L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo.
Nell'aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 quale attuazione della Direttiva 2010/75/EU relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), (conosciuta come IED - Industrial Emissions Directive). Tra le novità emergono anche la modifica alla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.
Il concetto di controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento è stato introdotto per la prima volta con la direttiva 96/61/CE (conosciuta come direttiva IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) che prevedeva la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) presenti sul mercato, al fine di evitare, o qualora non fosse possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti.In questo articolo riporto i 10 principali punti in materia di AIA.
1. Cos'è l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento, disciplinato dalla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo.
Di norma l’AIA è applicata imponendo misure tali da evitare oppure ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
L'AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale di seguito specificato:
Inoltre, l’AIA sostituisce la comunicazione sul recupero dei rifiuti di cui all’art. 216 del D.lgs 152/2006 fermo restando la possibilità di usare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
2. Soggetti interessatiUn'azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Per l’AIA sono individuate le seguenti categorie industriali (IPPC):
Le categorie IPPC sono state aggiornate dal D. Lgs. 46/2014. All’interno di tali categorie, poi, l’assoggettabilità o meno ad Autorizzazione Integrata Ambientale può dipendere dal superamento di determinate soglie (es. di produzione, di utilizzo materie prime, ecc.) definite dalla stessa normativa.
Per le aziende che non sono soggette ad AIA continuano a valere i meccanismi autorizzativi ambientali previsti dalle singole norme di settore.
I 10 punti sono: