I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ambientali utili a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore nei riguardi del ciclo di vita dell’opera.
Nella normativa italiana i CAM sono definiti dal PAN GPP “Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione” e sono adottati con decreto del Ministro dell’Ambiente.
Il CAM Edilizia, in particolare il DM 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione", costituisce norma cogente in virtù dell’art. 34 del D.lgs. 50/2016 Codice degli Appalti che ne ha reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e "circolari" e diffondere occupazione “verde”.
Nell'ambito delle previsioni dei CAM, è di particolare importanza (e impegno dal punto di vista tecnico) la sezione relativa alle “Specifiche tecniche dei componenti edilizi – CAP 2.4” che si riferisce in maniera specifica a tutti i materiali costitutivi dell’edificio.
Nel settore delle costruzioni, ormai da diversi anni la legislazione ha imposto obblighi relativi alla qualifica tecnica prestazionale a cui i CAM hanno aggiunto la necessità del rispetto di precisi criteri ambientali.
Analizziamo nel seguito le principali norme di riferimento sui materiali in edilizia.
Il Regolamento europeo (UE) n. 305/2011 (CPR) sui Prodotti da Costruzione fissa specifiche tecniche armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione con applicazione obbligatoria nella Comunità Europea.
Tali norme sono in grado di soddisfare i sette requisiti di base riferiti alle opere di costruzione che costituiscono caratteristiche essenziali dei prodotti (Allegato I RE 305/2011):
Il D.Lgs 106/2017 ha successivamente provveduto all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE.
Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (EN) sulla scorta di uno specifico Rapporto di Prova oppure è conforme a una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciata per quello stesso prodotto, il fabbricante:
I fabbricanti assicurano che siano poste in essere idonee procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. A tal proposito, il CPR prevede cinque differenti sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) (1+, 1, 2+, 3, 4) che si basano su certificati o rapporti di prova rilasciati da Organismi terzi notificati (tranne il 4).
Nel capitolo 11 delle Norme tecniche per le costruzioni (D. M. del 17 gennaio 2018) si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale quelli che consentono ad un’opera - ove questi sono incorporati permanentemente - di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere numero 1 “resistenza meccanica e stabilità” di cui all'allegato 1 del C.P.R..
La norma, inoltre, cita testualmente che “I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
Per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
In relazione al settimo requisito “uso sostenibile delle risorse naturali”, il Regolamento CPR 305/2011 sui prodotti da costruzione indica in premessa….
(55) Il requisito di base delle opere di costruzione relativo all'«uso sostenibile delle risorse naturali» dovrebbe in particolare tener conto della possibilità di riciclo delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durabilità delle opere di costruzione e dell'uso di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili nelle opere di costruzione.
(56) Ai fini della valutazione dell'uso sostenibile delle risorse e dell'impatto delle opere di costruzione sull'ambiente si dovrebbe fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto, ove disponibili.
… e all’Allegato I:
Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
Per la valutazione della eco-compatibilità di un componente edilizio i CAM fanno riferimento alle etichette ambientali che a vario modo forniscono informazioni sul ciclo di vita del prodotto, con riferimento all'utilizzo di materie prime, all'utilizzo di energia, all'emissione di CO2 e allo smaltimento finale sotto forma di rifiuti.
Le etichette ambientali si distinguono in pubbliche o private a seconda che facciano capo, a organismi pubblici internazionali o nazionali, oppure a ONG, gruppi industriali o associazioni di categoria, come ad esempio l'etichetta FSC (Forest Stewardship Council) e, a loro volta, possono essere relative ad un solo fattore ambientale (per esempio il consumo energetico, come nel caso dell'etichetta Energy Star, il livello di emissione di inquinanti) o essere multi criterio, cioè relative ad un certo numero di prestazioni ambientali (Tipo I, ISO 14024).
Le ecoetichette possono essere inoltre obbligatorie oppure volontarie.
Si definiscono obbligatorie quando vincolano i produttori, gli utilizzatori, i distributori e/o altre parti in causa ad attenersi alle prescrizioni normative. Le etichette obbligatorie riguardano, ad esempio, sostanze tossiche, elettrodomestici (Energy Label), imballaggi (Packaging Label).
Le etichette volontarie si riferiscono a marchi ecologici (o dichiarazioni ambientali di prodotto) del tutto volontari, certificati da enti terzi (a seguito della verifica della rispondenza dei prodotti ai criteri ecologici prestabiliti) oppure possono costituire semplicemente uno strumento di informazione sulle caratteristiche ambientali dei prodotti.
Sono etichette volontarie, certificate da enti terzi, quelle rispondenti alla norma tecnica ISO 14024 (dette Tipo I) e ISO 14025 (dette Tipo III). Alla serie ISO 14024 appartiene anche il marchio europeo ECOLABEL, nonché l'etichetta nazionale tedesca BLAUER ENGEL, l'etichetta dei paesi scandinavi NORDIC SWAN ed il marchio giapponese ECO MAR.
Un esempio è Ecolabel, marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale; attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale valutato nel suo intero ciclo di vita. Viene richiesta alla Comunità Europea.
Si riferisce soltanto a due categorie di prodotti nelle costruzioni: pavimenti e vernici in edilizia.
Viene definita anche ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA
E’ una dichiarazione, simbolo o grafico che indica un aspetto ambientale di un prodotto, un componente o imballaggio. Viene redatta da fabbricanti, importatori, distributori, rivenditori…
I tipi di asserzione possono essere diversi:
Può essere VERIFICATA e CONVALIDATA da un ente terzo per dare maggiore garanzia al mercato.
FSC© (Forest Stewardship Council) e PEFC™ (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) sono certificazioni equivalenti relative al legno proveniente da foreste certificate che sviluppano su due livelli: Certificazione Forestale e Certificazione della Catena di Custodia.
Altre etichette volontarie sono: ReMade in Italy® (contenuto di riciclato), Plastica Seconda Vita…
Vengono definite EPD – DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (o DAP)
Le etichette ambientali, assieme alle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale, sono importanti strumenti di comunicazione ambientale che le imprese hanno a disposizione per rendere trasparenti le proprie prestazioni ambientali e fornire ai consumatori informazioni dettagliate sugli impatti ambientali e le misure di riduzione intraprese.
Il Codice degli appalti e il CAM consentono alle stazioni appaltanti di fare riferimento ai principali sistemi di eco-etichettatura per la qualifica ambientale dei prodotti da costruzione e di richiedere la certificazione ISO14001 e la registrazione EMAS come prova della capacità tecnica di un fornitore/appaltatore di realizzare un servizio o un’opera con misure di gestione ambientale.
Nei documenti di gara è sempre di grande importanza una chiara specificazione del tipo di prove previste per la verifica di requisiti ambientali richiesti ai componenti edilizi e per la verifica delle capacità tecniche per la corretta esecuzione dell’appalto, con la precisazione di prove alternative di conformità ambientale previste, quali i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati o le schede tecniche e/o dichiarazioni del produttore, del fornitore o del prestatore di servizi.