Cosa sono i materiali tolti d’opera?
I cosiddetti “materiali tolti d’opera” sono quei materiali derivanti da attività di manutenzione di strutture o macchinari.
Essi non costituiscono per l’azienda “scarti” o “rifiuti” in tutti i casi, ma spesso è espressa la volontà di reimpiegare alcuni di questi materiali in riparazione o sostituzione di altre opere o attrezzature.
Nel caso delle manutenzioni eseguite su infrastrutture (pubbliche o private), essi sono esplicitamente disciplinati dall’art. 230 del D.Lgs. 152/06, mentre per tutti gli altri casi non vi è ad oggi una normativa specifica di riferimento.
È necessario dunque basarsi sulle definizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di distinguere ciò che dovrà essere necessariamente considerato rifiuto da ciò che può essere invece riutilizzato dall’azienda.
In linea generale, i materiali derivanti da manutenzione, in base alla possibilità o meno del loro riutilizzo, possono essere dunque classificati in due modi:
- Rifiuto «tal quale»: sono quei materiali/sostanze per cui non è possibile in nessun modo il riutilizzo data la loro stessa natura (es. fanghi di depurazione acque). In questo caso il produttore del rifiuto è l’Azienda stessa, la quale deve adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
- Materiale riutilizzabile o «bene»: materiale sottoponibile ad operazioni di «prevenzione» (ai sensi dell’art. 183, c.1, lettera m), ovvero quelle misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto e finalizzate al suo reimpiego, per le quali NON SERVE ALCUNA AUTORIZZAZIONE. In questo caso, è necessario raccogliere evidenze che consentano di attribuire a tali prodotti la qualifica di BENE e non di rifiuto, ovvero documentare che «non si vuole disfarsi del bene».
Si sottolinea nuovamente, tuttavia, come la materia sia piuttosto controversa in quanto secondo alcuni Autori il “riutilizzo” costituisce un’operazione che può essere svolta solo da un soggetto imprenditoriale autorizzato, nonostante la definizione normativa (art. 183, c.1, lettera r) sembri a prima vista ricostruire uno scenario ove i materiali passivi del riutilizzo non siano considerati rifiuti.
Come faccio a riutilizzare un materiale tolto d’opera?
Come premesso, per dare evidenza della volontà di non disfarsi del materiale tolto d’opera che potrebbe essere riutilizzato, esso deve essere sottoposto a valutazione tecnica. Si ritiene che le modalità descritte nel seguito, pur mutuate dall’art. 230 del D.Lgs. 152/06 (specifico per le infrastrutture), siano applicabili anche alle operazioni di manutenzione delle strutture/macchinari presenti in un’azienda.
- In attesa di essere sottoposto a valutazione tecnica, il materiale deve essere trasportato al luogo di concentramento relativo al sito oggetto di manutenzione, in area dedicata e separata dai rifiuti tal quali. Presso la sede del produttore deve essere conservata la documentazione che attesti l’origine di tale materiale da attività di manutenzione (es. contratto con la ditta manutentrice, ricevute, ecc.) unitamente ai registri di C/S, per 5 anni dalla conclusione delle operazioni di manutenzione.
- La valutazione tecnica sul materiale tolto d’opera deve essere eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Essa avviene tramite un’analisi oggettiva delle condizioni del materiale, al fine di valutarne l’idoneità ad essere riutilizzato senza alcun trattamento. A conclusione di tale analisi, si compila un Verbale di valutazione tecnica. Il verbale deve contenere le informazioni relative all’ubicazione del sito in oggetto e il risultato della valutazione tecnica, distinguendo i materiali giudicati riutilizzabili da quelli assoggettati alla disciplina in materia di rifiuti. Anche in questo caso, i verbali sono conservati unitamente ai registri di c/s per cinque anni.
- Esito della valutazione:
- Positivo: il materiale può essere considerato a tutti gli effetti riutilizzabile e pertanto non costituisce un rifiuto. In questo caso, esso non è sottoposto alle disposizioni operative e documentali in materia di rifiuti.
- Negativo: il materiale è considerato rifiuto.
In quali sanzioni rischio di incorrere?
Nel caso in cui l’azienda intenda procedere al deposito, finalizzato al riutilizzo, di materiali tolti d’opera senza dimostrarne l’idoneità tecnica con la documentazione di cui sopra, si configurano le condizioni per “abbandono di rifiuti”, così come definito dalla normativa.
Le relative sanzioni sono definite dall’art. 255 c.1 del D.Lgs. 152/06: “chiunque (…) abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.”
Inoltre, non applicando nemmeno le corrette modalità di gestione amministrativa dei rifiuti, si è sottoposti alle sanzioni di cui all’art. 258 c.1: “I soggetti (…) che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.