Le nuove Linee Guida ANAC per il RUP

A non più di un anno di distanza dal 26.10.2016, data di approvazione delle Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, l’ANAC ha proceduto all’aggiornamento del documento (deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017). Le Linee Guide aggiornate entrano in vigore il 22.11.2017; scopriamone le novità!
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Come sottolineato dalla Relazione Illustrativa, la revisione si è resa necessaria allo scopo di tener conto delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 56/2017, correttivo del Codice dei Contratti Pubblici, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP

Le modifiche alla Parte I

Come la precedente versione, le Linee Guida recentemente aggiornate, mantengono nella struttura la suddivisione in due parti distinte, la prima intitolata “Indicazioni di carattere generale”, e la seconda, denominata “Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici”.

Va evidenziato, tuttavia, che l’aggiornamento ha eliminato la ripartizione, originariamente prevista, tra disposizioni aventi natura non vincolante, corrispondenti alla prima parte, e previsioni vincolanti, rappresentate dalla seconda parte del documento; il contenuto delle Linee Guida nella sua interezza, pertanto, assume natura vincolante.

Tale modifica risulta particolarmente rilevante considerando che, in forza di quanto previsto dall’art. 213, le Linee Guida Anac sono atti a carattere generale, finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore, con previsioni di moral suasion aventi natura non vincolante.

In seguito al d.lgs. 56/2017 è stato, pertanto, ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino anche i presupposti e le modalità di nomina del RUP. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, inoltre, il RUP andrà individuato, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

Ulteriori modifiche apportate dal Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, relativamente alla previsione di  nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale) e l’individuazione del momento (atto di adozione o di aggiornamento dei programmi triennale e biennale o atto di avvio di ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione) in cui deve essere disposta la nomina del RUP, hanno comportato un aggiornamento delle disposizioni del punto 5.1 (Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento) e la modifica del paragrafo 2.1 relativo alla nomina del responsabile del procedimento, delle Linee Guida n. 3.

Sempre con riferimento alla nomina è stato ribadito che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere; qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura – in assenza di un tecnico – le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

Al punto 2.2 delle Linee Guida n. 3, inoltre, è stata eliminata la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza. Tale modifica trova giustificazione in considerazione del fatto che a seguito della modifica apportata dal Decreto Correttivo – ferma restando l’incompatibilità tra il ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da affidare – la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Altra eliminazione apportata dalla nuova formulazione delle Linee Guida, rispetto al testo originario è quella intervenuta – anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 9, del codice – al punto 2.3, relativamente alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali.  Il citato articolo prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di istituire percorsi formativi rivolti ai soggetti idonei a ricoprire l’incarico di RUP e che ai punti 4.1 e 7.2 delle Linee Guida si afferma già chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento.

Le modifiche alla Parte II

Con riferimento alla Parte II delle Linee Guida, al punto 4, è stato previsto che il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale in materie attinenti l’oggetto dell’affidamento, individuando, a titolo esemplificativo, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzione di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori ed al punto 4.2 sono state previste cinque soglie di importo in luogo delle tre originarie, al fine di meglio graduare i requisiti professionali richiesti in ragione della complessità dell’affidamento, prevedendo requisiti alleggeriti per i lavori di importi ridotti (sotto i 150.000 euro).

Sicuramente degna di nota, inoltre, è la modifica intervenuta al punto 4.3, relativamente al possesso della qualifica di project manager da parte del RUP, originariamente prevista dalle Linee Guida n. 3.

La necessità di tale ulteriore qualifica è stata sostituita con la richiesta di adeguata formazione in materia project management e con la previsione che le stazioni appaltanti qualificate – che intendano fare affidamenti dotati di particolare complessità – organizzino, nell’ambito della formazione obbligatoria del personale, percorsi rivolti ai RUP e finalizzati all’acquisizione di competenze in detta materia con particolare riferimento alle attività di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché all’uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

L’Autorità, infine – ritenendo che determinate previsioni possano essere introdotte soltanto da una norma primaria – non ha accolto le richieste, formulate in sede di consultazione da alcuni organismi di formazione e associazioni professionali, di introduzione della previsione dell’obbligo del RUP di dimostrare un’adeguata competenza conseguita attraverso percorsi formativi conformi alle norme tecniche UNI oppure per mezzo di una qualificazione in materia di project management.

Vale la pena ancora, segnalare come al punto 8.1, lett. e) ed f) siano stati meglio esplicitati i compiti del RUP con riferimento alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica di congruità delle offerte, e come al punto 11 sia stato chiarito che i requisiti del RUP, sono fissati ai sensi della parte II, con la possibilità, tuttavia, per la stazione appaltante di prevedere deroghe alle disposizioni in essa contenute, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

Si precisa infine che tutti i cambiamenti, rispetto al testo originario, apportati con l’aggiornamento in parola, nonché le disposizioni di nuova introduzione, sono state evidenziate in grassetto dall’ANAC, al fine di rendere più agevole la lettura del documento. Si rinvia pertanto al testo delle Linee Guida n. 3, per un quadro d’insieme di tutte le modifiche apportate.

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Stefano Reniero

Come Amministratore di NEXTECO guido lo sviluppo di nuovi servizi e supporto i miei colleghi nelle sfide più impegnative, mettendo a loro disposizione la mia esperienza e le mie competenze. La mia passione è interpretare le esigenze emergenti e trasformarle in proposte di valore concrete per i nostri clienti.
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Stefano Reniero

Come Amministratore di NEXTECO guido lo sviluppo di nuovi servizi e supporto i miei colleghi nelle sfide più impegnative, mettendo a loro disposizione la mia esperienza e le mie competenze. La mia passione è interpretare le esigenze emergenti e trasformarle in proposte di valore concrete per i nostri clienti.

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