Infatti, a seguito della Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che reca modifiche alla Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 e che doveva essere recepita dagli stati membri entro il 16 maggio 2017, a livello statale in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16 Giugno 2017 che ha previsto la modifica della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui sono disciplinati gli istituti della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA, al fine di recepire fedelmente la direttiva, di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla disciplina vigente.
Di recente la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 30 aprile 2018 (pubblicata sul Burv n. 49 del 22 maggio 2018), ha aggiornato le disposizioni procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Vediamo assieme alcune novità introdotte dalle nuove norme concernenti la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
La DGR 30 aprile 2018, n. 568
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 30 aprile 2018 (pubblicata sul Burv n. 49 del 22 maggio 2018), la Regione Veneto ha aggiornato le disposizioni procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) precedentemente stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 940/2017.
Nelle more della approvazione di un progetto di revisione della L.R. n. 4/2016, che permetterà di conseguire un coerente e generale adeguamento alle novità normative introdotte, la Regione Veneto ha ravvisato la necessità di fornire alcune indicazioni applicative indispensabili per la corretta attuazione della nuova formulazione del D.Lgs. n. 152/06 a beneficio quindi di tutti i soggetti interessati.
Con la deliberazione n. 940/2017 aveva provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, lettere b) e g), della L.R. n. 4/2016, regolamentando, rispettivamente:
- nell’allegato A, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9), della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA e l’acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell’art. 14, comma 4 della L. n.241/90);
- nell’allegato B, gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenza di servizi previste dalla L.R. n. 4/2016.
Con la DGR n. 940/2017 è stata proposta la revisione degli allegati di cui sopra con particolare riferimento alle modalità di effettuazione del procedimento unico introdotto con il nuovo art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 che costituisce, alla luce di quanto disposto dalla novellata normativa statale, il modello procedimentale di riferimento per l’effettuazione delle procedure di VIA a livello regionale (art. 11 della L.R. n. 4/2016).
Nei nuovi allegati si forniscono anche alcune indicazioni applicative per l’espletamento della procedura prevista ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4/2016, finalizzata al rilascio del solo provvedimento di VIA. Tale procedura deve considerarsi ipotesi residuale rispetto alla norma generale, ed effettivamente applicabile nei soli casi di impossibilità oggettiva di effettuazione della procedura di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (procedimento unico).
La Direttiva 2014/52/UE
La Valutazione di impatto ambientale (in inglese EIA, Environmental Impact Assessment), strumento chiave della politica ambientale europea, trova attualmente riferimento normativo nella Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 (il cui termine ultimo di recepimento era stato fissato entro il 16 maggio 2017).
La nuova direttiva Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 (Pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2014, n. L 124) reca modifiche alla Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
La disciplina è entrata in vigore il 16 maggio 2014 e gli Stati membri dovranno recepirla entro il 16 maggio 2017.
La nuova direttiva 2014/52/UE è composta da 5 articoli.
L’articolo 1 prevede modifiche ai primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/92/UE.
L’articolo 2 modifica l’articolo 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.
L’articolo 3 fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale sia stato avviato prima del 16/05/2017, per i quali è stabilita l’applicazione delle disposizioni previgenti.
Gli articoli 4 e 5 riguardano l’entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa.
La direttiva 2014/52/UE modifica e/o sostituisce anche i seguenti allegati della direttiva 2011/92/UE:
- allegato II A, riguardante le informazioni di cui all’articolo 4 della direttiva del 2011 in merito ai progetti elencanti nell’allegato II della stessa;
- allegato III, relativo ai criteri di selezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, recante i criteri per stabilire se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale;
- allegato IV, riguardante le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, recante le informazioni per il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale.
Sono quindi confermati i primi due allegati della direttiva 2011/92/UE:
- Allegato I: elenco progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
- Allegato II: elenco progetti per i quali gli SM determinano, caso per caso, se debbano o meno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (screening).
COSA PREVEDE L’UNIONE EUROPEA?
Il D.lgs 104/2017
In data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16 Giugno 2017 che ha riformato la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 andando a modificare sensibilmente la normativa nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale.
Tra i maggiori elementi di novità introdotti dalla riforma si evidenziano, in particolare:
- un nuovo modello procedurale previsto per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, finalizzato al rilascio di un provvedimento unico regionale (art. 27-bis);
- l’eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per l’effettuazione del c.d. “screening” sarà sufficiente, per il proponente, presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa europea (art. 8 dello schema);
- la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali (art. 2 dello schema);
- l’introduzione di una facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. “prescreening”) (art. 3 dello schema);
- l’abrogazione del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA);
- diverse modalità di comunicazione e partecipazione al procedimento tra i soggetti e le amministrazioni coinvolte;
- nuove modalità (pubblicazione su sito web dell’autorità competente in luogo della pubblicazione a mezzo stampa) di informazione e partecipazione del pubblico interessato;
- una diversa natura del provvedimento di VIA;
- diverse modalità e tempistiche per la convocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi prevista per l’acquisizione su tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento proposto;
- una diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (modifiche agli allegati alla Parte Seconda).
LEGGI IL DECRETO LEGISLATIVO 104/2017!
Analizziamo ora 3 elementi di particolare interesse: scoping, verifica di assoggettabilità e pre-screening.
Lo scoping
L’art. 10 del d.lgs 104/2017 sostituisce l’articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina le modalità per definire i contenuti dello studio di impatto ambientale (cd. scoping), al fine di dare piena esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE.
In particolare, si prevede che il proponente abbia la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale.
A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, il progetto, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustri il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale.
Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.
LEGGI LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA VIA – SCOPING!
La verifica di assoggettabilità
Il procedimento di verifica di assoggettabilità, attivato allo scopo di valutare se un progetto può avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e se pertanto deve essere assoggettato al procedimento di VIA, si applica sostanzialmente a tre casi:
- nel caso di nuovi progetti di opere, impianti o interventi, le cui dimensioni superano quelle fissate dall’allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
- per progetti di modifica o ampliamento di opere, impianti o interventi che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dall’allegato IV della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 nel rispetto dei criteri definiti dal d.m. n. 52/2015;
- nel caso di progetti di modifica o ampliamento sostanziali di opere, impianti o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione indipendentemente dalle soglie dimensionali previste dall’allegato III e IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, accertata dal Servizio la significatività dell’impatto.
Al fine di predisporre correttamente lo Studio Preliminare Ambientale, secondo i contenuti del nuovo Allegato IV bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, che ha recepito l’Allegato II A della direttiva 2014/52/UE., è opportuno fare riferimento alle nuove linee guida della Commissione europea 2017.
LEGGI LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA VIA – SCREENING!
La nuova procedura di valutazione preliminare (pre-screening)
E’ stata introdotta la nuova procedura di valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006” relativamente alle tipologie di opere elencate negli allegati II, II -bis , III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti”, che può essere un altro strumento di cui si avvale il proponente.
Tale previsione normativa ha delle analogie, quanto meno negli obiettivi, con il quesito di assoggettabilità alle procedure di VIA utilizzato dai competenti uffici della Provincia Autonoma di Trento, la quale, riconoscendo un quadro normativo complesso e la possibile difficoltà da parte del proponente nell’individuare in quale tipologia progettuale ricada una determinata opera o quale procedura (verifica o VIA) sia necessario attivare, ha previsto una procedura informale per la richiesta di un parere al Servizio VIA provinciale.
Tornando al novellato art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06, in pratica, nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, vi è la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ovvero una “valutazione preliminare del progetto” per l’individuazione della procedura da avviare.
Nel testo si precisa che il proponente per avvalersi di tale facoltà deve trasmettere adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo. Lo strumento metodologico di riferimento da adottare per l’elaborazione del documento è la Guida della Commissione Europea “Guidance on EIA – Screening” (2001), che fornisce indirizzi operativi per affrontare la procedura di screening.
In particolare, la Sezione B.4 della Guida indica come affrontare lo screening, attraverso l’utilizzo di checklist che supportano il processo decisionale e consentono di giungere motivatamente, sulla base dei criteri dell’Allegato III della direttiva VIA, ad una valutazione conclusiva in merito alla sussistenza o meno di effetti ambientali potenzialmente significativi negativi connessi.
Per la verifica può essere utilizzata una checklist che prende in considerazione tutti i criteri di selezione individuati nell’Allegato III della direttiva VIA (Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e, nella sua compilazione, si è tenuto conto di tutti i possibili fattori che possono determinare l’insorgenza di impatti ambientali potenzialmente significativi.
Tale lista di controllo è conforme a quanto stabilito con “Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017 di riforma della VIA, che individua i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006”.
LEGGI IL DECRETO DIRETTORIALE 239/2017!
I riferimenti tecnici per la redazione degli studi
L’articolo 22 disciplina lo studio di impatto ambientale, al fine di dare esecuzione alle nuove previsioni in materia contenute nella direttiva 2014/52/UE. Lo studio è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché sulla base del parere espresso dall’autorità competente a seguito della fase di scoping, qualora attivata.
Tale studio deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- descrizione del progetto;
- descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente;
- descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali negativi;
- descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta;
- il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali negativi;
- qualsiasi informazione supplementare di cui al citato allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
Allo studio di impatto ambientale deve essere, poi, allegata una sintesi non tecnica delle suddette informazioni, per consentire un’agevole comprensione da parte del pubblico delle stesse ed un’agevole riproduzione.
La qualità ed i contenuti dei rapporti di valutazione dell’impatto ambientale
Le novità della nuova direttiva 2014/52//UE in merito al perseguimento della qualità dei rapporti di valutazione dell’impatto ambientale, riguardano (rif. Art. 5 § 3):
- da parte del committente, la garanzia che la redazione dei rapporti sarà curata da esperti competenti.;
- da parte dell’autorità competente, l’assicurazione di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale.
In riferimento alla qualità delle informazioni e dei dati, sono stati introdotti o riscritti i seguenti allegati:
- Allegato IIA: nuovo rispetto alla Direttiva 2011, rafforza la qualità delle informazioni da fornire, da parte del committente, nella procedura di screening per i progetti elencati nell’Allegato II
- Allegato IV: riscritto rispetto alla Direttiva 2011, elenca le informazioni da riportare relativamente al progetto (fasi di demolizione, costruzione e funzionamento, fabbisogno e consumo di risorse, ecc.), alle alternative, alla descrizione dello stato attuale e dei probabili effetti considerando nuove tematiche (calamità naturali, inquinamento luminoso, vulnerabilità al cambiamento climatico, cumulo con altri progetti, ecc.), alle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni
Sempre in termine di contenuti, il decreto 104/2017 ha previsto l’abrogazione del DPCM 27/12/1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità) e la sua sostituzione con il nuovo allegato VII – Parte II del Decreto Legislativo 152/2006, allineato ai contenuti dell’allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di gold plating (produzione di norme in eccesso rispetto a quanto necessario e richiesto dalle norme europee).
All’art. 22, comma 5, si prevede che “Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente:
- tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
- ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
- cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.”
Le linee guida ISPRA 2014
Nel 2014 ISPRA ha pubblicato il manuale “Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale”.
Il rapporto contiene considerazioni di carattere tecnico-scientifico utilizzabili ai fini dell’integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale.
La guida stabilisce che la caratterizzazione e l’analisi delle tematiche ambientali e le relazioni tra esse esistenti devono essere suddivise, ove applicabile, in:
- Sistema ambientale ovvero fase ante operam – Analisi dell’inquadramento territoriale e definizione dell’area di studio anche considerando le principali criticità territoriali ed ambientali;
- Sistema della compatibilità ovvero fase di cantiere, fase post operam (esercizio) e fase di dismissione ed eventuale ripristino – Analisi volte alla previsione degli effetti e degli impatti degli interventi e delle attività previste dalla costruzione, dall’esercizio e dalla dismissione dell’opera in progetto ed individuazione di misure di mitigazioni e compensazioni;
- Piano di monitoraggio ambientale.
La guida rappresenta senza dubbio un utile riferimento per la redazione degli studi di impatto ambientale che esplicita alcuni dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’Allegato VII.
Le nuove linee guida della Commissione europea 2017
La Commissione europea ha pubblicato le nuove linee guida per:
- la procedura di screening (verifica di assoggettabilità a VIA, art. 19 D.Lgs.152/2006) di cui ho parlato in precedenza;
- la procedura di scoping (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, art. 21 D.Lgs. 152/2006);
- la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (studio di impatto ambientale, art. 22 D.Lgs. 152/2006).
Le nuove linee guida aggiornano e integrano le linee guida già pubblicate nel 2001 per garantire la necessaria coerenza con le nuove disposizioni della direttiva 2014/52/UE.
Le linee guida europee sono particolarmente importanti per la corretta attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 104/2017 al fine di predisporre correttamente lo Studio di Impatto Ambientale secondo le indicazioni e i contenuti dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, nelle more dell’adozione di linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della VIA.
LEGGI LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA VIA – REPORT!
Linee guida per la sintesi non tecnica 2018
L’articolo 22 prevede al comma 5 che “Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.”
Anche in questo caso, per garantire la qualità ed i contenuti dei rapporti, in data 5 febbraio 2018, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la versione aggiornata delle “Linee guida per la predisposizione della Sintesi non tecnica dello Studio di impatto ambientale”.
Nel documento sono evidenziati i temi più significativi e le modalità di elaborazione più efficaci per la redazione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (SNT), attraverso l’elaborazione di “standard minimi di qualità” che rendano la SNT di più facile comprensione da parte di un pubblico non esperto, nonché di agevole riproduzione.
Il documento tiene conto non soltanto dell’analisi effettuata dal Ministero su casi pratici relativi a diverse tipologie impiantistiche, ma anche delle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione europea nell’ambito delle recenti linee guida per la predisposizione dello Studio di impatto ambientale.
Le Linee Guida presentano, quindi, una serie di indicazioni di carattere generale che attengono alle modalità di presentazione dei contenuti testuali e grafici.
Sono inoltre riportate indicazioni direttamente riferite alla struttura espositiva, in funzione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, di cui all’allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:
- Indicazioni di carattere generale: modalità di semplificazione linguistica e logica dei contenuti testuali esposti e delle elaborazioni grafiche e cartografiche rappresentate:
- requisiti per la leggibilità dei contenuti;
- requisiti per la comprensibilità dei contenuti.
- Standard redazionali di qualità: indice-tipo, per organizzare i contenuti principali del documento nell’ambito di una struttura redazionale omogenea, e schede contenenti indicazioni per i contenuti dei singoli capitoli della SNT.
Le schede proposte nel documento forniscono indicazioni generali e fungono pertanto da lista di controllo dei principali argomenti/informazioni che la SNT dovrà contenere. In particolare:
- Dizionario dei termini tecnici ed elenco acronimi
- Localizzazione e caratteristiche del progetto
- Motivazione dell’opera
- Alternative valutate e soluzione progettuale proposta
- Caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto
- Stima degli impatti ambientali, misure di mitigazione di compensazione e di monitoraggio
QUAL E’ IL METODO CORRETTO DI PREDISPOSIZIONE DELLA SINTESI NON TECNICA?