150 giorni dalla presentazione della domanda e possono protrarsi fino a 330 giorni in particolari condizioni

Vediamo nel dettaglio come sono articolati questi tempi:

60 giorni

È il periodo entro il quale è possibile da parte di chiunque visionare il progetto e presentare osservazioni (art.24 comma 3 Dlgs 152/2006).

30 giorni

Il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (art.24 comma 3 Dlgs 152/2006)

30 giorni

In questo periodo l’autorità competente può, per un sola volta, richiedere la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita (art.24 comma 4 Dlgs 152/2006).

30 giorni (210)

È il termine entro il quale il proponente è tenuto a trasmettere all’autorità competente la documentazione aggiornata/modificata/integrata (art.24 comma 4 Dlgs 152/2006). Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni

 

A questo punto, se l’autorità competente rileva che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti può disporre che nei 15 giorni successivi, il proponente trasmetta un nuovo avviso al pubblico. Nei 30 giorni seguenti è data la possibilità agli interessati di presentazione delle osservazioni ed agli enti coinvolti di trasmettere i pareri in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate. Il proponente ha ulteriori 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità a VIA (screening), dalla data di pubblicazione della documentazione sul sito web dell’autorità competente, decorrono i 45 giorni entro i quali il pubblico può presentare le proprie osservazioni. Nei successivi 30 giorni l’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente che li deve produrre nei successivi 45 giorni (prorogabili fino a 90 giorni su richiesta motivata).

Resta inteso che l’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

Tornando alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di compatibilità ambientale impone delle prescrizioni che incidono sulle modalità operative della fase realizzativa e sulle attività del monitoraggio ambientale. Con il conseguimento della compatibilità non terminano quindi gli adempimenti di carattere ambientale che si protraggono invece per tutto il corso d’opera (la fase nella quale l’opera viene realizzata) e per i primi anni della fase di esercizio.


Affidandosi a un fornitore di servizi ambientali, deve essere valutata l’esperienza nella sua globalità e diversificazione in più settori, territori e attività. In questo modo, si ha garanzia di conoscere le dinamiche che rischiano di causare seri ritardi nella realizzazione di un’opera.

Non solo un team strutturato, con un’ampia proposta di servizi: merita un’attenzione anche la presenza di competenze in ambito di monitoraggio ambientale. Conoscendo l’impatto delle diverse attività sui costi di progetto, i consulenti sapranno rendere più efficiente tutta la gestione.

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