Gestione emergenze ambientali: una premessa necessaria
Che cos’è una emergenza ambientale?
È un evento che può generare conseguenze per l’ambiente, anche importanti.
Nel prossimo paragrafo alcuni esempi per inquadrare il concetto di emergenza.
Scenari principali
L’emergenza ambientale può interessare le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo.
Le emergenze ambientali solo legate alla dispersione di sostanze pericolose legate a:
- contaminazioni di corpi idrici superficiali
- inquinamento dell’atmosfera qualora si manifesti sotto forma di episodi acuti e/o particolarmente gravi di disagi irritativi o olfattivi
- incidenti con ricaduta ambientale in insediamenti produttivi e di servizio (impianti e depositi industriali), con fuoriuscite di sostanze pericolose in seguito al malfunzionamento di impianti, rotture di tubazioni o serbatoi, fughe di gas tossici, reazioni dovute a miscelazione di prodotti chimici, incendi, esplosioni
- incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari con rilascio di sostanza inquinante), in seguito alla rottura di cisterne, per cattivo stivaggio o utilizzo di imballaggi non idonei
Livelli di emergenza
La gestione delle emergenze ambientali è strettamente legata alla loro magnitudo. Possiamo individuare 3 livelli di emergenza:
- emergenze di modesta entità gestite dagli addetti presenti in azienda o in cantiere, adeguatamente formati allo scopo
- emergenze di media entità gestite mediante personale qualificato reperibile H24; occorre creare un sistema di Pronto Intervento Ecologico (PIE) che preveda le procedure idonee per affrontare le situazioni più diverse, in modo da assicurare una soluzione istantanea al rilascio (o alla minaccia di rilascio) di sostanze tossiche nell’ambiente ed eliminare il pericolo per l’uomo e l’ambiente
- emergenze di entità tale da creare un pericolo per la salute pubblica per la cui gestione occorre attivare l’intervento delle autorità competenti, quali i Vigili del Fuoco (soccorso tecnico), il 118 (soccorso sanitario) e le Arpa a cui spetta il compito di acquisire gli elementi necessari per la valutazione tecnica dell’evento incidentale
Obbligo di intervento e comunicazione
A seguire, riportiamo la normativa che regola gli obblighi sia di intervento che di comunicazione alle Autorità, in caso di emergenza ambientale.
Ai sensi dell’articolo 242, comma 1 e 2, del D. Lgs n. 152/2006 “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’ articolo 304, comma 2 (del d.lgs. n. 152/2006). La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.”
Attuate le necessarie misure di prevenzione, nelle zone interessate dalla contaminazione, il responsabile dell’inquinamento svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento. Laddove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia al comune e alla provincia competenti per territorio, entro 48 ore dalla comunicazione, con apposita autocertificazione.
L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui articolalo 242, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni.
L’obbligo così sancito è assistito dalla sanzione penale di cui all’articolo 257, comma 1 e 2, sempre del D. Lgs. 152/2006: “Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da € 2600 a € 26000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti (del D. Lgs. n. 152/2006). In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da € 1000 a € 26000. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da € 5200 euro a € 52000 se I’ inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”
È bene ricordare che tra i diversi soggetti coinvolti nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati, oltre al responsabile dell’inquinamento e alla Pubblica Amministrazione, figura anche il proprietario dei medesimi che risulti non colpevole della contaminazione.
La legge pone in capo al proprietario incolpevole di un sito contaminato l’obbligo, qualora egli rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di darne comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti e di attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242, D.L.vo n. 152/2006 (art. 245, comma 2, D.L.vo n. 152/2006). Spetterà poi alla Provincia, una volta ricevuta tale comunicazione, attivarsi per l’identificazione del soggetto responsabile.
Ciò premesso, la sanzione di cui all’art. 257, comma 1, ultimo periodo, potrebbe trovare comunque applicazione anche nel caso di mancata comunicazione da parte del proprietario incolpevole.
Gestione diretta delle emergenze
Per le aziende certificate UNI EN ISO 14001, il punto 8.2 della norma prevede che l’organizzazione per gestire le emergenze ambientali debba:
- prepararsi a rispondere pianificando azioni per prevenire o mitigare impatti ambientali negativi derivanti da situazioni di emergenza
- rispondere alle situazioni di emergenza reali
- intraprendere azioni per prevenire o mitigare le conseguenze di azioni di emergenza, appropriate all’importanza dell’emergenza e del potenziale impatto ambientale
- sottoporre periodicamente a prova le azioni di risposta pianificate, ove praticabile
- riesaminare e revisionare periodicamente i processi e le azioni di risposta pianificate, in particolare dopo che si sono verificate situazioni di emergenza o di prova
- fornire informazioni e formazione pertinenti, in relazione alla preparazione e risposta alle emergenze, come appropriato, alle parti interessate pertinenti, comprese le persone che svolgono attività lavorative sotto il loro controllo
Per le imprese interessate agli appalti pubblici, il punto 2.1 dei Criteri Ambientali Minimi nell’edilizia prevede che le aziende non certificate abbiano una procedura per “preparazione alle emergenze ambientali e risposta”.
Per la gestione diretta delle emergenze, esistono in commercio una notevole varietà di prodotti e materiali per assorbire, contenere, detergere e confinare sostanze pericolose.
La cosa fondamentale è che il prodotto scelto sia adatto alla sostanza da trattare, sia idoneo allo scopo e che siano fatte le simulazioni dell’emergenza per confrontarsi con situazioni reali.
Pronto Intervento Ecologico (PIE) e Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE)
La messa in sicurezza d’emergenza permette di isolare un sito contaminato, così da eliminare o ridurre i suoi effetti sull’ambiente circostante. In caso di eventi di contaminazione improvvisi, la tempestività dell’intervento è fondamentale.
Secondo la lettera o dell’art. 240 del D. Lgs. n. 152/2006, con Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) si intende “Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.”
Nelle attività di MISE, la tempestività dell’intervento e la competenza degli operatori sono fattori determinanti. Infatti, affinché risultino efficaci, devono essere messe in atto nell’immediatezza delle situazioni di potenziale contaminazione, grazie a un sistema di pronto intervento attivo H24.
Inoltre, la struttura che interviene deve essere dotata di una buona organizzazione, di risorse necessarie a coordinare le forze in campo e di una completa conoscenza delle tecniche di intervento. Ecco le principali.
Nel caso di contaminati dispersi in acqua, la tecnica di intervento è legata al peso specifico del contaminante:
Nel caso di rimozione del contaminante su matrici solide sono da prevedere:
- utilizzo di materiali assorbenti per la rimozione di prodotto libero
- escavazione con utilizzo di benna dotata di lama e non di denti
- posizionamento del mezzo sulle aree man mano escavate (i cingoli posizionati su aree non contaminate)
Assicurazione per il rischio di inquinamento
Per il principio di legge “chi inquina paga”, la tutela assicurativa in caso di incidente ambientale diventa una protezione necessaria. Le conseguenze che nascono in seguito a un evento inquinante in materia di risarcimento danni sono:
- la richiesta per aver cagionato un danno a terzi diretto e indiretto (Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito) – qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno)
- l’obbligo di ripristino ambientale (D. Lgs. 152/2006 parte IV e VI, Titolo V e successive modifiche) assumendone i relativi oneri in caso di danno ambientale (art. 300) alle risorse naturali, inteso come deterioramento significativo e misurabile, provocato alle risorse naturali – alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque e al terreno, suolo e sottosuolo.
A queste fattispecie deve aggiungersi il danno all’azienda stessa responsabile del fatto, in termini di danneggiamento ai beni di proprietà, alla perdita di clienti a seguito del danno d’immagine, nonché tutti i risvolti penali connessi (D. Lgs. 231/2001) e le relative spese di difesa legale.
In questo contesto, la polizza a copertura del rischio di danno ambientale rappresenta il completamento delle garanzie fornite dalla polizza incendio, da un lato, e da quella di responsabilità civile generale, dall’altro.
Le polizze di responsabilità ambientale comprendono:
- responsabilità ambientale insediamenti a tutela dalle conseguenze del fenomeno inquinante sulle attività produttive, depositi, stoccaggi e stabilimenti
- attività presso terzi – adatta per chi svolge la propria attività presso cantieri oppure aziende terze
- operazioni di carico e scarico – idonea per chi effettua operazioni carico e scarico di materiale inquinante con mezzi meccanici presso aziende terze
- committenza del trasporto di merci pericolose, rivolta a chi affida ad aziende terze il trasporto delle proprie merci pericolose
Continua a seguire il blog di Nexteco per scoprire le soluzioni assicurative più diffuse e le principali carenze nei vari tipi di polizza di responsabilità civile generale ai fini del risarcimento del danno ambientale.
Se la tua azienda sta valutando l’adozione del Modello Organizzativo 231, di un Sistemi di Gestione Ambientale o ha bisogno di supporto nell’ottenimento delle certificazioni, potresti valutare di affidarti a un consulente di ingegneria ambientale. Nella scelta del fornitore, l’esperienza deve essere valutata nella sua globalità, così come la struttura della società di consulenza e l’ampia proposta di servizi. Merita un’attenzione particolare anche la presenza di competenze in ambito di reati legati all’ambiente. Conoscendo l’impatto delle attività sui costi di progetto, i consulenti sapranno rendere più efficiente tutta la gestione.