Dopo aver parlato di diciarazione FGas, deposito temporaneo di rifiuti e gestione del rischio amianto, è arrivato il momento di affrontare un altro tema caldo nella gestione aziendale: i serbatoi interrati!
Il serbatoio interrato è un contenitore destinato allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali o per produzioni industriali, nonché per uso riscaldamento e assimilabili. di cui non è direttamente e visivamente ispezionabile la totalità della superficie esterna.
Lo stoccaggio interrato di sostanze pericolose, in caso di perdite, comporta un reale rischio per le matrici ambientali, in particolare di contaminazione del terreno e delle acque superficiali e sotterranee.
La normativa in materia di serbatoi interrati è piuttosto articolata e la sovrapposizione di norme statali e regionali la rende di non facile interpretazione.
Il quadro normativo è reso ancor più complicato a causa dell’interazione tra la normativa per la tutela degli aspetti ambientali e quella relativa alla sicurezza sanitaria, di competenza delle ASL, ed ai pareri di conformità alle vigenti norme tecniche di sicurezza e prevenzione incendi, di competenza dei Vigili del Fuoco.
In questo contesto ci è sembrato opportuno cercare di mettere ordine delineando la normativa applicabile nelle diverse situazioni (installazione vs. dismissione) soprattutto al fine di indicare le procedure di valutazione e di controllo, con riferimento alle fasi autorizzative, di installazione e dismissione dei serbatoi.
Dopo l’annullamento del D.M. 24/05/1999 n. 246 ad opera della Corte Costituzionale, la Legge 31/07/2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale” ha demandato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio l’emanazione di un Decreto che disciplinasse la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati.
Il Ministero dell'Ambiente, in data 12 febbraio 2015 ha emanato il Decreto n. 31, con il quale regola i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto Ministeriale, oltre a definire tempi procedurali in parte diversi dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, sostanzialmente regolamenta quanto già previsto dall'Appendice V ai "Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" di ISPRA.
Il tema dello stoccaggio interrato di sostanze pericolose inoltre viene affrontato:
- nella Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi, quando si prescrive alle imprese in AIA oppure tenute alla presentazione dell’istanza di rilascio/riesame dell’AIA di condurre una Verifica preliminare (ex DM 272/2014 e smi) delle potenziali contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee in base alle tipologie di sostanze detenute, prodotte o utilizzate e delle tipologie di stoccaggi e servizi, sotto-servizi presenti nel sito;
- nella Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, nell’ambito delle disposizioni in materia di stoccaggio di sostanze pericolose, di deposito e smaltimento rifiuti e di bonifiche;
Inoltre, in alcuni casi le regioni hanno normato sull’argomento con proprie disposizioni.
Tra queste la Regione Veneto ha emanato la L.R. N° 23 del 23 ottobre 2003 Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti cui ha fatto seguito la pubblicazione di alcune delibere tra le quali ai fini ambientali quella più rilevante è la senza ombra di dubbio la DGRV 3964 del 10 dicembre 2004 Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato, di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004 – L.R. 23/03, D. Lgs. 22/97, D.M. 471/99.
La Regione Lombardia, dal canto suo, ha emanato le Linee Guida sui Serbatoi Interrati che si prefiggono lo scopo di uniformare ed omogenizzare la trattazione dei serbatoi interrati sull’intero territorio regionale, evidenziando quanto stabilito dalle disposizioni in vigore ai fini di una più efficace tutela ambientale.
Altro documento di riferimento è quello emanato dalla Provincia di Bolzano, Norme in merito al deposito di sostanze inquinanti (Capo III, del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 gennaio 2008, n. 6).
L’autorizzazione in materia di installazione di nuovi serbatoi e la verifica di conformità dei nuovi impianti ai relativi progetti approvati sono di competenza comunale: sia per quelli fuori terra destinati a prodotti non infiammabili, sia per quelli interrati per prodotti infiammabili, sia, specificatamente, per i serbatoi di combustibile ad uso riscaldamento per civili abitazioni.
Spettano ad ARPA le funzioni di supporto tecnico scientifico e di controllo alle amministrazioni procedenti. ARPA deve anche stabilire, caso per caso, la frequenza e le modalità con cui devono essere fatti i controlli periodici a cura dei proprietari dei serbatoi.
I proprietari dei serbatoi, invece, hanno l’obbligo:
L’installazione di nuovi serbatoi, siano essi adibiti allo stoccaggio di oli minerali, oli usati, carburante o sostanza chimiche, prevede la realizzazione secondo una delle seguenti modalità:
Per prevenire eventuali perdite, i nuovi serbatori devono essere dotati:
La capacità massima dei nuovi serbatoi non è fissata da una norma generale, tuttavia esistono normative di settore come per lo stoccaggio di oli minerali e/o di idrocarburi (D.M. 31/07/1934 e s.m.i. o D.M. 29/11/2002) che stabiliscono le capacità massime, in funzione del tipo di sostanza contenuta nel serbatoio e della posizione del serbatoio rispetto al centro abitato.
Infine, ogni serbatoio deve essere dotato di una targa sulla quale vanno riportati i dati identificativi dello stesso e della sostanza in esso contenuta.
I serbatoi di stoccaggio GPL, invece, vanno gestiti in conformità alle disposizioni indicate nel D.M. del 13/10/1994 e s.m.i..
Le Regioni hanno normato la frequenza con la quale devono essere effettuate le verifiche periodiche e le manutenzione dei serbatoi interrati.
In particolare, le prove di tenuta rientrano tra le verifiche periodiche che il conduttore del serbatoio deve effettuare per assicurarsi dell’integrità dell’involucro, soprattutto nel caso di involucri privi di intercapedine con sistema di rilevazione delle perdite; e per prevenire piccole perdite occulte, specie in serbatoi non ispezionabili dall’esterno.
Le prove di tenuta si effettuano su diversi tipi di serbatoi e altri manufatti che contengono qualsiasi tipo di liquido: compreso il gasolio, la benzina, e qualsiasi composto chimico.
Circa la frequenza, le verifiche vanno eseguite secondo la periodicità indicata nel Regolamento locale d’igiene emesso dal comune. In mancanza del regolamento del comune, bisogna far riferimento:
In assenza di specifiche prescrizioni dei Regolamenti di Igiene Locale, si assumono come valide le seguenti frequenze di controllo (come indicato nelle Linee Guida di ARPA Lombardia rev.0 del 15/03/2013):
Per quanto concerne i serbatoi doppia camera, la prima prova di tenuta è consigliata a partire dal quindicesimo anno.
In base alla Circolare emanata dal Ministero dell’Interno, Dip. VVFF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n. 14851 del 11 novembre 2011, in assenza di disposizioni locali da parte della competente autorità preposta alla tutela dell’ambiente, i criteri raccomandati sono i seguenti:
Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, essa ha disposto una propria disciplina per “Adeguamento depositi esistenti e verifiche periodiche” riassunta sul sito dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente.
I serbatoi esistenti potrebbero dover essere sottoposti ad interventi di adeguamento alle prescrizioni stabilite per i nuovi serbatoi.
In particolare, previa prova di tenuta e verifica dell’integrità strutturale, potrebbero rendersi necessarie delle opere di risanamento quali:
Qualora risulti palese l’inidoneità strutturale dei serbatoi ispezionati, si renderà necessario procedere alla loro dismissione.
Prima di procedere alla dismissione di un serbatoio interrato è necessario adottare specifiche modalità e criteri di verifica dello stato di contaminazione di suolo ed acque sotterranee in corrispondenza dei serbatoi stessi e per realizzare gli eventuali interventi di bonifica.
In pratica, la dismissione di un serbatoio interrato va accompagnata da accertamenti sull’integrità dell’impianto e/o indagini ambientali.
In tutti i casi in cui venga comunicata la dismissione di un serbatoio ed in tutti i casi in cui i Comuni, su parere dell’ARPA, dispongano adeguamenti, si rende necessario prevedere adeguate verifiche sulla presenza di eventuali fenomeni di contaminazione indotta.
In Regione Veneto per la rimozione di serbatoi contenenti idrocarburi presenti in impianti di distribuzione di carburanti occorre seguire il seguente schema operativo sequenziale (cfr. :
Si distinguono tre tipologie di intervento di dismissione:
Ogni operazione di dismissione deve prevedere interventi di bonifica interna e pulizia, ossia di completo svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni, mentre, nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili e/o in grado di produrre vapori tossici e/o nocivi, nelle 24 ore precedenti gli interventi sul serbatoio, deve essere eseguita una certificazione “gas-free”.