Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Con il termine “AUA” si intende ’“Autorizzazione Unica Ambientale”, una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.

L’AUA sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.

Quali sono le norme di riferimento per la procedura di AUA?

Nell’anno 2012 sono state gettate le fondamenta per la nascita dell’AUA, con l’art. 23 intitolato Autorizzazione Unica Ambientale per le piccole e medie imprese del D.L. 9.2.2012 n. 5 

Con il DPR 59/13 del 13.03.2013, pubblicato in G.U. n. 124 del 29/5/2013, è stato emanato il Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Non tutti sanno quando bisogna richiedere un’AUA

La disciplina sull’AUA si applica alle piccole–medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

l’Autorizzazione unica ambientale quindi,  non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso ambientali.

La domanda di AUA deve essere presentata dal richiedente al SUAP alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito, nonché in caso di rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli in questione.

Come funziona la domanda di AUA

L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013, ossia:

  1. autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., D.Lgs. n. 152/2006);
  2. comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.Lgs. n. 152/2006);
  3. autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, D.Lgs. n. 
  4. 152/2006);
  5. autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272, D.Lgs. n. 152/2006);
  6. nulla osta rumore (comma 6 art. 8 L. n. 447/1995) e comunicazione rumore (comma 4 art. 8 L. 447/95);
  7. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi in agricoltura (art. 9, n. D.Lgs. 99/1992);
  8. comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216, D.Lgs. n. 152/2006).

Quali sono i tempi di ottenimento e validità?

L’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro questi termini:

  • 90 giorni Se l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari ai tre mesi, 
  • 120 giorni se l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a tre mesi.

L’Autorità competente adotta il provvedimento finale e lo trasmette al SUAP (Sportello unico per le attività produttive), che rilascia l’AUA; potrà essere indetta la Conferenza di servizi, se previsto dalla legge.

L’AUA dura 15 anni dal rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, presentando la relativa domanda al SUAP: solo nel caso in cui non sia cambiato nulla il gestore potrà fare riferimento a quanto già depositato. Le tempistiche e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento dell’AUA.

Cosa bisogna fare dopo avere ottenuto l’Autorizzazione unica ambientale?

Una volta ottenuta l’AUA, sarà necessario adempiere alle prescrizioni previste nel titolo autorizzativo, quali ad esempio l’esecuzione degli autocontrolli e la comunicazione dei loro esiti agli enti.

I controlli sul rispetto delle prescrizioni contenute nell’AUA sono in capo ai singoli Enti competenti per ogni singola autorizzazione sostituita dall’AUA.

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