La sorgente può essere, ad esempio, un impianto produttivo od il traffico automobilistico che scorre lungo un’arteria viaria.
I fenomeni di inquinamento sono il risultato di una complessa competizione tra fattori che portano ad un accumulo degli inquinanti ed altri che invece determinano la loro rimozione e la loro diluizione in atmosfera.
L’entità e le modalità di emissione (sorgenti puntiformi, diffuse, altezza di emissione, ecc.), i tempi di persistenza degli inquinanti, il grado di mescolamento dell’aria, sono alcuni dei principali fattori che producono variazioni spazio-temporali della composizione dell’aria.
1. Tipologie di fonti emissive
Si possono distinguere diversi tipi di fonti emissive, in base alla loro estensione, alle loro modalità di funzionamento nel tempo e alla loro dislocazione nello spazio.
Se l’emissione è localizzata si può parlare di:
- emissione puntuale (tipico esempio è un camino industriale)
- lineare (un tratto di strada cui sono associate le emissioni degli autoveicoli che la percorrono)
- areale (un serbatoio da cui evapora un certo inquinante).
Se invece l’emissione dell’effluente gassoso non è effettuata attraverso uno o più camini (ovvero non è convogliata), si parla in generale di emissione diffusa.
L’emissione totale è la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate.
Le sorgenti emissive possono essere classificate anche
- continue o discontinue in base alle modalità di “funzionamento” nel tempo (ad es. nel corso dell’anno)
- fisse (ad es. un impianto per la produzione di energie elettrica) o mobili (ad es. taluni macchinari utilizzati in agricoltura) a seconda della loro dislocazione nello spazio.
2. I contaminanti atmosferici
I contaminanti atmosferici sono dei fattori inquinanti che possono modificare parametri chimico-fisici dell’aria e si distinguono in:
- contaminanti primari: vengono emessi direttamente in atmosfera tal quali (come ad esempio il biossido di zolfo e il monossido di carbonio);
- contaminanti secondari: gli inquinanti che si formano in atmosfera tramite delle reazioni chimico-fisiche tra varie sostanze (come l’ozono).
Le sostanze come l’anidride carbonica (CO2) e il vapore acque meritano un discorso a parte, in quanto la loro presenza nell’atmosfera contribuisce al cosiddetto effetto serra. Questo effetto naturale, con il passare del tempo risulta sempre più accentuato dall’aumento delle emissioni dei gas serra prodotte dall’attività antropica.
3. Il regime autorizzatorio
Per le attività industriali che emettono emissioni in atmosfera è prevista una specifica disciplina autorizzatoria normata dal recente D. Lgs 183/2017 che ha modificato la Parte V del D.Lgs 152/06. Tale decreto, infatti, ha ridisegnato il quadro normativo della disciplina di tutela dalle emissioni in atmosfera definita dal Testo Unico Ambientale, semplificando le autorizzazioni, aggiornando i limiti di emissione ed effettuando un migliore coordinamento con le altre procedure autorizzatorie (ad. esempio l’AUA).
Per le emissioni sono previste differenti tipologie di procedure autorizzative:
- la procedura ordinaria;
- la procedura semplificata (autorizzazione di carattere generale).
3.1 La procedura ordinaria
La procedura di autorizzazione alle emissioni ordinaria, ricompresa ai sensi del DPR 59/2013 nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è regolata dall’articolo 269 del D. Lgs. 152/2006, che è stato modificato dal D. Lgs 183/2017, e prevede:
- La presentazione della domanda di AUA all’autorità competente (di solito alla Provincia);
- La domanda di autorizzazione, come previsto al comma 2, deve essere accompagnata da:
- Progetto dello stabilimento (con descrizione delle attività, delle tecniche adottate per limitare le emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
- Relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;
- Per impianti medi di combustione (nuovo comma 2-bis) anche i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.
- Una conferenza dei servizi indetta dall’autorità competente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- Una eventuale richiesta di integrazioni da parte dell’Autorità competente che devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla richiesta;
- La chiusura del procedimento entro 120 giorni o, in caso di integrazioni entro 150 giorni.
Nell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente vengono stabilite delle prescrizioni ai sensi degli articoli 270 e 271 relativamente a:
- per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- per le emissioni convogliate, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore;
- per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l’autorità competente valuti necessario intervenire;
- per ciascun inquinante, valori limite di emissione;
- il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all’articolo 272, comma 3, deve essere comunicata all’autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni;
- la data entro cui devono essere trasmessi all’autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni.
L’autorizzazione ha una durata di 15 anni.
I valori limite di emissione che devono rispettare gli impianti sono contenuti nell’allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/06, che sostituisce integralmente la vecchia Parte I, mentre viene confermata la Parte II relativa ai valori di emissione.
3.2 La procedura semplificata
L’articolo 272 del D. Lgs.152/06 regola le cosiddette autorizzazioni di carattere generale alle emissioni, alle quali gli impianti in deroga possono ricorrere in luogo di quelle ordinarie.
Gli impianti in deroga sono quegli impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti e sono elencati nella parte I dell’allegato IV modificato dal D. Lgs 183/2017.
Lo stesso art. 272 è stato modificato dal recente decreto, che ha riscritto i commi 2 e 3, estendendo a tutti gli impianti la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali, salvo il caso in cui siano impiegate nell’impianto particolari sostanze pericolose (comma 4).
Il nuovo comma 2 prevede che l’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
La procedura semplificata prevede che la domanda di adesione vada inviata all’Autorità competente almeno 45 giorni prima dell’installazione.
4. Le emissioni odorigene
Con il nuovo art. 272-bis “Emissioni odorigene” nel D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta, introdotto nel TUA dal D.Lgs 15 novembre 2017, n.183, viene per la prima volta affrontato dalla normativa statale il tema delle emissioni odorigene che finora era stato sostanzialmente ignorato.
L’art. 272-bis “Emissioni odorigene” stabilisce, in linea di principio, che la normativa regionale e le stesse autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene – derivanti sia da emissioni convogliate che da emissioni diffuse – degli stabilimenti contemplati al Titolo I della Parte Quinta.
Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:
- valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
- prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
- criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.
Per ulteriori dettagli leggi il nostro post dedicato!
5. I medi impianti di combustione
Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs 183/2017 si trova l’attuazione della Direttiva UE 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.
A tal fine è stata introdotta al Titolo I la definizione di medio impianto di combustione: “impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 Mw e inferiore a 50 Mw, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”.
Tali impianti non potranno essere attivati senza essere preventivamente autorizzati.
Per adeguarsi alla nuova normativa i gestori hanno tempo fino a:
- 01 gennaio 2023 per gli impianti di combustione con potenza termica nominale superiore a 5 Mw;
- 01 gennaio 2028 per gli impianti con potenza superiore a 1 Mw e pari o inferiore a 5 Mw.
A tali impianti è dedicato l’art. 273-bis e ad essi viene esteso quanto previsto in materia di raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni.
6. I medi impianti termici civili
Relativamente agli impianti termici civili, ossia quelli di potenza pari o superiore ad 1 MW, sono previste disposizioni specificate all’art. 283, lett. d-bis. in particolare, gli impianti devono:
- essere iscritti in un apposito registro autorizzativo tenuto presso ciascuna autorità competente;
- rispettare i nuovi valori limite di emissione;
- integrare il libretto di centrale con dell’ulteriore documentazione prevista.
È prevista una sanzione per il produttore di impianti termici civili che non tenga a disposizione i registri di prova previsti dal nuovo comma 2-bis dell’art. 282, attestanti la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285, e l’idoneità a rispettare i valori di emissione di cui all’art. 286.
Inoltre, è sanzionato l’esercizio di medi impianti termici civili in assenza dell’iscrizione al registro previsto all’art. 284 ovvero del registro autorizzativo al quale devono, obbligatoriamente, essere preventivamente iscritti gli impianti termici civili medi che siano messi in esercizio, o soggetti a modifica, a partire dal 20 dicembre 2018.