Il D.Lgs. 50 del 2016 ha consolidato la posizione di centralità nella pubblica amministrazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a cui spettano svariate e soprattutto pluridisciplinari funzioni.
La sua competenza deve essere in primis tecnica, ma non può non avere anche una connotazione giuridica, come peraltro consacrato dalle Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate alla fine dell’anno scorso.
Un Project Manager dalle elevate competenze
Il RUP deve inoltre possedere, in considerazione dei compiti allo stesso affidati dalla normativa di riferimento, una specifica esperienza in ambito economico, finanziario, amministrativo ed organizzativo oltre ad assumere in determinate tipologie di lavori la qualifica di Project Manager sulla falsa riga del modello organizzativo di riferimento all’estero.
Riguardo alle incombenze del RUP, soffermandosi solo sulle fattispecie di maggior rilievo, può ricordarsi anzitutto che, oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di pre informazione;
- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia l’ efficiente gestione economica dell’intervento;
- propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
Già da questa breve disamina della normativa di riferimento risulta di tutta evidenza come il RUP debba possedere specifiche, adeguate e diversificate competenze in relazione ai compiti per i quali è nominato e in applicazione del principio generale dell’autosufficienza organizzativa della Pubblica Amministrazione. Le sue funzioni sono svolte con l’ausilio del personale dell’amministrazione stessa che risulta spesso sotto organico e/o non sempre altamente qualificato.
Struttura di supporto al RUP
L’ampliamento delle funzioni proprie del RUP e la necessità di competenze sempre più altamente specialistiche stanno portando i RUP a conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura dell’appalto da individuare sin dai primi atti di gara.
Il supporto tecnico/legale specialistico, nel caso di gestione di appalti pubblici connotati da complessità, appare sempre più necessario e fondamentale, al fine di non esporre la pubblica amministrazione a rischi concreti di natura giudiziale ed eventualmente risarcitoria.
In virtù di questo, dal disposto del comma 9 del articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 “la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento”.
Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, la stazione appaltante dovrà organizzare attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP.
Il supporto al RUP si configura, alla luce di quanto detto, come un appalto di servizi che può essere utilizzato per sopperire ad una carenza della Pubblica Amministrazione.
Il servizio di supporto
Sul punto si precisa che non essendo individuato dal legislatore un limite alle attività che possono essere oggetto di supporto al RUP ben può ritenersi che competa alla stazione appaltante – nell’ambito come detto della propria autonomia organizzativa – l’individuazione delle specifiche attività per le quali ritiene necessario usufruire di competenze esterne. Qualsiasi prestazione, pertanto, vuoi tecnica vuoi come detto giuridica/amministrativa, può costituire oggetto dell’assistenza al RUP.
Giova rammentare inoltre che il consulente, in possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, non potrà essere soggetto ad alcuna forma di subordinazione, ma dovrà svolgere le proprie funzioni in modo autonomo, al fine di raggiungere il risultato fissato dal committente con assunzione dello specifico rischio.
Gli affidatari dei servizi di supporto, infine, non potranno partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi.
Sono però ancora ridotte le Stazioni Appaltanti che hanno deciso di dotarsi di strutture di supporto tecnico/legale/amministrativo, anche se nella prima metà dell’anno in corso sono usciti degli importanti bandi che dovrebbero segnare la strada anche per le Amministrazioni più piccole. Mi riferisco principalmente ad ANAS SpA e al banco sull’Accordo Quadro uscito alla fine del mese scorso, che vede un investimento complessivo, su tutto il territorio nazionale, per questo tipo di attività, del valore superiore ai 35 milioni spalmati in quattro anni.
QUALI LE NOVITA’ IN MATERIA DI RUP?
Nella scelta del consulente di ingegneria ambientale, l’esperienza deve essere valutata nella sua globalità, poiché un’esperienza diversificata in più settori, territori e attività è garanzia di una conoscenza più approfondita delle dinamiche che possono causare seri ritardi nella realizzazione di un’opera.
Non solo un team strutturato, con un’ampia proposta di servizi: merita un’attenzione particolare la presenza di un supporto stabile al RUP, per rendere più efficiente tutta la gestione.