Nuove disposizioni in tema di classificazione dei rifiuti

Recentemente, la Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione 2018/C 124/01 atta a fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti relativi alla classificazione dei rifiuti, con lo scopo di uniformarne la gestione tra gli Stati membri. Il tema è infatti divenuto particolarmente attuale anche a seguito della pubblicazione, alcuni giorni prima della suddetta Comunicazione, di una Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione che reca modifiche a molti dei codici CER presenti nell’elenco europeo.
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Le novità della Rettifica

In un precedente articolo comparso sul nostro blog, avevamo parlato della classificazione dei rifiuti, che si esegue mediante l’attribuzione ad ogni tipologia di rifiuto di un codice univoco a 6 cifre tra quelli previsti dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), al quale corrisponde una specifica descrizione.

La “Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicata sulla G.U. L90 del 06/04/2018, ha apportato modifiche al testo di numerosi codici CER, al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi nella classificazione dei rifiuti.

Tra le novità più importanti troviamo:

  • la specificazione sul terreno escavato proveniente da siti contaminati tra i CER ricompresi al Capitolo 17;
  • la modifica del testo, per molti CER relativi ai fanghi da trattamento degli effluenti, da “trattamento sul posto” a “trattamento in loco”;
  • la modifica del testo del CER 20 03 06, per il quale viene finalmente specificato che trattasi di rifiuti prodotti dalla pulizia delle fognature e non genericamente il più generico “acque di scarico”
  • il passaggio dalla denominazione “oli termovettori” a “oli termoconduttori” per molti CER del capitolo 13

Tali modifiche, assieme alle numerose altre presenti nel testo della Rettifica, risultano vigenti con effetto immediato a decorrere dalla data di pubblicazione del documento.

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Le linee guida tecniche della nuova Comunicazione

La comunicazione è strutturata in 3 capitoli e 4 allegati:

  • capitolo 1: fornisce informazioni generali sulla classificazione dei rifiuti;
  • capitolo 2: definische il quadro delle norme che hanno rilevanza per la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
  • capitolo 3: delinea le procedure generali per la classificazione dei rifiuti;
  • allegato 1: fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti
  • allegato 2: presenta le fonti di dati e informazioni sulle sostanze pericolose che possono avere rilevanza per la classificazione dei rifiuti;
  • allegato 3: dà indicazioni sulle modalità di determinazione delle specifiche caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15
  • allegato 4: fornisce indicazioni sulle metodiche e le strategie di campionamento ed analisi di laboratorio dei rifiuti

Tema centrale della Comunicazione sono le modalità corrette per effettuare la classificazione dei rifiuti, secondo un ordine di precedenza tra i capitoli dell’elenco per l’attribuzione dei codici CER, nonché come distinguere un rifiuto “non pericoloso assoluto” da un rifiuto “pericoloso assoluto” ed infine da un “codice a specchio”.

Di particolare rilevanza è il chiarimento sull’obbligatorietà o meno delle analisi di laboratorio per attribuire la corretta codifica di un CER a specchio. La comunicazione infatti specifica che “in molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test”, rendendo l’analisi di laboratorio di fatto una pratica assolutamente eventuale e di carattere residuale, al contrario di quanto abitualmente avviene oggigiorno in Italia.

Nel passare in rassegna la normativa in tema di rifiuti (capitolo 2) le linee guida trattano alcune questioni spesso mal interpretate nell’applicazione pratica, come ad esempio l’importanza di non confondere la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno con la valutazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Inoltre viene ribadito che, ai fini dell’applicazione dei regolamenti REACH (Reg. CE 1907/2006) e CLP (Reg. CE 1272/2008), un rifiuto non è considerato né una sostanza, né un articolo, né una miscela e quindi i produttori/detentori non sono soggetti ad obblighi diretti stabiliti da tali norme. Tuttavia, le linee guida ritengono di fondamentale importanza l’applicazione delle informazioni sulle sostanze chimiche contenute nelle disposizioni REACH e CLP, ai fini di poter classificare correttamente i rifiuti.

Tra le altre novità, vi è infine l’introduzione di un Elenco dei rifiuti “commentato”, nel quale viene per la prima volta specificato se una determinata voce si riferisce ad un rifiuto pericoloso assoluto (AH), non pericoloso assoluto (ANH), oppure ad una voce a specchio di pericolo (MH) o di non pericolo (MNH).

Gli orientamenti tecnici proposti dalla Comunicazione, costituiscono quindi il nuovo punto di riferimento per la corretta applicazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti, dalla classificazione all’applicazione delle norme inerenti etichettatura ed imballaggio, analisi chimiche, obblighi di tracciabilità ecc.

COSA PREVEDE LA COMMISSIONE UE?

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Giordano Cattelan

In Nexteco mi occupo di gestione ambientale nell'industria e nelle infrastrtture
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