I CAM Criteri Ambientali Minimi nell’edilizia
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali utili alle varie fasi del processo di acquisto e volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliori sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal PAN – GPP, ossia il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.
A oggi, sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture e affidamenti, tra cui anche l’edilizia, ovvero i CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (v. D.M. 11 ottobre 2017).
I CAM individuati dal decreto afferiscono alle diverse fasi di definizione della procedura di gara e consentono di migliorare il servizio o il lavoro, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore.
I criteri ecologici di base devono essere integrati nel progetto fin dal primo livello di approfondimento tecnico (progetto di fattibilità tecnico ed economica, art. 23 D.Lgs. 50/2016), in modo da assicurare il soddisfacimento dei requisiti definiti dal D.M. 11 ottobre 2017 anche nei successivi livelli di progettazione e di mantenere tale conformità fino al progetto esecutivo e nella realizzazione dell’opera.
L’efficacia dei CAM è legata all’applicazione dell’art. 18 della L. 221/2015 e dell’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 – Codice degli appalti (modificato dal D.Lgs. 56/2017) che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti sin dalla stesura dei documenti di gara.
In particolare, il comma 1 dell’art.34 evidenzia che “le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi”. Per specifiche tecniche si intende “l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati”.
Obbligatorietà e non obbligatorietà dei CAM
Tenendo conto di quanto detto all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016, è possibile riconoscere come obbligatori i CAM presenti ai seguenti punti del decreto:
- 2.2 – Specifiche tecniche per gruppi di edifici
- 2.3 – Specifiche tecniche dell’edificio
- 2.4 – Specifiche tecniche dei componenti edilizi
- 2.5 – Specifiche tecniche del cantiere
- 2.7 – Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)
Pur non essendo obbligatorio, è importante soffermarsi sul punto 2.1 – Selezione dei candidati – che prescrive il rispetto di criteri relativi ai sistemi di gestione ambientale e ai diritti umani e condizioni di lavoro da parte dell’appaltatore.
In particolare, il decreto prevede che l’appaltatore debba:
- “dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti”
- “rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi”
- “aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da convenzioni internazionali”
- “dimostrare il rispetto della legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza)”
- avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro”
Il punto 2.1 è di importanza fondamentale nell’attribuzione dell’incarico ed è oggetto di verifica.
In particolare, la verifica relativa ai sistemi di gestione ambientale prevede il possesso, da parte dell’appaltatore, di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.
Sono accettate anche altre prove relative a misure equivalenti, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente con particolare riferimento alle procedure di:
- controllo operativo che tutte le misure previste all’art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta
La verifica relativa al rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro viene invece effettuata attraverso il possesso di etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) lungo la catena di fornitura.
In alternativa, devono dimostrare di aver realizzato un dialogo strutturato lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni da parte dei fornitori e subfornitori.
La conformità si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del D.Lgs. 231/01.
Con il decreto 11 ottobre 2017, viene anche riconosciuto uno specifico punteggio premiante per specifici criteri ambientali che, secondo l’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono infatti essere precisati nel bando di gara dalle amministrazioni, anche con riferimento al “maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente” al fine di una valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punto 2.6 – Criteri di aggiudicazione (criteri premianti) specifica i criteri premianti che comprendono:
- 6.1 – Capacità tecnica dei progettisti
- 6.2 – Miglioramento prestazionale del progetto
- 6.3 – Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
- 6.4 – Materiali rinnovabili
- 6.5 – Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione
- 6.6 – Bilancio materico
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