I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivano da quei macchinari per un corretto funzionamento necessitano di corrente elettrica o campi elettromagnetici. Si considerano in questo caso le apparecchiature che sono state progettate per essere usate con una tensione inferiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.
I RAEE rappresentano un problema rilevante dal punto di vista ambientale poiché, nonostante siano per la maggior parte composti da materiali recuperabili quali, metalli, vetro, plastiche ecc., essi possono contenere anche sostanze tossiche pericolose e non biodegradabili, che li rendono inadatti allo smaltimento in discarica o in impianti di incenerimento.
Ecco quindi alcune cose da sapere per una corretta gestione dei RAEE.
Si intendono Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le apparecchiature di cui sopra, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
I RAEE vengono a loro volta suddivisi in due grandi categorie:
La normativa individua inoltre 5 raggruppamenti di rifiuti, a seconda della loro tipologia e in base alle tecnologie necessarie al loro corretto trattamento:
A livello Europeo, la gestione di questi rifiuti è ad oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, che sostituisce le precedenti 2002/96/EU e 2003/108/EU, con lo scopo di promuovere il recupero dei RAEE e ridurne la quantità e la pericolosità.
In Italia, la Direttiva è stata recepita inizialmente con il D.Lgs. n.151 del 25 novembre 2005, con il quale si è definito il funzionamento del Sistema di gestione dei RAEE in Italia, sostituito poi, assieme ai successivi decreti attuativi, dal D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, attualmente in vigore.
Il D.Lgs. 49/2014 rafforza il ruolo del “Centro di Coordinamento” che ha il compito di monitorare i flussi di rifiuti tecnologici, attraverso la gestione di un elenco in cui vanno iscritti tutti gli impianti di trattamento RAEE. Il Decreto introduce anche altre novità, quali requisiti tecnici per le spedizioni transfrontaliere di AEE, misure volte a incentivare la preparazione al riutilizzo dei prodotti, l’aumento dei target di raccolta (gestione entro il 2019 dell’85% sul totale dei RAEE generati dalle famiglie italiane o il 65% delle apparecchiature immesse sul mercato), nonché alcuni obblighi le imprese di distribuzione e vendita AEE, descritti nel seguito.
I produttori di AEE devono:
Gli oneri per le operazioni di prelievo, trasporto, trattamento e recupero sono ripartiti tra i produttori, secondo una quota calcolata in base al quantitativo di AEE immessi sul mercato.
I produttori possono adempiere ai propri obblighi in forma individuale (tramite autorizzazione del MATTM) oppure aderendo a sistemi di gestione collettivi, organizzati in forma consortile.
I sistemi collettivi sono a loro volta riuniti nel Centro di Coordinamento (CDC) RAEE.
Il Distributore/venditore è la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE.
L’installatore o il gestore del centro di assistenza che vende le apparecchiature ai clienti assume la veste di distributore/venditore anche se l’attività di vendita non è per questo soggetto prevalente.
I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE domestici di cui il consumatore intenda disfarsi:
Il distributore può tuttavia rifiutarsi di ritirare il rifiuto in due casi:
I distributori autorizzati all’attività di vendita di AEE domestiche devono quindi:
I produttori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere i comuni cittadini, oppure imprese/ enti privati o pubblici che decidono di disfarsi di tali macchinari (cosiddetti RAEE “professionali”).
Per una corretta gestione, i cittadini devono:
Le imprese o enti devono innanzitutto capire se i RAEE prodotti, pur provenendo da attività professionali, possano essere assimilabili ai domestici (per quest’ultimo caso, si rimanda al paragrafo precedente). Una volta appurato di avere a che fare con RAEE professionali, vi sono due opzioni:
Sempre nel caso di RAEE professionali, il produttore può delegare i distributori di AEE, gli installatori e i centri assistenza tecnica al ritiro di tali apparecchiature nell'ambito dell’organizzazione del sistema di raccolta, ma la destinazione dovrà essere un impianto autorizzato indicato dal produttore e non un centro comunale di raccolta.