Le Autorizzazioni Ambientali per la GDO: cosa è cambiato durante la pandemia

15 maggio 2020 / Giordano Cattelan

CATEGORIA: Autorizzazioni

  • Il periodo di quarantena ha cambiato le abitudini dei consumatori che si sono rivolti all’eCommerce, all’home delivery e alla grande distribuzione.
  • Gli operatori del settore hanno concentrato i propri sforzi nel cercare di garantire gli approvvigionamenti e le norme igienico sanitarie lungo tutta la filiera, adeguando i propri protocolli e l’operatività alle esigenze del momento.
  • Gestire il rischio, in un momento come questo, non significa solo dare risposte immediate per superare la fase emergenziale, ma anche continuare a garantire il rispetto dei parametri ambientali e di sicurezza previsti in fase autorizzativa.

Per un operatore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e della Logistica, cosa significa, oggi, monitorare i parametri ambientali? Quali sono i procedimenti ambientali da rispettare? È cambiato qualcosa rispetto al periodo precedente all’emergenza sanitaria?

Vediamo punto per punto cosa è necessario monitorare e gestire per un corretto risk management ambientale nel rispetto delle prescrizioni autorizzative.

 

Qual è l’iter autorizzativo per la Grande Distribuzione Organizzata?

Il D.Lgs. 114/1998 identifica nell’Amministrazione Comunale l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle strutture di vendita al dettaglio e della grande distribuzione organizzata.

La Conferenza dei Servizi indetta per la valutazione delle domande per la modificazione o l’apertura di GSV - Grandi Strutture di Vendita procede alle seguenti verifiche:

  • Esame di ammissibilità;
  • Verifica di compatibilità mediante valutazione integrata di impatto. In particolare, vengono indagate le seguenti compatibilità:
    • compatibilità commerciale;
    • compatibilità urbanistica;
    • compatibilità con quadro ambientale;
    • compatibilità con quadro infrastrutturale e viabilità.
  • Nuova verifica delle condizioni di sostenibilità dell’intervento in relazione al contesto socioeconomico, territoriale e ambientale di riferimento.

Quali sono le attività soggette ad autorizzazione per la GDO?

L’articolazione strutturale di un sistema di grande distribuzione prevede di norma:

  • una Sede Centrale che coordina le direzioni locali;
  • le Piattaforme Logistiche che riforniscono ogni giorno i Punti Vendita di competenza;
  • i Punti Vendita.

Dal punto di vista ambientale, le Piattaforme Logistiche sono le strutture che più di altre, potenzialmente, possono essere soggette alla richiesta di autorizzazione in relazione a:

  • gestione di acque meteoriche dilavanti i parcheggi;
  • recapito in fognatura di acque di processo;
  • gestione di rifiuti (prevalentemente imballaggi terziari).

La gestione durante la crisi sanitaria

La corretta gestione dei rifiuti è senza dubbio il tema più attenzionato in questo periodo di quarantena, complice l’aumento dell’utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine), e prodotti per l’igiene e per la sanificazione di oggetti e superfici.

Oltre a questi rifiuti speciali, il personale addetto dei punti vendita e delle piattaforme logistiche deve gestire un gran quantitativo di rifiuti da imballaggi in cartone, plastica o legno, spesso di secondo e terzo tipo (codici numero 150101, 150102, 150103 del C.E.R. - Catalogo Europeo dei Rifiuti). In particolare, le piattaforme logistiche possono fungere da punti di raccolta di tali rifiuti che in alcuni casi possono comportare un superamento delle tempistiche e dei quantitativi di norma consentiti per un deposito temporaneo e quindi configurare la necessità di una “messa in riserva”.

L’attività di recupero di rifiuti, identificata dal codice R13 – Messa in riserva (Allegato C alla Parte VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), deve essere autorizzata mediante invio di una comunicazione preventiva all’ente preposto, così come previsto dall’Art. 216 – Operazioni di recupero del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Può succedere, poi, che l’area adibita a deposito temporaneo di rifiuti (anche pericolosi) o alla messa in riserva, così come i piazzali e i parcheggi del punto vendita siano soggetti agli agenti atmosferici con possibile dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente. I reflui così generati di norma per poter essere scaricati devono essere trattati e soggetti ad un'Autorizzazione Ambientale.

Con il DL 17/03/2020 n. 18, il cosiddetto decreto “Cura Italia”, sono state introdotte alcune proroghe alle scadenze degli adempimenti relativi a comunicazioni su rifiuti e ad alcune tipologie di autorizzazioni.

Leggi qui per sapere cosa è cambiato in materia di rifiuti durante il COVID19.

I procedimenti e le autorizzazioni ambientali

Le autorizzazioni semplificate per il recupero dei rifiuti o per lo scarico delle acque potenzialmente contaminate (così come per altri aspetti come ad esempio le emissioni in atmosfera) possono essere ricomprese in provvedimenti unificati tra i quali il più comune è rappresentato dall’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

L’AUA è un provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia, con durata di 15 anni, che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale.

Si applica alle categorie di imprese, di cui all’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni €, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni € (PMI); non si applica alle imprese di cui sopra non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L’istanza, completa delle informazioni previste dalle norme di settore per il rilascio, notifica e comunicazione, va inoltrata per via telematica al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive. Il SUAP prende in carico la richiesta e la trasmette, sempre in modalità telematica, alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale. Parallelamente si coordinano gli incontri preliminari con i principali soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi (Comune, Provincia, Soggetto gestore del servizio idrico integrato, ecc.).

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, SUAP e Provincia effettuano la verifica formale della documentazione pervenuta e la Provincia formalizzata l’eventuale richiesta di integrazioni che va inoltrata al gestore dell’attività sempre con la medesima modalità telematica.

La conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 120 giorni, 150 se sono richieste delle integrazioni, dunque l’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo.

 

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Giordano Cattelan
AUTORE

Giordano Cattelan

In Nexteco mi occupo di gestione ambientale nell'industria e nelle infrastrtture