Norme per la valutazione di incidenza ambientale nella Regione Veneto

28 marzo 2019 / Gabriele Cailotto

CATEGORIA: Industria, Territorio, Infrastrutture, Vas Via Vinca

Tutti i progetti che possano avere un’incidenza significativa su un territorio della cosiddetta Rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione.A seconda delle specifiche caratteristiche e condizioni ambientali del sito interessato, deve essere effettuata una valutazione del rischio.

Cosa fare, dunque,  quando un progetto o un intervento possono interessare i siti della Rete Natura 2000?

Scopri tutti i consigli nell'articolo che segue!


Quando si attiva la procedura di valutazione di incidenza ambientale?

L’estensione complessiva dei siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria – SIC, Zone di Protezione Speciale - ZPS) in Veneto è di 414.675 ettari che corrispondono al 22,5% del territorio regionale.

La situazione poi varia da provincia a provincia tanto che quasi 200.000 ettari sono concentrati nel Bellunese dove le aree protette della Rete Natura 2000 interessano il 54 % di un territorio poco antropizzato rispetto al resto della Regione e caratterizzato da estesi rilievi montuosi. In provincia di Venezia siamo ad una percentuale del 24 %, legata principalmente all'estesa area lagunare, mentre Treviso, Vicenza, Padova e Rovigo sono tra il 10 ed il 18%. Chiude Verona con solo il 7%.

Al di là dell’estensione delle aree protette in termini di superficie occupata, sono pochi gli operatori sul territorio che non si siano imbattuti almeno una volta nella procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).

valutazione impatto ambientale

La procedura è stata introdotta dalla direttiva europea 92/47/CEE nota come “Direttiva Habitat” (la stessa che ha istituito la Rete Ecologica Natura 2000) ed è stata recepita a livello nazionale con il DPR 357/97.

Successivamente la procedura è stata recepita a livello regionale con Deliberazioni della Giunta Regionale che hanno fornito disposizioni in merito all'attuazione della “Direttiva Habitat” e del DPR 357/1997 grazie anche alla definizione di specifiche linee guida per l’elaborazione della documentazione.

Allo stato attuale la Guida di riferimento in Veneto è la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative” in Allegato A alla DGR 1400/2017.

Se la procedura di VINCA è diventata una conoscenza abituale per i tecnici che operano sul territorio è anche perché questa valutazione si applica, come previsto nel testo della Direttiva, per: “qualsiasi piano o progetto [nel seguito PPI: Piano Progetto o Intervento, ndr] non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo […]” (art. 6 paragrafo 3 Direttiva Habitat).

Il termine “qualsiasi” implica che non sussistono in questo caso considerazioni di ordine dimensionale: il progetto di un’autostrada che possa avere conseguenze significative sul sito sarà sottoposto alla procedura di VINCA (che sarà inglobata nella più ampia procedura di VIA) ma la stessa sorte toccherà alla realizzazione di un breve tratto di strada comunale interferente con un sito Natura 2000.

Analizzando il testo si può osservare come l'assoggettabilità del progetto alla procedura non sia necessariamente vincolato al fatto che le opere interessino il sito, ma è sufficiente il sospetto che ci possano essere delle conseguenze significative. Potrebbe darsi il caso che un intervento a poche decine di metri da un sito possa essere ininfluente ma che il passaggio di una strada lungo un fondovalle interrompa i collegamenti strutturali e funzionali tra due siti protetti collocati sui versanti opposti, determinando degli effetti negativi che devono essere valutati.

Un altro aspetto chiave della VINCA è che “ogni Autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza” (DGR 1400/2017). Ciò significa che l’istruttoria è di livello comunale per PPI approvati dal Comune, di livello Provinciale per PPI approvati dalla Provincia e così via.

Il combinato disposto di questi aspetti ha fatto sì che, col passare degli anni, una procedura che inizialmente era conosciuta da una ristretta cerchia di tecnici, si sia a mano a mano diffusa e sia diventata ormai di prassi per quasi tutti gli interventi.

Non è raro, sulla base di un’interpretazione della norma molto stringente da parte di alcuni tecnici della PA, che la procedura sia attivata anche per modeste opere, ad esempio un ampliamento di un edificio esistente in un centro abitato, in ragione del fatto che il territorio comunale è interessato da un sito Natura 2000 … che però occupa un settore montuoso a 5 km di distanza dal sito di intervento!

Anche per risolvere questo tipo di “problemi” che gravano sul proponente, la Guida Metodologica della Regione del 2017 propone una serie di “Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti Rete Natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza”. Il concetto era stato introdotto già con la Guida del 2006 e poi sviluppato in quella del 2014. Con la versione del 2017 i casi di esclusione si ampliano dagli otto precedentemente previsti a ventitré.

La Guida metodologica regionale codifica anche il Programma di Monitoraggio (PM) da applicare nei casi in cui, al termine della procedura l’autorità competente ravvisi l’opportunità di verificare l’evoluzione del sito a seguito della realizzazione delle opere. Il PM ha in questo caso lo scopo di indagare habitat e specie (di flora e fauna) e richiede una marcata specializzazione dei rilevatori. L’attività richiede spesso l’intervento di botanici e specialisti della fauna (erpetologi per anfibi e rettili, ornitologi per gli uccelli, teriologi per i mammiferi, ecc.). Nella versione del 2014 la Guida metodologica prevedeva l’obbligo del PM ogniqualvolta la valutazione era stata condotta ricorrendo al cosiddetto “giudizio esperto”. Di fatto nella stragrande maggioranza delle VIncA si utilizza il giudizio esperto proprio in ragione della specificità degli argomenti trattati. Questo comporta l’applicazione di monitoraggi anche su piccole opere nelle quali l’importo delle attività di verifica ambientale rischia di rappresentare una voce di costo tale da mettere in discussione la convenienza dell’investimento. Per superare questa criticità, nella versione del 2017 della Guida metodologica del 2017 non è più previsto l’obbligo di monitoraggio nei casi in cui per la valutazione si faccia ricorso a metodi soggettivi di previsione quali il giudizio esperto.



 

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