La Regione Emilia Romagna approva le Direttive per la verifica preliminare della procedura di VIA

25 luglio 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Vas Via Vinca

Aggiornamenti della disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale in regione Emilia Romagna.

La regione Emilia Romagna è intervenuta recentemente nel campo della Valutazione di Impatto Ambientale con la Legge regionale 4 del 2 aprile 2018 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 20 aprile 2018.

Nei giorni scorsi, con la Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 11/06/2018, pubblicata sul BURER 27/06/2018, n. 191, la Regione ha approvato le direttive per la presentazione delle istanze di verifica preliminare, previste a livello regionale dall'articolo 6 della L.R. Emilia Romagna 4/2018.

L’articolo 6, dal titolo “Verifica preliminare ed esclusioni”, della Legge Regionale 4/2018, in particolare recepisce a livello regionale quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 che recita:

“Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7” (comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017 del quale abbiamo parlato in un nostro precedente post analizzando il cosiddetto pre-screening).

La DGR n 855 del 2018 definisce quindi le modalità di presentazione delle richieste di valutazione ambientale preliminare, in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di progetti sottoposti a procedura di screening e VIA.

La richiesta di verifica preliminare, che rimane una facoltà del proponente, e la successiva istruttoria ha l’obiettivo di definire la procedura da avviare che potrebbe essere verifica di assoggettabilità, VIA o nessuna delle due.

La Giunta Regionale, col provvedimento datato 11 giugno 2018, ha “ritenuto opportuno fornire puntuali indicazioni per assicurare una maggiore uniformità sul territorio regionale delle modalità di applicazione della innovativa disposizione dell’articolo 6 della L.R. n. 4/2018”, corredando la DGR con due allegati:

  • Allegato 1: facsimile del modulo che il proponente dovrà presentare per la richiesta di valutazione preliminare
  • Allegato 2: elementi informativi minimi necessari nella relazione tecnica per la Valutazione Ambientale Preliminare


DGR 855 del 11 giugno 2018  SCARICALA GRATIS >>

Di fatto gli Elementi informativi necessari nella relazione tecnica per la Valutazione Ambientale Preliminare in allegato 2 alla DGR Emilia Romagna n 855 del 2018 ricalcano, con modifiche ed integrazioni, lo schema proposto con il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e de Mare n. 239 del 3 agosto 2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104”.

 

Il provvedimento affronta anche le modifiche ad impianti produttivi sottoposti ad AIA (ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06), che spesso pongono il problema di una valutazione sulle ricadute ambientali con necessità o meno di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Per queste tipologie la DGR prevede che nella documentazione allegata ai fini della domanda trasmessa alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE vengano affrontati in modo esaustivo i seguenti punti elencati al paragrafo 9 dell’Allegato 2 “Integrazione del progetto con il contesto ambientale e territoriale”:

  • Elaborare un bilancio preliminare di materia per le diverse matrici ambientali (p.e.: energia, consumo acqua, emissioni in atmosfera e acustiche, produzione di rifiuti, scarichi idrici, consumo del suolo, ecc.) coinvolte confrontando la situazione esistente (e quindi gli impatti già prodotti) con quello di progetto di modifica (in assenza di dati già disponibili è possibile utilizzare dati di letteratura, schede tecniche o stime presunte da altri progetti);
  • Inoltre tenere in conto e trattare, se pertinenti, i seguenti aspetti:
  1. se la costruzione, l’esercizio o la dismissione del progetto potranno comportare azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)
  2. se il progetto comporterà l’utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l’ambiente, o che possono destare preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana
  3. se il progetto genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche
  4. se il progetto potrebbe comportare rischi di contaminazione del terreno o dell’acqua a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in acque superficiali, acque sotterranee, acque costiere o in mare e in caso affermativo, l’eventuale entità e indicare le idonee misure di mitigazione previste
  5. se durante la costruzione o l’esercizio del progetto sono prevedibili rischi di incidenti che potrebbero interessare la salute umana o l’ambiente, l’eventuale entità e indicare le idonee misure di mitigazione previste
  6. se nell’area di progetto o in aree limitrofe sono presenti zone vincolate da normativa internazionale, nazionale o locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, storico-culturale od altro che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto o dagli eventuali impatti prodotti
  7. se nell’area di progetto o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto
  8. se nell’area di progetto o in aree limitrofe sono presenti vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto
  9. se nell’area di progetto o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto
  10. se nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti risorse importanti, di elevata qualità e/o con scarsa disponibilità (es. acque superficiali e sotterranee, aree boscate, aree agricole, zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto

 

 

 

 

Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.