<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=631657&amp;fmt=gif">

Si tratta di un procedimento a carattere preventivo a cui è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito/i della rete Natura 2000

La Valutazione Di Incidenza Ambientale è quindi finalizzata a verificare se quanto proposto possa in qualsiasi modo alterare gli equilibri ecologici che caratterizzano le aree protette appartenenti alla rete ecologica europea.

Quali sono le norme di riferimento per la procedura di VIncA?

La VIncA è stata introdotta dall’art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, nota anche con il nome di Direttiva “Habitat”,  recepita a livello nazionale, con l’art. 6 del D.P.R. 120/2003 che ha sostituito l’art. 5 del D.P.R. 357/1997.

A livello regionale, poi, gli indirizzi per la VIncA sono stati introdotti con atti amministrativi o Leggi che disciplinano la materia a livello locale. Non va dimenticato, infatti, che nell’ordinamento nazionale, la gestione delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 è una competenza in capo alle Regioni ed alle Province Autonome.

Al fine di favorire l’applicazione uniforme della procedura sul territorio nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha emanato le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4” (Gazzetta Ufficiale n.303 del 28-12-2019).

A partire dal 2019 le Regioni hanno pertanto avviato un processo di adeguamento delle proprie disposizioni in materia di VINCA alle Linee Guida Nazionali.

Come fare per capire se un piano, progetto o un intervento sono soggetti a procedura di VIncA

La VIncA è obbligatoria per tutti i Piani e interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 o che, pur non interessandoli direttamente, potrebbero comportare ripercussioni sulle aree protette della rete ecologica europea.

Un aspetto chiave è quindi rappresentato dalla localizzazione geografica dell’iniziativa nei confronti dei siti della rete Natura 2000, composta da: 

  • Zone Speciali di Conservazione – ZSC: istituiti con la Direttiva Habitat del 1992
  • Zone di Protezione Speciale – ZPS: istituiti con la Direttiva 149/79/CE “Uccelli” (sostituita dalla Direttiva 147/2009)

La banche dati cartografiche del Ministero dell’Ambiente (MASE) e delle Regioni permettono di visualizzare le mappe dei siti sul web o di scaricare i file nei formati utilizzabili coi SW GIS.

Come funziona la procedura di VIncA

I contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale

Lo Studio di Incidenza Ambientale è il documento di riferimento per la verifica dell’incidenza sui siti della Rete Natura 2000, ed è finalizzato a verificare se ci siano impatti a carico di habitat e specie di interesse comunitario nelle aree protette coinvolte.

Habitat e specie di interesse comunitario sono oggetto di particolari tutele in quanto rappresentano degli elementi di massimo interesse ai fini della conservazione della biodiversità.

La relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale è articolata nei seguenti contenuti minimi:

  • la descrizione del P/P/P/I/A (localizzazione, caratteristiche, utilizzo di risorse, ecc.);
  • la definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi; 
  • una raccolta esaustiva dei dati inerenti il sito/i Natura 2000 interessato/i;
  • l’individuazione e l’analisi delle potenziali incidenze sul sito/i Natura 2000, considerando le componenti biotiche, abiotiche ed ecologiche;
  • una valutazione del livello di significatività delle incidenze;
  • una descrizione delle soluzioni alternative aventi effetti diversi sull’integrità del sito/i;
  • l’individuazione e la descrizione delle eventuali misure di mitigazione e di compensazione

La stesura del documento è necessariamente preceduta da una fase di rilievi in campo da parte di specialisti (botanici, faunistici, ecologici) per la raccolta di dati e informazioni sulle condizioni di naturalità del contesto.
Per semplificare, qui sotto il percorso in tre fasi, di la seconda e la terza si attivano solo in caso di effettive incidenze

:

 

Quanto dura la procedura di VIncA?

Dalla data di avvio del procedimento, ovvero dal ricevimento da parte dell’Autorità Competente dello Studio di Incidenza Ambientale, la valutazione deve essere effettuata entro 60 giorni ed è seguita dall’emissione di un parere che e ha validità 5 anni. 
Durante l’iter il Valutatore può richiedere una sola volta integrazioni e/o sospendere il termine di acquisizione delle informazioni per un periodo massimo di 30 giorni.
La valutazione può essere integrata nei procedimenti di VIA e VAS; la durata della procedura, in questi casi, è quella del procedimento principale.

ATTENZIONE!! L’approvazione della VincA passa anche dall’ottenimento del parere da parte dell’Ente Gestore dei siti di Natura 2000 coinvolti.

Cosa bisogna fare dopo avere ottenuto la compatibilità ambientale?

L’emanazione del parere motivato e la conclusione favorevole della procedura di VINCA assume efficacia vincolante per l’approvazione dell’intervento.

Nel caso in cui il parere favorevole preveda delle prescrizioni, cosa che succede molto spesso,  il proponente è tenuto a dare atto del recepimento delle stesse all’Autorità Competente che controlla la corretta attuazione attraverso la verifica di ottemperanza alle prescrizioni.

Prenota subito la tua consulenza gratuita!

Il nostro esperto ti ricontatterà il prima possibile 

Contattaci subito