Relazione paesaggistica
La Relazione Paesaggistica è il documento di base essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi
È necessario predisporla insieme alla progettazione, nel caso in cui gli interventi ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ai fini di ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
Quali sono le norme di riferimento per la Relazione Paesaggistica?
La normativa di riferimento relativa alla procedura di Autorizzazione Paesaggistica è rappresentata da:
- artt. 146, 149 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”
La Relazione paesaggistica, con riferimento alla normativa nazionale, è stata introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti
Non tutti sanno quando bisogna richiedere l’ Autorizzazione Paesaggistica:
L’Autorizzazione Paesaggistica va richiesta quando si intende realizzare degli interventi in aree o su immobili sottoposti a regime di tutela paesaggistica
Per riconoscere aree o immobili oggetto di tutela è necessario fare riferimento al D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. che riporta, nella parte seconda i beni culturali e, nella parte terza i beni paesaggistici.
I beni culturali sono le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (art. 136, art 142 D.Lgs. 42/2004)
L’autorizzazione è rilasciata dalle amministrazioni locali, (regioni, province, comuni) previa acquisizione del parere vincolante della soprintendenza.
Non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non modifichino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifiche permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, a condizione che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione nei boschi e nelle foreste.
- gli interventi contenuti nell’allegato A del DPR n. 31/2017
Come funziona l’Autorizzazione paesaggistica?
Quanto tempo prima mi devo muovere per ottenere l’Autorizzazione Paesaggistica?
L’autorizzazione deve essere ottenuta prima dell’inizio dei lavori.
La norma prevede delle tempistiche differenziate di istruzione della pratica ai fini dell’emissione del parere, in relazione all’entità degli interventi:
- autorizzazione paesaggistica ordinaria: massimo 105 giorni dalla ricezione dell’istanza
- autorizzazione paesaggistica semplificata: massimo 60 giorni dalla ricezione dell’istanza
Cosa bisogna fare dopo avere ottenuto l’Autorizzazione Paesaggistica?
Il parere di compatibilità paesaggistica riguarda, di regola, la fase di progettazione definitiva, o eventualmente la fase di progettazione preliminare.
In ogni caso, le fasi di progettazione successive dovranno tener conto delle eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nel parere, apportando le necessarie modifiche al progetto.
In fase esecutiva sarà necessario attuare le eventuali misure mitigative degli impatti paesaggistici previste dal progetto ed ovviamente rispettare le eventuali prescrizioni che riguardano questa fase.