Apertura di nuova unità locale
Molto spesso le imprese di costruzioni si trovano a dover operare in cantieri ubicati al di fuori della loro sede legale. Questi luoghi, definiti unità locali, assumono una rilevanza giuridica diversa e comportano differenti adempimenti amministrativi a seconda delle funzioni in esse svolte dall’impresa.
La Circolare Ministero dell’industria 22 gennaio 1990 n. 3202 distingue tre categorie di U.L.:
- Le sedi secondarie, previste dall’art. 2197 del codice civile;
- Le L. operative, ove si svolge effettivamente l’attività economica o la prestazione di servizi oggetto dell’impresa;
- Le L. amministrative, ove si svolgono funzioni di tipo direzionale, tecnico o amministrativo, che possono essere denunciate anche se l’impresa non ha iniziato l’attività.
Infine, vi sono U.L. quali magazzini, depositi, cantieri ecc. non riconducibili ai puniti 2 e 3.
Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all’obbligo di denuncia quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, demolizione, installazione, ecc.
Un esempio concreto può essere quello relativo ad un’impresa che opera in un cantiere stradale che si estende su un’area che va a coprire diversi comuni e diverse province. L’impresa, che ha sede legale al di fuori di questo territorio, dovrà preoccuparsi di aprire tante unità locali quante sono le sedi in cui esiste un ufficio amministrativo.
Obbligo di iscrizione al SISTRI
Un ulteriore chiarimento circa l’obbligo di apertura di unità locale è fornito dal SISTRI. Infatti, i cantieri che abbiano una durata superiore ai sei mesi sono, ai fini del SISTRI, sempre e comunque unità locali sottoposte ad iscrizione se producono:
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi, qualora l’impresa occupi più di dieci dipendenti.
Non sono invece mai soggetti ad iscrizione obbligatoria al SISTRI i cantieri dove si producono solo rifiuti non pericolosi da demolizione, costruzione e manutenzione, ossia solo i rifiuti tipici dell’attività edile.
Il caso particolare è quindi costituito dai cantieri di durata inferiore a 6 mesi (e pertanto non costituenti unità locale) che producono rifiuti pericolosi, ma che non hanno la disponibilità di tecnologie informatiche tali da poter inserire i dati nel SISTRI. Le diverse obbligazioni dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti sono:
- produttore OBBLIGATO SISTRI unità locale di produzione NON iscritta SISTRI;
- trasportatore OBBLIGATO ad utilizzare SISTRI;
- impianto di destinazione OBBLIGATO ad utilizzare SISTRI.
In questi casi, premesso che l’impresa, in quanto produttrice di rifiuti pericolosi, è comunque obbligata al SISTRI:
- il delegato presso la sede dell’impresa esegue le operazioni di carico nel “registro cronologico” anche per i rifiuti prodotti dal cantiere, indicando nel campo “ubicazione del rifiuto” l’indirizzo del cantiere stesso;
- al momento dell’avvio a smaltimento/recupero, il medesimo delegato dell’impresa compila la scheda movimentazione indicando l’ubicazione del rifiuto presso il cantiere;
- il trasporto avviene con due copie stampate della scheda movimentazione; il conducente firma e consegna una copia della scheda al responsabile del cantiere, l’altra, firmata dal responsabile del cantiere, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto e accompagna il viaggio fino a destino dove il rifiuto viene accettato con la procedura informatica ordinaria.
LEGGI IL MANUALE OPERATIVO DEL SISTRI!
Il produttore dei rifiuti
Il produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (art. 183, comma 1, lett f).
In generale, per l’esecuzione dei lavori in cantiere, nel caso in cui le attività no siano svolte direttamente dall’affidatario/appaltatore, si distinguono diverse tipologie di contratto di cui è bene comprendere la natura al fine della corretta individuazione del “produttore del rifiuto”:
- sub-appalto: è un contratto derivato (o sub-contratto) e determina la derivazione da un determinato contratto di un altro contratto caratterizzato dal fatto di avere lo stesso contenuto economico e lo stesso tipo di causa di quello principale. Nello specifico, l’appaltatore e l’eventuale sub-appaltatore si obbligano nei confronti del committente al compimento di un’opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l’attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo.
- nolo a caldo: è un contratto di noleggio tra due soggetti, pubblici o privati, avente ad oggetto l’utilizzo di un bene. Nel caso di nolo a caldo il locatore mette a disposizione il macchinario e l’operatore, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e nell’organizzazione aziendale del noleggiatore.
Nel caso di contratto di sub-appalto il produttore del rifiuto è il sub-appaltatore medesimo.
Nel caso di contratto di nolo a caldo il produttore del rifiuto è il locatario il quale mantiene il controllo delle scelte nell’attività produttiva.
Le analisi di caratterizzazione sui rifiuti
Le analisi di caratterizzazione sui rifiuti devono essere effettuate in modo diverso a seconda del destino:
- per il conferimento in discarica l’art. 2, D.M. 27 settembre 2010, prevede che il produttore proceda alla caratterizzazione eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti, e comunque almeno una volta all’anno (comma 3)
- per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato l’art. 8, D.M. 5 febbraio 1998, ed il DM 161/2002 stabiliscono che le analisi sono eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi per i rifiuti non pericolosi oppure ogni 12 mesi per i rifiuti pericolosi, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.
Nel caso di rifiuti speciali non pericolosi/pericolosi destinati ad impianti di recupero (R) /smaltimento (D) autorizzati in regime ordinario si applica quanto previsto dalla Determina della provincia/regione che autorizza l’impianto di recupero o smaltimento in procedura ordinarla. Le periodicità delle analisi possono essere da 6 mesi a 12 mesi, oppure non indicate e quindi si considerano i 12-24 mesi (delle procedure semplificate).
Il trasporto dei rifiuti
Il trasporto di rifiuto prodotto in cantiere può avvenire:
- in conto proprio: possono eseguire trasporto di rifiuti in conto proprio, ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nel caso in cui il trasporto degli stessi rifiuti autoprodotti, rappresenti un’attività accessoria e integrante a quella principalmente esercitata;
- in conto terzi: possono eseguire trasporto di rifiuti in conto terzi, ai sensi del comma 5 dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006 coloro i quali sono iscritti all’Albo Gestori Ambientali nei limiti delle categorie, tipologie di rifiuti e mezzi indicati nel provvedimento di iscrizione.
Pertanto, l’iscrizione all’Albo nella speciale categoria del trasporto in conto proprio permette di svolgere l’attività di trasporto solo con riferimento ai rifiuti prodotti dallo stesso soggetto che poi li trasporta.
A titolo di esempio si riportano di seguito alcune fattispecie relative ad un cantiere tipo:
- Impresa A (appaltatore) che sub-appalta all’impresa B (sub-appaltatore) i lavori di demolizione ed allontanamento dei rifiuti dal cantiere. L’impresa B è produttore di rifiuto e può trasportare i rifiuti con iscrizione in conto proprio. L’impresa B mantiene gli oneri/obblighi del produttore (art. 187 e succ.);
- Impresa A (appaltatore) che in qualità di locatario contrattualizza un nolo a caldo con l’impresa B (locatore) per i lavori di demolizione. L’impresa A mantiene la qualifica di produttore (e gli oneri/obblighi del produttore ex art. 187 e succ.) anche ai fini della tenuta delle scritture contabili. In questo caso l’eventuale trasporto di rifiuto da parte dell’impresa B, contrattualizzato separatamente, deve avvenire con iscrizione in conto terzi;
- Impresa A (appaltatore) che in qualità di locatario contrattualizza un nolo a caldo con l’impresa B (locatore) per il trasporto di rifiuto. L’impresa A mantiene la qualifica di produttore (e gli oneri/obblighi del produttore ex art. 187 e succ.) anche ai fini della tenuta delle scritture contabili. Anche in questo caso il trasporto di rifiuto da parte dell’impresa B deve avvenire con iscrizione in conto terzi.
La tenuta dei registri di carico/scarico rifiuti
L’impresa individuata come soggetto produttore di rifiuti, è obbligata a dotarsi di un registro di carico/scarico per ciascuna unità locale, se ricade in una di queste casistiche:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184;
- gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
- gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
Nel caso di un cantiere, per effetto del coordinato disposto dagli artt. 184 comma 3 lettera b), 188-ter comma 2 lettera a) e 190 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le imprese edili sono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico-scarico (previsto dall’art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) se in cantiere, a prescindere dal numero dei propri dipendenti, si producono rifiuti non pericolosi.
Inoltre, per effetto della nota ISPRA datata 08/04/2016, anche tutte le altre tipologie di rifiuti non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 ma che, come anzidetto, sono funzionali all’attività svolta in cantiere (ad esempio, i rifiuti di imballaggio Capitolo CER 15 01), si possono anch’esse comprendere nelle tipologie di rifiuti escluse dall’obbligo di registro di carico e scarico rifiuti.
LEGGI LA NOTA n. 022028/2016 dell’ISPRA!
Diversamente, se l’impresa dovesse produrre rifiuti non pericolosi in un luogo diverso dal cantiere e, quindi la produzione dei citati rifiuti non pericolosi non possa essere attribuibile all’attività di costruzione e demolizione, (ad esempio si producono rifiuti non pericolosi nell’officina ove avviene la manutenzione ordinaria dei macchinari e delle attrezzature), detti rifiuti di imballaggio non pericolosi provenienti ad esempio da contenitori in cartone dei filtri olio, aria o gasolio, pezzi meccanici ecc., devono essere registrati sul registro di carico e scarico rifiuti e comunicati annualmente alla CCIAA con apposito MUD.
Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi, siano essi prodotti in cantiere o in luoghi differenti, essi devono sempre essere registrati sul registro e dichiarati annualmente con il MUD.
Il deposito temporaneo e la messa in riserva
I rifiuti che si producono in cantiere possono essere stoccati presso un deposito temporaneo a patto che vengano rispettate le condizioni di cui all’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 (leggi il nostro post le 4 regole più importanti nella gestione del deposito temporaneo di rifiuti).
Essendo il deposito temporaneo un istituto in deroga al principio in base al quale tutte le attività di gestione, compreso il deposito dei rifiuti, devono essere autorizzate, per non incorrere in violazioni dei limiti temporali del deposito, può essere conveniente realizzare dei siti di messa in riserva (R13) adibiti allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in cantiere.
La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull’elenco delle operazioni R dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06. Nello specifico, l’operazione di R13 è definita come la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Per attivare un sito R13 l’articolo 208, comma 1 del D.lgs. 152/06 stabilisce che “i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti [..] di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica [..]”.
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti e nel rispetto delle norme di tutela ambientale l’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del D.lgs. 152/06 e contiene almeno i seguenti elementi:
- i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare;
- i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate,
- ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- il metodo di trattamento e di recupero;
- le garanzie finanziarie;
- l’idoneità del soggetto richiedente l’autorizzazione.
Una volta che l’autorizzazione alla messa in riserva è attiva, è possibile trasportare presso questo sito i rifiuti prodotti in cantiere, accompagnati da Formulario. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere separato dalle materie prime e dai rifiuti incompatibili. In seguito, tali rifiuti, potranno essere conferiti presso un impianto di recupero autorizzato (es. R5), sempre mediante FIR.
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Nella scelta del consulente di ingegneria ambientale, l’esperienza deve essere valutata nella sua globalità, poiché un’esperienza diversificata in più settori, territori e attività è garanzia di una conoscenza più approfondita delle dinamiche che possono causare seri ritardi nella realizzazione di un’opera.
Non solo un team strutturato, con un’ampia proposta di servizi: merita un’attenzione anche la presenza di competenze in ambito di gestione dei rifiuti. Conoscendo l’impatto delle attività sui costi di progetto, i consulenti sapranno rendere più efficiente tutta la gestione.