Il 12 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, d’attuazione dell’art. 23 del D.Lgs. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Il decreto, secondo quanto previsto dall’art.9 dello stesso, entrerà in vigore il 28 gennaio 2018: ecco cosa cambierà!
Il decreto definisce “le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”.
E’ dunque prevista una graduale introduzione dell’obbligo di adozione del BIM:
Il DM 560 conferma l’indicazione, già contenuta nell’art. 23 comma 13 del D.Lgs 50 del 2016, di utilizzo di piattaforme interoperabili con formati aperti non proprietari. I dati all’interno di tali spazi sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
L’utilizzo della metodologia di cui sopra è possibile solo attraverso l’adozione da parte delle stazioni appaltanti di:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti possono richiedere l’uso dei metodi e degli strumenti sopra descritti per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti.
In relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale, il capitolato allegato alla documentazione di gara deve contenere:
La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali; in via transitoria, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo elettronico per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici.
A decorrere dall’introduzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi verrà, invece, definita dal modello elettronico, nella misura in cui ciò sarà praticabile tecnologicamente.