Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 marzo 2018, n. 69, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto nell'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
In particolare l’articolo 184-ter, comma 1, subordina la cessazione della qualifica di rifiuto al fatto che la sostanza, all'esito di una attività di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo), corrisponda a determinati criteri adottati, specificamente per le singole o per le categorie di sostanze, nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma.
Il Ministero ha ritenuto opportuno emanare uno specifico decreto per individuare i criteri per definire la cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d'asfalto, considerate le specificità dello stesso sia dal punto di vista ambientale che economico.
Particolare interesse rivestono alcuni punti della premessa al DM nella quale vengono riportate le motivazioni che hanno spinto il Ministero, ovvero l’esistenza in Italia di un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che:
I criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto sono definiti all'articolo 3 del DM n. 69 del 28 marzo 2018 secondo il quale il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i criteri di cui all'Allegato 1 specificando altresì che il conglomerato bituminoso deve rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242, in funzione dello scopo specifico previsto.
Entrando nel dettaglio:
Infine … last but not least … riporto integralmente quanto previsto dall'art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione” al comma 2
“Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Sogno o son desto?!
… è ancora possibile qualificare il fresato d’asfalto come sottoprodotto???
Forse è meglio attendere l’ennesima circolare del Ministero dell’Ambiente che fornisca chiarimenti per un’univoca lettura su tema tanto delicato...