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La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un procedimento che si applica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale

Si configura come un passaggio endo-procedimentale, ovvero contestuale al processo di formazione del piano/programma, ed è parte integrante delle successive fasi di adozione e approvazione dello stesso.

La procedura viene avviata dal Proponente (soggetto pubblico o privato) con la trasmissione ad una specifica Commissione individuata presso l’Autorità Competente della proposta di piano/programma, del Rapporto Ambientale (RA) e della Sintesi Non Tecnica (SNT).

L’Autorità Competente, insieme a quella Procedente, valuta i contenuti del RA al fine di verificare la sostenibilità ambientale della pianificazione.

La procedura si conclude con l’emissione di un parere motivato che può essere:

  • positivo: il piano può essere attuato così come proposto
  • positivo con prescrizioni: prima dell’attuazione del piano è necessario recepire le indicazioni dell’autorità competente  
  • negativo: il piano non può essere attuato e deve essere rielaborato 

Quali sono le norme di riferimento per la procedura di VAS?

La VAS, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, è stata recepita nella normativa nazionale con il D. Lgs. 152/2006, noto anche come Testo Unico Ambientale (TUA), ed in particolare con la Parte Seconda del decreto: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”.

Le singole Regioni, poi, hanno disciplinato e regolamentato la procedura di VAS a livello locale con deliberazioni regionali volte principalmente a definire aspetti di dettaglio quali la suddivisione delle competenze, i soggetti interessati, ecc.

Come fare per capire se un progetto o un intervento sono soggetti a procedura di VAS?

La VAS si applica a piani e programmi. In questi casi:

  • Piani che sono elaborati per numerosi settori (agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, dell’aria, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli); 
  • Piani che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;
  • Piani per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Nei rimanenti casi, qualora piani e programmi possano produrre effetti significativi sull’ambiente può essere richiesta la Verifica di Assoggettabilità, ovvero un passaggio preliminare allo scopo di chiarire se un piano/programma debba essere assoggettato al procedimento di VAS vero e proprio.

Come funziona la VAS? 

Il Rapporto Ambientale (RA) è il documento di riferimento per la verifica dell’eventuale sussistenza di impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale a seguito dell’attuazione del piano/programma.

Il RA, riporta i seguenti contenuti minimi:

  • una descrizione dei contenuti e degli obiettivi del piano/programma;
  • una caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente evidenziando la presenza di elementi di particolare rilevanza ambientale, culturale e/o paesaggistica;
  • l’individuazione di eventuali impatti sull’ambiente che potrebbero insorgere a seguito dell’attuazione del piano/programma;
  • una descrizione delle misure mitigative previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente;
  • una descrizione sintetica delle principali alternative individuate con indicazione delle ragioni della scelta dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
  • una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
  • una Sintesi Non Tecnica delle informazioni precedenti.

Nel caso venga attivata la Verifica di assoggettabilità, il Proponente presenta un Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) sulla base delle indicazioni in Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

Quanto dura la procedura di VAS?

Dalla data di richiesta di avvio del procedimento, ovvero dalla deposizione della documentazione presso gli uffici dell’Autorità Competente, i tempi per l’emanazione del provvedimento sono:

  • 90 giorni – fase di consultazione sul RA
  • 60 giorni – fase di visione del piano/programma e del RA e di presentazione delle osservazioni
  • 90 giorni– fase di valutazione ed emissione del parere motivato

Con l’emanazione del D.L. 152/2021 di attuazione del PNRR, i tempi procedurali sono stati ridotti per tutte le fasi dell’iter.

ATTENZIONE: Le fasi sopra indicate non comprendono i tempi necessari per le integrazioni documentali, la risposta alle osservazioni etc.. 

Cosa bisogna fare dopo avere ottenuto la compatibilità ambientale del piano/programma?

L’emanazione del parere motivato e la conclusione favorevole della procedura di VAS è seguita dall’attuazione delle misure di monitoraggio che assicurano il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano/programma. 

L’autorità competente ne valuta gli esiti e prescrive, entro 30 giorni, eventuali misure correttive.

Il Proponente, inoltre, è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel parere che l’Autorità Competente controlla attivando una verifica di ottemperanza alle prescrizioni.

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