La Regione Veneto con la circolare 217758 del 8 giugno 2018 interviene nel dibattito sulla stabilizzazione a calce delle terre quale normale pratica industriale.
Nell'introdurre l’argomento la Direzione Ambiente analizza alcuni aspetti salienti:
Sulla base di queste premesse, la Circolare evidenzia come “In conseguenza di ciò, si è sviluppato nel corso della prima fase applicativa del D.P.R., il convincimento che dette operazioni, in quanto riconducibili a quelle di trattamento dei rifiuti, per poter essere intraprese dovrebbero necessariamente essere oggetto di espressa autorizzazione da rilasciarsi preventivamente ai sensi della normativa di cui alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
Sul punto in questione, vanno tuttavia formulate alcune ulteriori riflessioni sia di natura tecnica che di merito, a partire dall’allegata relazione al D.P.R. n. 120/2017 e all’iter seguito per la sua approvazione.”
Di che riflessioni di tratta??? La Regione Veneto fa riferimento al parere del 07.04.2017 della Camera dei Deputati – VIII Commissione ed al parere del 13.04.2017 del Senato della Repubblica – XIII Commissione e dopo averli riportati integralmente conclude:
“Ciò posto, tenuto conto quindi che l’elenco di cui all’Allegato 3, riporta le operazioni di pratica industriale più comunemente effettuate, è ragionevole ipotizzare che il ricorso alla pratica della stabilizzazione a calce o cemento delle T&R, possa essere preventivamente autorizzata, caso per caso, nell’ambito del PDU, ma come attività di gestione di rifiuti.”
Ve lo confesso… mi resta qualche dubbio!!!
Mi spiego meglio.
Condivido, per averla già provata, la necessità “di porre in evidenza le precauzioni da adottare e le dimostrazioni tecniche (anche analitiche) finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, in modo da dimostrare la fondatezza della scelta fatta” nell'ambito del PDU. Nello specifico ritengo necessario dimostrare che:
al fine di fornire all’Autorità competente quelle informazioni utili per approvare nell’ambito del PDU, a seguito delle valutazioni istruttorie condotte, la stabilizzazione a calce.
Nella circolare si precisa, però, che “l’opzione sopra riportata sarà percorribile (salvo diverse indicazioni future da parte dell’Autorità centrale), solo per i progetti che riguardano i cosiddetti cantieri di “grandi dimensioni soggetti a VIA”, laddove, a conclusione del procedimento di VIA, segue il provvedimento di approvazione del progetto che comprenderà, oltre agli esiti dell’istruttoria condotta dall’Autorità competente alla VIA, anche l’approvazione/autorizzazione alla gestione delle T&R (PDU) come rifiuti e/o come sottoprodotto, compresa l’adozione di operazioni di pratiche industriali quali la stabilizzazione a calce o cemento.”
Per i cantieri “di piccole dimensioni'’ o di “grandi dimensioni” non soggetti a VIA nella Circolare si prevede che “detta dichiarazione (ex. Art 21 “Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni” ndr), che sostituisce il PDU, non potrà mai prevedere l’applicazione, alle T&R come sottoprodotto, della pratica della stabilizzazione a calce o cemento; non essendo infatti prevista, nell’ambito del procedimento semplificato in parola, alcuna fase istruttoria finalizzata al rilascio di una esplicita approvazione; ciò preclude quindi all’Autorità competente, di valutare c stabilire condizioni alle quali la stabilizzazione a calce o cemento possa configurarsi come “normale pratica industriale”.
Ed ecco i miei dubbi:
Pur apprezzando lo sforzo della Regione di fare luce in una materia tanto dibattuta che ha chiarito che è il Piano di Utilizzo l’ambito nel quale definire, caso per caso, la possibilità di applicare la stabilizzazione a calce resta la mia perplessità, fosse ingiustificata, sul fatto che per l’Autorità competente possa autorizzare l’impiego delle terre e rocce stabilizzate a calce quale attività di gestione di rifiuti.
Inoltre, ritengo che avrebbe fatto bene la Regione a riportare oltre ad i quesiti di Camera e Senato anche le risposte del Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento al DPR alle osservazioni delle due commissioni, e cioè:
“Come segnalato in riferimento alla condizione sub 4 del parere della Commissione VIII della Camera dei deputati, la condizione posta dalla Commissione europea per chiudere il caso EU Pilot 554/13/ENVI è la soppressione della stabilizzazione a calce nella elencazione positiva delle normali pratiche industriali, come prevista dall’allegato 3 dal decreto ministeriale n. 161 del 2012.
Per evitare che il caso Pilot citato si tramuti in una procedura di infrazione lo schema di DPR non ricomprende formalmente tra le normali pratiche industriali il trattamento la stabilizzazione a calce.
Ciò nondimeno, le normali pratiche industriali riportate nell’elenco di cui all’allegato 3 rappresentano solo una mera esemplificazione delle attività più comunemente effettuate che possono rientrare in tale categoria. Pertanto, anche se non contemplate in tale elenco, non potrà escludersi che risultino consentite tutte quelle normali pratiche industriali finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche (cfr. anche l’art. 2, comma 1, lett. o), come ad esempio, l’asciugatura, che può essere eseguita sia mediante stesa al suolo (come riportato nell’allegato 3), sia in modo meccanico, per minimizzare l’occupazione di suolo; così come potrà risultare ricompresa tra le normali pratiche industriali l’adozione delle usuali metodologie disciplinate da norme tecniche al fine di conferire le caratteristiche meccaniche, funzionali all’utilizzo finale previsto per il materiale stesso. Si consideri, di contro, che le attività strettamente strumentali ai processi di scavo – quali ad esempio, nell’ipotesi di scavo meccanizzato, la separazione e il ricircolo del fluido bentonitico – debbono considerarsi parte integrante del processo di scavo, in quanto attività inscindibilmente connesse e dipendenti dalla specifica tecnologia della macchina utilizzata.”
A voi giudicare se le conclusioni a cui arriva la Regione vadano, o meno, nella stessa direzione delle indicazioni date dal livello nazionale, tenuto conto che una rapida ricerca sui più comuni motori di ricerca permette di trovare una pressoché sconfinata bibliografia internazionale sulle modalità tecniche circa l’utilizzo della stabilizzazione a calce nei terreni per migliorarne le caratteristiche prestazionali.
In conclusione, non mi resta che segnalare che la circolare della Regione Veneto si aggiunge alle diverse prese di posizione in materia da parte di vari Enti locali, tra i quali si segnalano anche quelli di Regioni confinanti. Ciò non fa che aumentare il rischio che una stessa opera si trovi ad operare in territori contigui con regimi autorizzativi diversi sullo stesso materiale.
… to be continued…