L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione, in cui sono svolte una o più attività, in conformità ai requisiti di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).
L’obiettivo dell’autorizzazione è quello di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente prevedendo misure atte ad evitare o ridurre le emissioni inquinanti di carattere industriale (acqua, aria, suolo, rifiuti, ecc.) sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili (Best Availables Technologies - BAT).
Il riferimento normativo a livello comunitario è la Direttiva 2010/75/UE (IED), recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 128/2010 nello specifico al titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale”.
Successivamente, il D. Lgs. 46/2014 ha effettivamente dato attuazione alla Direttiva IED introducendo sia aspetti innovativi della Direttiva europea sia aspetti amministrativi specifici della normativa nazionale. Deliberazioni delle diverse Giunte Regionali hanno poi permesso di integrare la disciplina in materia di AIA a livello locale, individuando le strutture competenti per il rilascio del provvedimento autorizzativo.
L’AIA è necessaria per le attività riportate in Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 nonché le attività accessorie svolte anche da gestori diversi quando riguardano:
L’AIA sostituisce ad ogni effetto i titoli abilitativi seguenti:
ATTENZIONE!! Il titolo edilizio non è incluso tra quelli sostituiti con l’AIA. Il Comune, quindi, partecipa alla Conferenza dei Servizi in veste di Autorità preposta alla cura degli interessi edilizi-urbanistici.
La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, deve necessariamente contenere:
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla determinazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), basate sulle relative conclusioni (BAT-C) pubblicate dalla Commissione Europea, nonché all’indicazione dei valori limite di emissione che non devono superare quelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL).
L’Autorità Competente può fissare limiti di emissione più rigorosi nei seguenti casi:
Inoltre, l’Autorità Competente può fissare limiti meno severi qualora sia dimostrato che l’applicazione dei BAT-AEL comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali.
L'Autorità Competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di AIA entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni per un periodo non inferiore a 30 giorni.
La durata dell’AIA è di 10 anni, prolungata a 12 anni nel caso di impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 e a 16 anni se l’impianto è registrato ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS).
Il riesame dell’AIA è previsto in caso di particolari condizioni e comunque entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle BAT-C.
Il Gestore è obbligato ad accettare formalmente i termini dell’AIA comunicando all’Autorità Competente i dati relativi ai controlli emissivi.
Si aggiungono poi i controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo a cura di ISPRA per le installazioni di competenza statale e a cura delle agenzie regionali/provinciali (ARPA) per le altre tipologie di installazione.