6 cose da sapere sulla bonifica semplificata ex art. 242-bis

10 luglio 2020 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Emergenze e Bonifiche, Rifiuti Terre & Rocce, Autorizzazioni e verifiche, Consulenza e management ambientale

 

La bonifica delle aree contaminate comprende tutte quelle azioni che hanno lo scopo di rimuovere le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, o perlomeno di ridurne la concentrazione entro i limiti di legge.

Per alcuni versi è un mondo complesso in quanto le indagini riguardano ambiti quali il sottosuolo e le falde acquifere che non sono facilmente indagabili.

Differenze tra procedura ordinaria e semplificata

Nel Testo Unico Ambientale la bonifica trova spazio nel Titolo V della parte quarta e si articola in 15 articoli e 5 allegati, oltre agli articoli relativi alle disposizioni transitorie e finali (art. 265 e art. 266).

Gli articoli 239 e seguenti disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

In legislatore ha novellato le procedure in materia di bonifica dapprima con il D.L. 91 del 2014 (c.d. decreto competitività convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116) e successivamente con D.L. n. 133 del 2014 (c.d. decreto sblocca Italia convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164) che hanno introdotto prima ed integrato poi l’Art. 242 bis, prevedendo la possibilità di impiegare una procedura semplificata alternativa al procedimento ordinario, per la bonifica dei terreni contaminati.

La procedura ordinaria, disciplinata dall’art. 242 del D. Lgs 152/06, è particolarmente articolata e prevede l’approvazione da parte della Conferenza dei Servizi di ogni singola fase di lavoro (Piano di caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetto Operativo di Bonifica, etc.) con inevitabili allungamenti dei tempi di bonifica che non di rado richiedono molti anni per potersi concludere.

La procedura semplificata, con l’obiettivo di ridurre i tempi della bonifica, prevede che il soggetto interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) possa omettere la fase di preparazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione e anche la fase dell’analisi del rischio sito-specifica e possa quindi presentare alla Regione direttamente un progetto operativo di bonifica con indicazione dettagliata degli interventi programmati e delle relative tempistiche.

La validazione dei risultati del Piano della Campionamento di Collaudo Finale da parte di ARPA, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) dei suoli, costituisce la certificazione dell’avvenuta bonifica dei suoli.

In estrema sintesi, la procedura di bonifica semplificata di cui all’art. 242-bis rappresenta un valido strumento per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nel suolo e nel sottosuolo riducendo i tempi delle procedure ordinarie. Tuttavia, va ricordato che le condizioni discriminanti per l'applicazione dell’articolo 242-bis sono:

  • la matrice da bonificare è il suolo (anche in presenza di falda contaminata);
  • la bonifica ha come obiettivo i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) relativa alla destinazione d’uso del sito prevista dallo strumento urbanistico vigente;
  • gli interventi di bonifica devono essere completati entro 18 mesi più eventuali 6 mesi di proroga (salvo motivata sospensione);
  • l’intervento di bonifica è sottoposto a validazione ex post dell’avvenuta bonifica da parte di ARPA.

Durata della procedura semplificata

Nel caso della procedura semplificata di cui all’art. 242-bis (da non confondere con quella dell’art. 249 di cui diremo più avanti) i tempi per l’iter di bonifica devono essere contenuti in diciotto mesi dalla data di avvio dell'esecuzione della bonifica salva eventuale proroga non superiore a sei mesi.

Riguardo al cronoprogramma, nel caso di aree particolarmente estese il legislatore ha previsto 2 ulteriori fattispecie:

  • estensione superiore a 15.000 mq: possono essere previste non più di tre fasi, ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione entro 18 mesi dall’avvio;
  • estensione superiore a 400.000 mq, il numero delle fasi o dei lotti funzionali del progetto è stabilito d’ intesa con l'autorità competente.

Quando è necessaria l’approvazione del progetto

Per l’avvio della procedura deve essere presentato uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito ed il cronoprogramma di svolgimento dei lavori.

La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione previste dagli articoli 242 (procedura ordinaria svolta dalle regioni) e 252 (procedura ordinaria per i siti di interesse nazionale, svolta dal Ministero dell'Ambiente), bensì al controllo ex post, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 242-bis, per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) nei suoli per specifica destinazione d'uso (comma 1).

Il progetto di bonifica è soggetto ad approvazione solo nel caso in cui si preveda la realizzazione e l'esercizio degli impianti per i quali l’interessato presenta appositi elaborati tecnici esecutivi. Gli impianti ed attività previste dal progetto di bonifica sono esclusivamente quelli strumentali alla sua esecuzione e soggetti ad autorizzazione quali ad esempio la realizzazione di un impianto di trattamento, le emissioni atmosferiche prodotte dalle operazioni di bonifica, le opere e manufatti, gli scarichi idrici, ecc..

Ai fini dell’approvazione, la Regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, entro i successivi 30 giorni, convoca apposita Conferenza di servizi, ed entro 90 giorni dalla convocazione, la Regione adotta la determinazione conclusiva che “sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato”. A tale riguardo il Comune in sede di Conferenza dei Servizi si pronuncerà in merito alle proprie specifiche competenze edilizio urbanistiche.

Piano di caratterizzazione e collaudo finale

Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione che è redatto in ottemperanza ai criteri generali di cui all'allegato 2 alla parte quarta del D Lgs 152/06. L’indagine ha l’obiettivo di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

Il piano è approvato nei successivi 45 giorni dall’Ente responsabile del procedimento che prevede il parere di ARPA. L’Agenzia può esprimere eventuali criticità agli interventi di bonifica già eseguiti, con particolare riferimento a:

  • indagini ambientali effettuate con le quali è stata circoscritta la contaminazione oggetto di bonifica;
  • centri di pericolo non indagati;
  • protocollo analitico eseguito, potendosi riservare di effettuare ulteriori indagini.

L’esecuzione del piano di caratterizzazione è effettuata in contraddittorio con l’Agenzia che procede alla validazione dei relativi dati, dandone comunicazione all’Ente titolare del procedimento entro 45 giorni. ARPA in sede di contraddittorio può svolgere accertamenti con campionamenti mirati e/o ragionati su tutto il sito (e non limitatamente al piano di campionamento del collaudo finale) e finalizzati a verificare lo stato qualitativo della matrice suolo.

Quando è richiesta la procedura ordinaria si riparte da capo!

Vi è la possibilità che la procedura semplificata non si con concluda positivamente nei casi in cui:

  • la bonifica non si concluda nei 18 mesi (salvo 6 mesi di proroga) dalla data di avvio della bonifica;
  • i risultati del piano di caratterizzazione di collaudo finale non certifichino il conseguimento dei valori di CSC.

In entrambi i casi devono essere presentate le necessarie integrazioni al progetto di bonifica per la successiva istruttoria nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. con il conseguente allungamento dei tempi per la bonifica e perdita dei benefici della procedura semplificata, per la quale l’operatore interessato ha già sostenuto dei costi.

L’operatore che intende scegliere la procedura semplifica è bene acquisisca tutte le informazioni circa l’entità della contaminazione anche attraverso indagini da compiere prima dell’intervento, in autonomia. Questi costi potranno essere realisticamente ripagati dalla riduzione dei tempi rispetto alla procedura ordinaria.

Altri casi di procedura semplificata

Infine, nell’ambito delle procedure semplificate vanno ricordate anche quelle previste:

  • per i siti di ridotte dimensioni oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 metri quadri (249 del D.Lgs. 152/2006)
  • per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (DM Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31)

delle quali abbiamo già parlato nel nostro blog!!!

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Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.