La valutazione del rumore ambientale: clima acustico e impatto acustico. Ecco le differenze.

Il rumore ambientale, ovvero quello prodotto dalle nostre attività verso l’esterno, rappresenta un tema spesso sottovalutato, che può però portare anche a pesanti sanzioni amministrative in caso di superamento dei limiti di legge e costi inattesi per la mitigazione postuma di errate scelte progettuali in fase di installazione di impianti potenzialmente rumorosi.
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Le valutazioni da eseguire possono essere di vario tipo, a seconda della fase in cui ci si trova (prima o dopo l’avvio dell’attività rumorosa) oppure delle tipologie di attività/opere in esame.

Prima di scoprire assieme quali sono le tipologie di analisi del rumore ambientale e quando sono richieste ecco un breve quadro normativo!

Normativa vigente

La principale normativa di riferimento è costituita dalla “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (Legge n. 447 del 26/10/1995), che definisce le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.
La legge si compone di 17 articoli e ha come finalità di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

In particolare, l’art. 8 definisce le attività per le quali è fatto obbligo di produrre una valutazione di impatto acustico (previsionale e/o in opera) e quelle per cui invece vi è la necessità di elaborare una valutazione previsionale di clima acustico.

Le Regioni in molti casi hanno definito le modalità di redazione di questi documenti. Ad esempio, la Regione Veneto con L.R. 11/2001 ha demandato ad ARPAV la definizione di tali criteri di valutazione, che sono stati descritti nella DDG ARPAV n.3/2008 “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art.8 della LQ n. 447/1995”.

Nel 2017 sono stati pubblicati sulla G.U. 4 aprile 2017, n. 79, due Decreti legislativi emanati per rimediare, congiuntamente, alle inadempienze lamentate dalla procedura d’infrazione n. 2013/2022 per il mancato rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale:

  • il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41
  • il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42,

Questi ultimi due decreti non hanno portato tuttavia a variazioni significative nell’ambito delle tipologie di valutazioni di clima o di impatto acustico che spesso le aziende o i cittadini privati sono chiamati a presentare agli enti competenti. Nel seguito analizzeremo più nel dettaglio le possibili casistiche.

Valutazione previsionale di clima acustico

Il clima acustico è una “fotografia” della situazione acustica di un’area mediante misure fonometriche, ovvero la sua caratterizzazione in termini di emissioni sonore delle sorgenti (sia naturali che antropiche) già presenti nel territorio. 

Secondo la Legge n. 447/95, tale valutazione preliminare è obbligatoria per controllare il che il clima della zona non sia acusticamente inquinato nel caso si intenda realizzare una delle seguenti tipologie di insediamenti:

  1. Scuole e asili nido;
  2. Ospedali;
  3. Case di cura e di riposo;
  4. Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  5. Nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui al comma 2, art. 8 Legge n. 447/95 (p.e. strade, fabbriche – le opere e costruzioni per cui viene richiesto lo studio previsionale di impatto acustico).

La documentazione viene richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia relativa alle opere sopra elencate.

Questo tipo di attività di valutazione, dunque, interessa soprattutto il mondo dell’edilizia civile, mentre è limitata la sua applicazione in ambito industriale e infrastrutturale.

Valutazione previsionale di impatto acustico

La valutazione previsionale di impatto acustico di una nuova opera consiste nella modellazione tramite specifici software numerici delle informazioni acustiche relative alla futura costruzione, confrontandole con i dati della situazione attuale, ottenuti tramite accurati rilievi strumentali in campo. In tal modo si potrà disporre di dati attendibili circa il potenziale impatto acustico che avrà l’opera che si intende realizzare.

I valori di rumorosità così ottenuti dovranno poi essere confrontati con i limiti previsti dalla legge, prima di avviare le fasi di costruzione.

La produzione di una documentazione di previsione di impatto acustico è obbligatoria prima della realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

  1. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  2. Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  3. Discoteche;
  4. Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  5. Impianti sportivi e ricreativi;
  6. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Inoltre, una previsione di impatto acustico deve essere eseguita anche nell’ambito delle domande per il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive.

In altre parole, se hai intenzione di avviare una nuova attività produttiva, commerciale o ricreativa, è necessario valutare preventivamente gli impatti che tale attività avrà in termini di emissioni sonore verso i recettori sensibili sul territorio. Nel caso di attività produttive, la valutazione può essere ricompresa nell’ambito di una più ampia richiesta di Autorizzazioni (AUA o AIA).

E’ infine disposto che, nel caso in cui a seguito della suddetta valutazione si prevede che possano essere prodotti valori di emissione superiori ai limiti di legge, la documentazione deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.

Valutazione di impatto acustico applicata a situazione esistente

La valutazione di impatto acustico viene eseguita “in opera”, ossia quando la sorgente che genera rumore è già esistente.

Per valutare l’impatto acustico di un’infrastruttura o attività già esistente si esegue la misura dei livelli di rumorosità, i cui risultati dovranno essere conformi ai limiti di legge previsti dal DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Distinguiamo in questo caso due possibili scenari:

  • Misurazione del rumore ambientale all’aperto: vengono eseguite misurazioni in prossimità dei recettori ovvero di coloro che potrebbero potenzialmente venire disturbati dal rumore, accertando il rispetto del valore limite differenziale di immissione, e dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (o dei limiti di accettabilità previsti dall’articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 qualora tale classificazione non sia disponibile).
  • Misurazione del rumore in ambienti chiusi: vengono eseguite misurazioni mirate ad accertare il rispetto del valore limite differenziale di immissione, viene eseguita posizionando il microfono direttamente dentro l’edificio, nelle stanze più esposte al rumore, a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno un metro dalle superfici riflettenti e aprendo le finestre.

Spesso tali misurazioni sono effettuate nell’ambito di controlli periodici relativi, ad esempio, a prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali, o altre volte è inserita all’interno di un piano di monitoraggio (es. nel caso di grandi opere infrastrutturali).

Anche in questo caso, qualora durante la campagna di misure venisse riscontrato un superamento dei limiti di legge, la relazione finale del Tecnico Competente conterrà le possibili misure di intervento/mitigazione da attuare.

Esenzioni: il DPR 227/2011

Con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n.227 «Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4‐quater, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», è stata introdotta l’esclusione dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico per le “attività a bassa rumorosità” di cui all’Allegato B dello stesso Decreto, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti.

Per queste ultime attività, e per tutte le altre attività non ricomprese nell’Allegato B, qualora si accertato che non vengono superati i limiti di emissione di rumore, è possibile anche fare ricorso ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in alternativa alla presentazione della valutazione agli enti preposti.

Tuttavia, appare evidente la contraddizione che questo decreto porta con sé: pur offrendo la possibilità di “risparmiare” l’elaborazione di una Valutazione di Impatto Acustico per le attività che non superano i limiti di legge, è altresì vero che non vi è alcun modo di verificare tale condizione se non attraverso una Valutazione di Impatto Acustico!

Vuoi sapere se la tua attività rientra tra quelle esentate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico?

SCARICA L’ESTRATTO
DEL DPR 227/2011
E VERIFICA L’ALLEGATO B!

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Giordano Cattelan

In Nexteco mi occupo di gestione ambientale nell'industria e nelle infrastrtture
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