Dopo la recente emanazione del D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, di cui avevamo già parlato in un nostro precedente post, sono emersi alcuni dubbi sulla loro applicazione e rendicontazione.
Con l’aggiornamento della normativa in materia di CAM Edilizia (la prima pubblicazione risaliva a dicembre 2015), il Ministero ha ritenuto opportuno ridefinire ruolo e competenze del responsabile del procedimento, dell’appaltatore, della Direzione Lavori, ma anche del professionista accreditato nel processo di progettazione.
A tal proposito, il legislatore aveva pubblicato, già il 6 novembre 2017, una serie di “Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Recentemente, l’8 marzo 2018, è stata pubblicata la versione aggiornata delle FAQs.
Vediamo assieme quali sono le precisazioni più importanti in materia!
Nell’applicazione dei CAM le stazioni appaltanti devono:
- inserire le specifiche tecniche e le clausole contrattuali nella documentazione di gara (comma 1, art. 34, D.Lgs. 50/2016), in particolare, le specifiche tecniche devono essere presenti nel capitolato speciale d’appalto;
- considerare i criteri premianti benché non obbligatori (comma 2, art. 34, D.Lgs. 50/2016). La scelta della modalità più idonea è demandata alla stazione appaltante, che ha anche la facoltà di elaborarne di nuovi e/o più stringenti;
- considerare i criteri per la selezione dei candidati che, quantunque anch’essi non obbligatori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale;
- mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e, a suo carico, può rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi;
- considerare che le verifiche delle specifiche tecniche attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Ad esempio, per il criterio 2.5.5 – Scavi e reinterri dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell’impresa…se vuoi approfondire il tema delle terre e rocce da scavo, leggi il nostro post sulla la gestione dei cantieri di piccole dimensioni!
- comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara nel computo metrico estimativo e nell’elenco prezzi unitari, previa adeguata analisi dei prezzi.
QUALI SONO I CAM SPECIFICI IN EDILIZIA?