Nel pieno dell’emergenza straordinaria causata dal virus COVID-19, alcune attività lavorative, seppur con restrizioni, continuano ad essere svolte.
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, per contenere il diffondersi del virus sull'intero territorio nazionale, i lavoratori - che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro - sono ad oggi obbligati ad utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti e mascherine.
Ma come devono essere gestite tali protezioni una volta esaurita la loro funzione?
Scopriamo insieme in questo articolo cosa cambia rispetto ad una situazione “normale” ed inoltre quali proroghe o deroghe possono essere concesse per la gestione dei rifiuti.
Al momento le recenti disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19 non esplicitano le modalità di gestione dei DPI (intesi come mascherine e guanti) utilizzati in questo periodo nei luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.
Tuttavia si possono applicare le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei rifiuti urbani, improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale come da DPCM 9 marzo 2020.
Tali indicazioni considerano la gestione di due tipologie di rifiuto, ovvero:
Nella gestione dei rifiuti nelle abitazioni private, la differenza sostanziale consiste nel far sospendere la raccolta differenziata, ove in essere, per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria.
Seppur pensate per i rifiuti urbani, queste disposizioni possono trovare applicazione anche nei luoghi di lavoro.
Per tutti i lavoratori che dopo la giornata lavorativa devono disfarsi dei DPI utilizzati, è necessario provvedere all’allestimento di una o più aree (in azienda o in cantiere, ad es. presso i campi base) dedicate al deposito di questi rifiuti.
I contenitori possono essere i consueti bidoni di raccolta del rifiuto indifferenziato e per lo stoccaggio devono essere utilizzati almeno due sacchetti, uno dentro l’altro, o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi.
I sacchetti dovranno essere adeguatamente chiusi, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo.
È buona prassi identificare il contenitore con una dicitura ben visibile che identifichi la tipologia di rifiuto in esso contenuto (es. “DPI utilizzati”).
Lo smaltimento dovrà avvenire come da procedure già in vigore per la raccolta urbana - se attiva - o gestiti come rifiuti speciali, attribuendo il codice CER 200301 (Rifiuti urbani non differenziati).
I DPI contaminati da sostanze pericolose (es. olii, solventi, polveri nocive ecc.) non potranno chiaramente in ogni caso essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili. In assenza di casi di positività all'interno dell’azienda o del cantiere, essi continueranno ad essere gestiti e smaltiti come rifiuto speciale pericoloso con codice CER 150202* “assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose”.
Nel caso in cui un lavoratore di un’azienda o impresa, oppure un utente o fornitore esterno che sia transitato presso le aree di lavoro, risulti positivo al virus COVID 19 dovrà essere effettuata un’attività di sanificazione degli ambienti lavorativi, secondo quanto definito dalle disposizioni regionali e dal protocollo sanitario.
In questo caso, i rifiuti prodotti dall’attività di sanificazione, compresi i DPI utilizzati, devono essere trattati e smaltiti come materiale infetto categoria B (UN3291) ossia si tratta di rifiuti di tipo sanitario ai sensi del DPR 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.”
Tali rifiuti sono classificati con codice CER 180103* (classe di pericolo HP9) e categoria ADR UN3291.
Le aziende che effettuano la pulizia ordinaria e/o straordinaria di ambienti in cui c’è stata potenziale o effettiva contaminazione, non possono:
Ai sensi del DPR 254/2003 i rifiuti sanitari dovranno essere:
Con il DL 17/03/2020 n. 18, il cosiddetto decreto “Cura Italia”, vengono introdotte alcune proroghe alle scadenze degli adempimenti relativi a comunicazioni su rifiuti ovvero, sono prorogati al 30 giugno 2020:
Con la legge di Conversione n°27 del 24 aprile 2020 del decreto "Cura Italia", si introduce inoltre l'Art. 113 bis che prevede per il deposito temporaneo - fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi - un aumento dei rifiuti stoccabili fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del D.Lgs 152/06 mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.
Inoltre, la Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni” del 30/03/2020, ritiene possibile prefigurare la possibilità di alcuni regimi straordinari, di seguito specificati, adottabili dagli Enti locali ai sensi dell’art. 191 del TUA:
E’ bene sottolineare nuovamente che tali disposizioni non sono automaticamente in vigore ovunque, ma devono prima essere state (eventualmente) adottate dai rispettivi Enti territoriali.
Quale esempio di quanto sopra riportato, ad oggi nella Regione Lombardia sono state concesse le seguenti deroghe in merito al deposito temporaneo: