Come gestire i rifiuti nei luoghi di lavoro ai tempi del COVID-19

Nel pieno dell’emergenza straordinaria causata dal virus COVID-19, alcune attività lavorative, seppur con restrizioni, continuano ad essere svolte. In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, per contenere il diffondersi del virus sull'intero territorio nazionale, i lavoratori - che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro - sono ad oggi obbligati ad utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti e mascherine. Ma come devono essere gestite tali protezioni una volta esaurita la loro funzione? Scopriamo insieme in questo articolo cosa cambia rispetto ad una situazione “normale” ed inoltre quali proroghe o deroghe possono essere concesse per la gestione dei rifiuti.
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Le indicazioni normative sulla gestione dei DPI

Al momento le recenti disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19 non esplicitano le modalità di gestione dei DPI (intesi come mascherine e guanti) utilizzati in questo periodo nei luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.

Tuttavia si possono applicare le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei rifiuti urbani, improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale come da DPCM 9 marzo 2020.

Tali indicazioni considerano la gestione di due tipologie di rifiuto, ovvero:

  1. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
  2. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Nella gestione dei rifiuti nelle abitazioni private, la differenza sostanziale consiste nel far sospendere la raccolta differenziata, ove in essere, per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria.

Seppur pensate per i rifiuti urbani, queste disposizioni possono trovare applicazione anche nei luoghi di lavoro.

Deposito temporaneo e smaltimento dei DPI utilizzati

Per tutti i lavoratori che dopo la giornata lavorativa devono disfarsi dei DPI utilizzati, è necessario provvedere all’allestimento di una o più aree (in azienda o in cantiere, ad es. presso i campi base) dedicate al deposito di questi rifiuti.

I contenitori possono essere i consueti bidoni di raccolta del rifiuto indifferenziato e per lo stoccaggio devono essere utilizzati almeno due sacchetti, uno dentro l’altro, o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi.

I sacchetti dovranno essere adeguatamente chiusi, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo.

È buona prassi identificare il contenitore con una dicitura ben visibile che identifichi la tipologia di rifiuto in esso contenuto (es. “DPI utilizzati”).

Lo smaltimento dovrà avvenire come da procedure già in vigore per la raccolta urbana – se attiva – o gestiti come rifiuti speciali, attribuendo il codice CER 200301 (Rifiuti urbani non differenziati).

DPI contaminati da sostanze pericolose (non infetti)

I DPI contaminati da sostanze pericolose (es. olii, solventi, polveri nocive ecc.) non potranno chiaramente in ogni caso essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili. In assenza di casi di positività all’interno dell’azienda o del cantiere, essi continueranno ad essere gestiti e smaltiti come rifiuto speciale pericoloso con codice CER 150202* “assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose”.

Gestione dei DPI in presenza di casi positivi al COVID-19

Nel caso in cui un lavoratore di un’azienda o impresa, oppure un utente o fornitore esterno che sia transitato presso le aree di lavoro, risulti positivo al virus COVID 19 dovrà essere effettuata un’attività di sanificazione degli ambienti lavorativi, secondo quanto definito dalle disposizioni regionali e dal protocollo sanitario.

In questo caso, i rifiuti prodotti dall’attività di sanificazione, compresi i DPI utilizzati, devono essere trattati e smaltiti come materiale infetto categoria B (UN3291) ossia si tratta di rifiuti di tipo sanitario ai sensi del DPR 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.”

Tali rifiuti sono classificati con codice CER 180103* (classe di pericolo HP9) e categoria ADR UN3291.

Le aziende che effettuano la pulizia ordinaria e/o straordinaria di ambienti in cui c’è stata potenziale o effettiva contaminazione, non possono:

  • buttare i DPI utilizzati, gli stracci, ecc, nei contenitori della raccolta indifferenziata a fine sanificazione;
  • mettere DPI utilizzati, stracci, ecc.. in sacchi e trasportarli con i propri mezzi verso il loro magazzino a fine sanificazione

Ai sensi del DPR 254/2003 i rifiuti sanitari dovranno essere:

  • collocati all’interno di aree dedicate presso il luogo sottoposto a sanificazione negli appositi contenitori, in cartone per rifiuti non taglienti e non liquidi, in plastica rigida per taglienti o oggetti appuntiti (halibox), in taniche per rifiuti liquidi;
  • chiaramente identificati con codice CER e con la dicitura “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”
  • tenuti separati dalle altre tipologie di rifiuti
  • avviati a smaltimento (incenerimento) entro 5 gg dalla chiusura del contenitore.

Proroghe e deroghe

Con il DL 17/03/2020 n. 18, il cosiddetto decreto “Cura Italia”, vengono introdotte alcune proroghe alle scadenze degli adempimenti relativi a comunicazioni su rifiuti ovvero, sono prorogati al 30 giugno 2020:

  1. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  2. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
  3. presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
  4. versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Con la legge di Conversione n°27 del 24 aprile 2020 del decreto “Cura Italia”, si introduce inoltre l’Art. 113 bis che prevede per il deposito temporaneo – fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi – un aumento dei rifiuti stoccabili fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del D.Lgs 152/06 mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

Inoltre, la Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni” del 30/03/2020, ritiene possibile prefigurare la possibilità di alcuni regimi straordinari, di seguito specificati, adottabili dagli Enti locali ai sensi dell’art. 191 del TUA:

  • Autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06: con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), aumento della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis;
  • Autorizzazioni ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs 152/06: disposizioni analoghe al punto precedente, ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005;
  • Smaltimento in discarica: si può prefigurare la modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica.

E’ bene sottolineare nuovamente che tali disposizioni non sono automaticamente in vigore ovunque, ma devono prima essere state (eventualmente) adottate dai rispettivi Enti territoriali.

L’esempio della Regione Lombardia

Quale esempio di quanto sopra riportato, ad oggi nella Regione Lombardia sono state concesse le seguenti deroghe in merito al deposito temporaneo:

  • i rifiuti gestiti possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti a deposito che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Picture of Giordano Cattelan

Giordano Cattelan

In Nexteco mi occupo di gestione ambientale nell'industria e nelle infrastrtture
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