La gestione dei rifiuti nei cantieri spesso ha dei punti poco chiari alle sostanziali differenze tra un’attività edilizia e le attività industriali che hanno ispirato la parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Ecco le domande più frequenti che ci pongono le imprese:
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Molto spesso le imprese di costruzioni si trovano a dover operare in cantieri ubicati al di fuori della loro sede legale. Questi luoghi, definiti unità locali, assumono una rilevanza giuridica diversa e comportano differenti adempimenti amministrativi a seconda delle funzioni in esse svolte dall’impresa.
La Circolare Ministero dell'industria 22 gennaio 1990 n. 3202 distingue tre categorie di U.L.:
Infine, vi sono U.L. quali magazzini, depositi, cantieri ecc. non riconducibili ai puniti 2 e 3.
Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, demolizione, installazione, ecc.
Un esempio concreto può essere quello relativo ad un’impresa che opera in un cantiere stradale che si estende su un’area che va a coprire diversi comuni e diverse province. L’impresa, che ha sede legale al di fuori di questo territorio, dovrà preoccuparsi di aprire tante unità locali quante sono le sedi in cui esiste un ufficio amministrativo.
Un ulteriore chiarimento circa l’obbligo di apertura di unità locale è fornito dal SISTRI. Infatti, i cantieri che abbiano una durata superiore ai sei mesi sono, ai fini del SISTRI, sempre e comunque unità locali sottoposte ad iscrizione se producono:
Non sono invece mai soggetti ad iscrizione obbligatoria al SISTRI i cantieri dove si producono solo rifiuti non pericolosi da demolizione, costruzione e manutenzione, ossia solo i rifiuti tipici dell’attività edile.
Il caso particolare è quindi costituito dai cantieri di durata inferiore a 6 mesi (e pertanto non costituenti unità locale) che producono rifiuti pericolosi, ma che non hanno la disponibilità di tecnologie informatiche tali da poter inserire i dati nel SISTRI. Le diverse obbligazioni dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti sono:
In questi casi, premesso che l’impresa, in quanto produttrice di rifiuti pericolosi, è comunque obbligata al SISTRI:
Il produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (art. 183, comma 1, lett f).
In generale, per l’esecuzione dei lavori in cantiere, nel caso in cui le attività no siano svolte direttamente dall’affidatario/appaltatore, si distinguono diverse tipologie di contratto di cui è bene comprendere la natura al fine della corretta individuazione del “produttore del rifiuto”:
Nel caso di contratto di sub-appalto il produttore del rifiuto è il sub-appaltatore medesimo.
Nel caso di contratto di nolo a caldo il produttore del rifiuto è il locatario il quale mantiene il controllo delle scelte nell'attività produttiva.
Le analisi di caratterizzazione sui rifiuti devono essere effettuate in modo diverso a seconda del destino:
Nel caso di rifiuti speciali non pericolosi/pericolosi destinati ad impianti di recupero (R) /smaltimento (D) autorizzati in regime ordinario si applica quanto previsto dalla Determina della provincia/regione che autorizza l’impianto di recupero o smaltimento in procedura ordinarla. Le periodicità delle analisi possono essere da 6 mesi a 12 mesi, oppure non indicate e quindi si considerano i 12-24 mesi (delle procedure semplificate).
Il trasporto di rifiuto prodotto in cantiere può avvenire:
Pertanto, l'iscrizione all'Albo nella speciale categoria del trasporto in conto proprio permette di svolgere l'attività di trasporto solo con riferimento ai rifiuti prodotti dallo stesso soggetto che poi li trasporta.
A titolo di esempio si riportano di seguito alcune fattispecie relative ad un cantiere tipo:
L’impresa individuata come soggetto produttore di rifiuti, è obbligata a dotarsi di un registro di carico/scarico per ciascuna unità locale, se ricade in una di queste casistiche:
Nel caso di un cantiere, per effetto del coordinato disposto dagli artt. 184 comma 3 lettera b), 188-ter comma 2 lettera a) e 190 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le imprese edili sono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico-scarico (previsto dall’art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) se in cantiere, a prescindere dal numero dei propri dipendenti, si producono rifiuti non pericolosi.
Inoltre, per effetto della nota ISPRA datata 08/04/2016, anche tutte le altre tipologie di rifiuti non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 ma che, come anzidetto, sono funzionali all'attività svolta in cantiere (ad esempio, i rifiuti di imballaggio Capitolo CER 15 01), si possono anch'esse comprendere nelle tipologie di rifiuti escluse dall'obbligo di registro di carico e scarico rifiuti.
Diversamente, se l’impresa dovesse produrre rifiuti non pericolosi in un luogo diverso dal cantiere e, quindi la produzione dei citati rifiuti non pericolosi non possa essere attribuibile all'attività di costruzione e demolizione, (ad esempio si producono rifiuti non pericolosi nell'officina ove avviene la manutenzione ordinaria dei macchinari e delle attrezzature), detti rifiuti di imballaggio non pericolosi provenienti ad esempio da contenitori in cartone dei filtri olio, aria o gasolio, pezzi meccanici ecc., devono essere registrati sul registro di carico e scarico rifiuti e comunicati annualmente alla CCIAA con apposito MUD.
Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi, siano essi prodotti in cantiere o in luoghi differenti, essi devono sempre essere registrati sul registro e dichiarati annualmente con il MUD.
I rifiuti che si producono in cantiere possono essere stoccati presso un deposito temporaneo a patto che vengano rispettate le condizioni di cui all’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 (leggi il nostro post le 4 regole più importanti nella gestione del deposito temporaneo di rifiuti).
Essendo il deposito temporaneo un istituto in deroga al principio in base al quale tutte le attività di gestione, compreso il deposito dei rifiuti, devono essere autorizzate, per non incorrere in violazioni dei limiti temporali del deposito, può essere conveniente realizzare dei siti di messa in riserva (R13) adibiti allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in cantiere.
La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull’elenco delle operazioni R dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06. Nello specifico, l’operazione di R13 è definita come la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Per attivare un sito R13 l’articolo 208, comma 1 del D.lgs. 152/06 stabilisce che “i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti [..] di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica [..]”.
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti e nel rispetto delle norme di tutela ambientale l'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del D.lgs. 152/06 e contiene almeno i seguenti elementi:
Una volta che l’autorizzazione alla messa in riserva è attiva, è possibile trasportare presso questo sito i rifiuti prodotti in cantiere, accompagnati da Formulario. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere separato dalle materie prime e dai rifiuti incompatibili. In seguito, tali rifiuti, potranno essere conferiti presso un impianto di recupero autorizzato (es. R5), sempre mediante FIR.
Nella scelta del consulente di ingegneria ambientale, l’esperienza deve essere valutata nella sua globalità, poiché un’esperienza diversificata in più settori, territori e attività è garanzia di una conoscenza più approfondita delle dinamiche che possono causare seri ritardi nella realizzazione di un’opera.
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