Messa in sicurezza d’emergenza (MISE)

Per messa in sicurezza d’emergenza (MISE) si intende ogni intervento immediato atto a contenere la diffusione della contaminazione.
La MISE permette di isolare la contaminazione in modo tale da eliminare o ridurre i suoi effetti sull’ambiente circostante.

Gli interventi, immediati o a breve termine, vengono svolti nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura o all’individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell’ambiente o di rischio per la salute umana.
Essi sono necessari a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, oppure a impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica ambientale, di messa in sicurezza permanente o operativa ambientale.

Qual è la normativa di riferimento?

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.ss.mm.ii, Allegato 3 della parte IV (Testo Unico Ambientale, TUA)

Quali sono le tipiche operazioni di MISE?

Sono tipiche attività di messa in sicurezza d’emergenza, a seguito di evento di contaminazione:

  • rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
  • pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
  • installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
  • installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;
  • costruzione o stabilizzazione di argini;
  • copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
  • rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.

Qual è l’iter procedurale da seguire?

Il TUA afferma che il responsabile dell’inquinamento ha l’obbligo di mettere in opera entro 24 ore dall’evento di potenziale contaminazione e a proprie spese le misure di prevenzione oltre a dover effettuare un’apposita notifica agli enti di controllo (Comune, Provincia, Regione, ARPA).

Cosa è necessario fare nel concreto? La legge chiarisce che il primo passo è quindi quello di attuare le misure di prevenzione necessarie, entro le 24h dall’evento.
Successivamente si ha l’obbligo in condizioni di potenziale contaminazione del sito, di porre in atto le misure di messa in sicurezza di emergenza.

Occorre, poi, portare a termine un’indagine preliminare sui principali parametri inquinanti.
Se i parametri presi in considerazione non sono preoccupanti, l’area può essere immediatamente ripristinata. 

Operativamente le attività di messa in sicurezza d’emergenza vanno in deroga a qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla osta eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività inerenti l’intervento; per quanto riguarda la gestione amministrativa, il controllo è demandato al Comune, che può avvalersi di ARPA e Provincia.

Cosa bisogna fare dopo?

Qualora dopo le attività di MISE permangano delle condizioni di contaminazione con superamenti dei limiti di legge, dovranno essere avviate le attività ex. Art. 242 del D.lgs.152/06 (o eventualmente quanto previsto dalla procedura semplificata, se applicabile) e quindi dovrà essere attuato il Piano di caratterizzazione e la successiva Analisi di rischio sanitario-ambientale, per la determinazione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente/operativa del sito.

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