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L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione, in cui sono svolte una o più attività, in conformità ai requisiti di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

L’obiettivo dell’autorizzazione è quello di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente prevedendo misure atte ad evitare o ridurre le emissioni inquinanti di carattere industriale (acqua, aria, suolo, rifiuti, ecc.) sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili (Best Availables Technologies - BAT).

Quali sono le norme di riferimento?

Il riferimento normativo  a livello comunitario è la Direttiva 2010/75/UE (IED), recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 128/2010 nello specifico al titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale”.
Successivamente, il D. Lgs. 46/2014 ha effettivamente dato attuazione alla Direttiva IED introducendo sia aspetti innovativi della Direttiva europea sia aspetti amministrativi specifici della normativa nazionale. Deliberazioni delle diverse Giunte Regionali hanno poi permesso di integrare la disciplina in materia di AIA a livello locale, individuando le strutture competenti per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Non tutti sanno quando bisogna richiedere l'AIA:

L’AIA è necessaria per le attività riportate in Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 nonché le attività accessorie svolte anche da gestori diversi quando riguardano:

  • l’esercizio di nuove installazioni di nuovi impianti; 
  • la modifica sostanziale degli impianti di installazioni esistenti;
  • l’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti
Aia
Per le attività soggette ad autorizzazione statale; l’Autorità competente è il MISE – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS); a livello periferico l’autorità competente è individuata nella regione o nella provincia. 

L’AIA sostituisce ad ogni effetto i titoli abilitativi seguenti:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili sanitari;
  • Autorizzazione allo scarico;
  • Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;

ATTENZIONE!! Il titolo edilizio non è incluso tra quelli sostituiti con l’AIA. Il Comune, quindi, partecipa alla Conferenza dei Servizi in veste di Autorità preposta alla cura degli interessi edilizi-urbanistici.


Come funziona la domanda di AIA?

La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, deve necessariamente contenere: 

  • localizzazione e caratterizzazione dell’installazione e delle sue attività (fonti emissione, utilizzo di risorse, ecc.);
  • identificazione degli effetti significativi ambientali;
  • descrizione delle misure previste per controllare le emissioni e delle attività di autocontrollo e controllo programmato

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla determinazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), basate sulle relative conclusioni (BAT-C) pubblicate dalla Commissione Europea, nonché all’indicazione dei valori limite di emissione che non devono superare quelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL).

L’Autorità Competente può fissare limiti di emissione più rigorosi nei seguenti casi:

  • quando previsto dagli strumenti di programmazione e pianificazione ambientale
  • quando lo richiede la normativa vigente nel territorio di ubicazione dell’installazione
  • quando il provvedimento interessa installazioni non sostituite da AIA

Inoltre, l’Autorità Competente può fissare limiti meno severi qualora sia dimostrato che l’applicazione dei BAT-AEL comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali.

Quali sono i tempi di ottenimento e validità?

L'Autorità Competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di AIA entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni per un periodo non inferiore a 30 giorni.

La durata dell’AIA è di 10 anni, prolungata a 12 anni nel caso di impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 e a 16 anni se l’impianto è registrato ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS).

Il riesame dell’AIA è previsto in caso di particolari condizioni e comunque entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle BAT-C.

Cosa bisogna fare dopo avere ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale?

Il Gestore è obbligato ad accettare formalmente i termini dell’AIA comunicando all’Autorità Competente i dati relativi ai controlli emissivi. 

Si aggiungono poi i controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo a cura di ISPRA per le installazioni di competenza statale e a cura delle agenzie regionali/provinciali (ARPA) per le altre tipologie di installazione. 

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