Il 22 febbraio 2018 è stato siglato l’Accordo Stato Regioni che definisce gli standard professionali e formativi del manutentore del verde definendo titoli che si conseguono nell'ambito dei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale “abilitanti” alla specifica attività professionale.
Vediamo di cosa si tratta!
La risoluzione scaturita dalla Conferenza Stato Regioni in materia di “Standard professionale e formativo di manutentore del verde” è il risultato dell’applicazione concreta della L. 154/2016 concernente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.”
In particolare, l’articolo 12 si esprime proprio in materia di “Esercizio dell’attività di manutenzione del verde” specificando che la costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata sia dagli iscritti al RUP – Registro Ufficiale dei Produttori operante presso il Servizio fitosanitario nazionale (art. 20 D.Lgs. 214/2005) sia “da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze”.
Il conseguimento del suddetto attestato di idoneità passa attraverso l’effettuazione di specifici corsi di formazione la cui organizzazione è a capo di Regioni e Province autonome, come specificato dal comma 2 dell’articolo 12.
Ecco che il campo della formazione regolamentata si arricchisce così di una nuova attività professionale regolamentata, ossia la figura del “manutentore del verde”.
Il 22 febbraio 2018 è stato quindi sottoscritto l’Accordo sul Documento relativo allo “Standard professionale e formativo di manutentore del verde”, frutto di una lunga trattativa tra il MiPAAF – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ha preso avvio dalla Conferenza delle regioni riunitasi l’8 giugno 2017.
L’Accordo in oggetto oltre a regolamentare i nuovi corsi per il rilascio dell’attestato necessario all'esercizio dell’attività di Manutentore del verde, definisce i titoli di studio, i titoli professionalizzanti, l’attività svolta nel settore che consentono l’esonero parziale o totale della frequenza dei corsi.
Esaminiamolo nel dettaglio!
La descrizione del profilo di Manutentore del verde
Secondo quanto riportato dell’Accordo, il Manutentore del verde “allestisce, sistema e manutiene aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. E’ in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l’attività svolta. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.”
Questi standard professionali sono individuati in relazione a due ambiti di competenza:
che prevedono il possesso di determinate abilità (padronanza delle tecniche di diserbo, predisposizione di sistemi di irrigazione, uso strumenti per distribuzione antiparassitari, …) e conoscenze (principi di fisiologia vegetale e di agronomia, fondamenti di coltivazioni arboree e fitopatologia, elementi di entomologia e pedologia, …).
La formazione del manutentore del verde
I corsi di formazione sono erogati “dalle Regioni e Province Autonome, in modo diretto o attraverso soggetti accreditati, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma” (art. 4 dell’Accordo).
Secondo quanto previsto dall’Accordo, i soggetti a cui è destinata la formazione sono il titolare d’impresa o al preposto, ma sono rivolti anche a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde.
Gli standard formativi si rifanno ai due ambiti di competenza di cui prima, prevendendo modalità di apprendimento teoriche, pratiche e di laboratorio. In particolare, prevedendo una durata complessiva di 180 ore per un percorso standard, almeno 60 ore devono essere rappresentate da attività di tipo pratico: l’Allegato B dell’Accordo fornisce utili indicazioni per la strutturazione di tali corsi. Viene poi specificato che l’ammontare delle assenze non deve risultare superiore al 20% delle ore complessive del percorso formativo, sia per la parte di didattica frontale sia per la parte pratica.
I requisiti minimi di ammissione al corso sono:
Va ricordato che “sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ovvero le procedure di riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali”.
L’accesso all’esame finale, definito dalle singole Commissioni d’esame preposte, è garantito a:
Al superamento dell’esame consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale.
Chi è esentato?
L’Accordo esenta dalla formazione:
Con riferimento alle imprese iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), alla data di entrata in vigore della L.154/2016 (25 agosto 2016), l’Accordo esonera dalla frequenza del corso le seguenti figure:
purché dimostrino un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.
La richiesta di riconoscimento dell’esperienza, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’Accordo, ossia entro il 22 febbraio 2020.