La regione Emilia Romagna è intervenuta recentemente nel campo della Valutazione di Impatto Ambientale con la Legge regionale 4 del 2 aprile 2018 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 20 aprile 2018.
Nei giorni scorsi, con la Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 11/06/2018, pubblicata sul BURER 27/06/2018, n. 191, la Regione ha approvato le direttive per la presentazione delle istanze di verifica preliminare, previste a livello regionale dall'articolo 6 della L.R. Emilia Romagna 4/2018.
L’articolo 6, dal titolo “Verifica preliminare ed esclusioni”, della Legge Regionale 4/2018, in particolare recepisce a livello regionale quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 che recita:
“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7” (comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017 del quale abbiamo parlato in un nostro precedente post analizzando il cosiddetto pre-screening).
La DGR n 855 del 2018 definisce quindi le modalità di presentazione delle richieste di valutazione ambientale preliminare, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di progetti sottoposti a procedura di screening e VIA.
La richiesta di verifica preliminare, che rimane una facoltà del proponente, e la successiva istruttoria ha l’obiettivo di definire la procedura da avviare che potrebbe essere verifica di assoggettabilità, VIA o nessuna delle due.
La Giunta Regionale, col provvedimento datato 11 giugno 2018, ha “ritenuto opportuno fornire puntuali indicazioni per assicurare una maggiore uniformità sul territorio regionale delle modalità di applicazione della innovativa disposizione dell’articolo 6 della L.R. n. 4/2018”, corredando la DGR con due allegati:
Di fatto gli Elementi informativi necessari nella relazione tecnica per la Valutazione Ambientale Preliminare in allegato 2 alla DGR Emilia Romagna n 855 del 2018 ricalcano, con modifiche ed integrazioni, lo schema proposto con il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e de Mare n. 239 del 3 agosto 2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104”.
Il provvedimento affronta anche le modifiche ad impianti produttivi sottoposti ad AIA (ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06), che spesso pongono il problema di una valutazione sulle ricadute ambientali con necessità o meno di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).
Per queste tipologie la DGR prevede che nella documentazione allegata ai fini della domanda trasmessa alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE vengano affrontati in modo esaustivo i seguenti punti elencati al paragrafo 9 dell’Allegato 2 “Integrazione del progetto con il contesto ambientale e territoriale”: