EoW fresato d'asfalto: pubblicato il DM 28 marzo 2018, n. 69

19 giugno 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Rifiuti Terre & Rocce

Pubblicato il 18 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 il Decreto Ministeriale del MAATM 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184 -ter, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006".

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 marzo 2018, n. 69, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto nell'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

In particolare l’articolo 184-ter, comma 1, subordina la cessazione della qualifica di rifiuto al fatto che la sostanza, all'esito di una attività di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo), corrisponda a determinati criteri adottati, specificamente per le singole o per le categorie di sostanze, nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma.

Il Ministero ha ritenuto opportuno emanare uno specifico decreto per individuare i criteri per definire la cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d'asfalto, considerate le specificità dello stesso sia dal punto di vista ambientale che economico.

Particolare interesse rivestono alcuni punti della premessa al DM nella quale vengono riportate le motivazioni che hanno spinto il Ministero, ovvero l’esistenza in Italia di un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che:

  • lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio;
  • sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento;
  • rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  • il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto sono definiti all'articolo 3 del DM n. 69 del 28 marzo  2018 secondo il quale il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i criteri di cui all'Allegato 1 specificando altresì che il conglomerato bituminoso deve rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242, in funzione dello scopo specifico previsto.

Entrando nel dettaglio:

  • la parte a) individua gli scopi di utilizzo del conglomerato bituminoso di recupero;
  • la parte b) definisce le verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto, le modalità di prelievo dei campioni ed i parametri e limiti massimi di concentrazione ammissibile affinchè il conglomerato possa considerarsi prodotto di recupero.
Dei 6 articoli che compongono il Decreto si segnalano:
  • l’articolo 4 “Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni” che prevede che i produttori di granulato di conglomerato bituminoso debbano redigere una dichiarazione di conformità (DDC);
  • l’articolo 5 “Sistema di gestione ambientale” che prevede disposizioni specifiche per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da un organismo accreditato definendo al comma 2 la documentazione che deve essere presente;
  • l’articolo 6 “Norme transitorie e finali” che, al comma 1, prevede che “Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Infine … last but not least … riporto integralmente quanto previsto dall'art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione” al comma 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Sogno o son desto?!

… è ancora possibile qualificare il fresato d’asfalto come sottoprodotto???

Forse è meglio attendere l’ennesima circolare del Ministero dell’Ambiente che fornisca chiarimenti per un’univoca lettura su tema tanto delicato...

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Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.