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La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura autorizzativa che si attiva solo per i progetti e gli interventi che superano determinate soglie dimensionali stabilite dalla normativa.
Per i progetti e gli interventi sottoposti a procedura di VIA il committente (chi vuole attuare il progetto), presenta all’Autorità Competente gli elaborati progettuali accompagnati da uno Studio di Impatto Ambientale (SIA).
Una specifica Commissione istituita presso l’Autorità Competente verifica i contenuti del SIA al fine di valutare la compatibilità della proposta con il contesto territoriale nel quale questa si inserisce.

La procedura si conclude con il parere della Commissione che può essere:

  • positivo;
  • positivo con prescrizioni;
  • negativo.

Quali sono le norme di riferimento per la procedura di VIA?

A livello nazionale la norma di riferimento è il Dlgs 152/2006, noto anche come Testo Unico Ambientale (TUA), ed in particolare la parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”.

Le Regioni hanno poi emanato Leggi che disciplinano la materia a livello locale, prevalentemente su aspetti di dettaglio come la suddivisione delle competenze tra Regione e Province, l’individuazione delle Commissioni, ecc.

Sono poi disponibili numerose Linee Guida di vario livello che vanno dai documenti di rilevanza nazionale pubblicati dal Ministero dell’Ambiente o dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) fino alle specifiche tecniche definite dalle Commissioni Provinciali su particolari aspetti

Come fare per capire se un progetto o un intervento sono soggetti a procedura di VIA?

I progetti e gli interventi da assoggettare a procedura di VIA superano le soglie dimensionali definite negli Allegati alla parte seconda del TUA che prevedono diverse fattispecie.

  • gli Allegati II e IV individuano i progetti da sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
  • gli Allegati II-bis e IV individuano, invece, i progetti da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità.


La verifica di assoggettabilità è un passaggio preliminare della Valutazione di Impatto Ambientale che viene attivato allo scopo di chiarire se un progetto possa avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e se pertanto debba essere assoggettato al procedimento di VIA vero e proprio.

ATTENZIONE!!! se il progetto coinvolge un’area naturale protetta (parchi; siti natura 2000, ecc.):

  • le soglie dimensionali sono dimezzate
  • un intervento per il quale sarebbe prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, è invece assoggettato direttamente a procedura di via

Come funziona la VIA?

I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) deve trattare in modo esauriente ogni aspetto per fornire tutte le informazioni utili a instaurare un confronto con la società civile e gli Enti che sono chiamati ad esprimere le proprie valutazioni sul progetto.

Lo Studio di Impatto Ambientale deve essere articolato come previsto dall’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e deve contenere almeno le seguenti informazioni

  • una descrizione del progetto (localizzazione, caratteristiche, dimensioni)
  • una descrizione delle principali alternative, compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale
  • i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio
  • una descrizione delle misure mitigative previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti
  • una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Nel caso della verifica di assoggettabilità, il Proponente presenta l’istanza accompagnata da uno Studio Preliminare Ambientale.

Quanto dura la procedura di VIA?

I termini per la conclusione della procedura di VIA sono di norma stabiliti in 150 giorni dalla presentazione della domanda e possono protrarsi fino a 330 giorni in particolari condizioni (i tempi della procedura di verifica di assoggettabilità sono più brevi).

I tempi comprendono la fase di pubblicazione, la raccolta delle osservazioni, la predisposizione di eventuali integrazioni e l’emanazione del parere da parte dell’autorità competente.

Cosa bisogna fare dopo avere ottenuto la compatibilità ambientale?

Gli obblighi del committente non terminano con la conclusione favorevole della procedura e l’emissione del parere di compatibilità.
Nelle successive fasi di progettazione ed in esecuzione è necessario attuare le misure di monitoraggio proposte con il SIA (che spesso vengono integrate/adeguate dagli Enti)

Inoltre, il committente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità ambientale. Per controllare l’adempimento di quest’obbligo, l’Autorità Competente attiva una verifica di ottemperanza delle prescrizioni.

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