Come ogni anno, si rinnova l’obbligo per i cosiddetti soggetti obbligati di presentare il Modello Unico Ambientale relativo ai quantitativi di rifiuti gestiti a vario titolo nell’anno solare precedente.
La comunicazione va effettuata come di consueto alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
Il nuovo Modello per l’anno 2019 è stato approvato ufficialmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ord. n.8 del 22 febbraio 2019, n. 45) del DPCM 24 dicembre 2018.
Per la Comunicazione Rifiuti i soggetti interessati dall'obbligo sono così individuati:
Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
Resta invariata anche la struttura del modello (6 comunicazioni), i diritti di segreteria e le modalità per l’invio telematico.
La prima novità riguarda la proroga (per ora riferita solo all'anno 2019) della data di scadenza per la presentazione della Dichiarazione. Rispetto agli anni scorsi, in cui la scadenza era fissata al 30 aprile, per l’anno in corso sarà possibile inviare la comunicazione fino al 22 giugno 2019 (ossia 120 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto).
E’ confermata anche per il 2019 la possibilità inviare la dichiarazione MUD attraverso una comunicazione semplificata (via PEC), purché i dichiaranti siano in possesso delle seguenti caratteristiche:
Tuttavia, la novità di quest’anno riguarda la possibilità di avvalersi della dichiarazione semplificata solamente per i produttori che conferiscono i propri rifiuti in Italia.
La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:
I gestori dei rifiuti nel “modulo RT” (Rifiuti ricevuti da terzi) dovranno specificare:
Inoltre, nel solo caso in cui il rifiuto ricevuto da terzi abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento.
Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività.
I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.
Tra le principali novità del MUD 2019 vi sono inoltre:
Anche per quanto riguarda le sanzioni, non vi sono novità rispetto all'anno scorso.
La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.