I composti organici volatili (COV) – benzene, acetone, toluene, stirene – sono utilizzati come solventi, disperdenti, correttori di viscosità, plastificanti, conservanti o agenti di pulizia in molte attività industriali (preparazione di coloranti, vernici, resine sintetiche, materie plastiche, prodotti farmaceutici, detersivi, insetticidi, fibre artificiali, esplosivi).
In quanto “organici” i COV sono basati sulla chimica del carbonio (la chimica organica) e sono “volatili” ovvero hanno una marcata tendenza a transire in fase vapore. Per le definizioni di norma è possibile fare riferimento all’art. 268 del D.Lgs. 152/06 che definisce:
Riassumendo, i COV sono molecole organiche che possono essere facilmente trovate in ambienti gassosi.
In merito all’utilizzo di COV la normativa italiana di riferimento è il D.Lgs. 152/2006, in particolare l’art.275 e l’Allegato III alla parte quinta, in cui vengono definiti:
Il D.Lgs 161/2006, recependo la Direttiva 2004/42/CE, ha poi introdotto nuovi elementi da tenere in considerazione, limitatamente alle categorie di vernici / pitture e alcuni prodotti per la carrozzeria, tra cui limiti massimi specifici nel contenuto di COV, obblighi di etichettatura e metodi analitici utili al calcolo del tasso di COV.
Recenti rapporti sanitari hanno messo in evidenza che questi composti rappresentano una fonte di rischio per la salute umana. Alcuni effetti sono a breve termine, come ad esempio forti mal di testa, nausea, irritazione cutanea e ad occhi o vie respiratorie. Altri, invece, sono a lungo termine e ben più preoccupanti: infatti, una prolungata esposizione ai COV può portare in alcuni casi anche a cancro o danni al sistema nervoso.
Per questo motivo, i COV devono essere utilizzati in aree confinate, nelle quali siano previsti opportuni sistemi di aspirazione per la captazione dei vapori. I vapori, una volta trattati per recuperare i materiali, devono essere convogliati verso dispositivi di abbattimento prima di essere dispersi in atmosfera.
La riduzione delle emissioni di COV imposta dalle normative risponde all’esigenza di maggiore sicurezza e salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro e nelle zone limitrofe più probabilmente esposte alle emissioni.
Le vie percorribili per raggiungere questo obiettivo sono due:
I sistemi di abbattimento hanno la duplice funzione di captare i vapori e di abbattere, fino al raggiungimento dei limiti di legge, la quantità di sostanze inquinanti presenti nell’effluente.
Le tecnologie più diffuse sono:
Nell’Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 sono riportate le attività che impiegano solventi e le soglie di consumo superate le quali si applicano le prescrizioni dell’art. 275. Nel calcolo del consumo di solvente sono compresi i solventi utilizzati per il lavaggio delle attrezzature.
Nello stesso Allegato vengono individuati i valori limite:
Il gestore che intende avviare attività ricadenti nell’allegato III ha quindi due possibilità, a seconda che venga superata o meno la soglia limite di consumo giornaliero (o annuale) di solvente:
L’autorizzazione:
Il rispetto dei limiti deve essere garantito:
In base a quanto previsto dall’art. 275, una richiesta di modifica all’autorizzazione già in essere va presentata in caso di:
Ai fini della domanda di autorizzazione costituisce modifica sostanziale:
Il gestore deve fornire all’autorità competente i dati raccolti in conformità a quanto stabilito nell’autorizzazione e comunque almeno una volta all'anno (elaborazione di un Piano di Gestione dei Solventi)
Il Piano Gestione Solventi, che ha lo scopo di determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate, è un bilancio di massa che è elaborato dal gestore:
I contenuti e le modalità di redazione del Piano Gestione Solventi sono disciplinati dalla parte V del già citato Allegato III.
Il monitoraggio delle emissioni dei COV deve essere effettuato in continuo o con misurazioni periodiche.
Per impianti gli che presentano un flusso di massa di COV >10 kg(COT)/h deve essere effettuata la misurazione in continuo, mediante l’installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione delle emissioni, in corrispondenza dei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento al punto finale di scarico.
Nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa < 10 kg(COT)/h al punto finale di scarico devono essere effettuate misure periodiche, caratterizzate da almeno tre letture durante ogni misurazione (l'autorità competente può, comunque, richiedere, anche in questo caso, l’installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni, ove lo ritenga necessario).
Se vuoi saperne di più in materia di emissioni leggi il nostro post sulla dichiarazione FGas!