Modello Unico di Dichiarazione ambientale: le novità introdotte dal DPCM del 24 dicembre 2018
Nuova scadenza fissata per il 22 giugno!
Per la Comunicazione Rifiuti i soggetti interessati dall’obbligo sono così individuati:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.
Resta invariata anche la struttura del modello (6 comunicazioni), i diritti di segreteria e le modalità per l’invio telematico.
Le novità per l’anno 2019
- Nuova scadenza per la presentazione del MUD
La prima novità riguarda la proroga (per ora riferita solo all’anno 2019) della data di scadenza per la presentazione della Dichiarazione. Rispetto agli anni scorsi, in cui la scadenza era fissata al 30 aprile, per l’anno in corso sarà possibile inviare la comunicazione fino al 22 giugno 2019 (ossia 120 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto).
- Comunicazione semplificata
E’ confermata anche per il 2019 la possibilità inviare la dichiarazione MUD attraverso una comunicazione semplificata (via PEC), purché i dichiaranti siano in possesso delle seguenti caratteristiche:
- non sono prodotte nell’anno più di sette tipologie (CER) di rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto non si utilizzano più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari.
Tuttavia, la novità di quest’anno riguarda la possibilità di avvalersi della dichiarazione semplificata solamente per i produttori che conferiscono i propri rifiuti in Italia.
La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:
- Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto)
- Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. producono fuori dall’unità locale o conferiscono all’estero)
- Soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti)
- Principali novità per i gestori
I gestori dei rifiuti nel “modulo RT” (Rifiuti ricevuti da terzi) dovranno specificare:
- se gli eventuali rifiuti identificati con CER 190501 “parte di rifiuti urbani e simili non compostata”, 190503 “compost fuori specifica”, e i rifiuti del Sub capitolo 1912 (“rifiuti dal trattamento meccanico dei rifiuti”) siano di origine urbana;
- nel caso il modulo RT sia relativo a rifiuti di pile e accumulatori identificati dai codici dell’elenco europei dei rifiuti da 160601 a 160605, 200133 e 200134, se si tratta di pile e accumulatori portatili
Inoltre, nel solo caso in cui il rifiuto ricevuto da terzi abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento.
Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all’attività.
I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.
- Altre novità per le comunicazioni “specifiche”
Tra le principali novità del MUD 2019 vi sono inoltre:
- l’introduzione di due nuove categorie nella “Comunicazione RAEE” (pannelli fotovoltaici e lampade a scarica);
- l’obbligo per i gestori di imballaggi di distinguere tra il trattamento mono-materiale o multi-materiale;
- l’inserimento di nuovi CER e campi nella comunicazione dei rifiuti urbani,assimilati e raccolti in convenzione;
Le sanzioni
Anche per quanto riguarda le sanzioni, non vi sono novità rispetto all’anno scorso.
La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
L’ente che applica le sanzioni è la Provincia.