Le differenze tra autorizzazione unica ambientale e procedura di VIA

Coloro che intendono realizzare impianti, opere o interventi (proponente) individuati nell’Allegato II (Progetti di competenza statale) o nell’Allegato III (Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 sono tenuti a presentare domanda di VIA. La verifica di assoggettabilità, che è un passaggio preliminare della VIA che viene attivato allo scopo di chiarire se un progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente, è necessaria per gli interventi elencati dall'Allegato II e dall’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Scopriamo tutte le differenze e le rispettive procedure nell’articolo che segue.
Tempo stimato di lettura: 4 minuti

Autorizzazione unica ambientale e procedura di VIA: il confronto

Il criterio di assoggettamento alla procedura è, in ogni caso, tipologico e dimensionale. La procedura si attiva ogniqualvolta un progetto supera determinate soglie stabilite dalla normativa.

Per fare un esempio, la verifica di assoggettabilità si attiva per “centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro” (Allegato IV) alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, mentre per analoghi centri di dimensione inferiore applica la specifica normativa fatto salvo il conseguimento delle altre autorizzazioni di carattere ambientale.

Le principali autorizzazioni di carattere ambientale che devono essere conseguite, a seconda della specificità dell’intervento, sono le seguenti:

  • autorizzazione per la gestione dei rifiuti;
  • autorizzazione per gli scarichi;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • autorizzazione sull’impatto acustico.

Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il DPR 13 marzo 2013 n. 59 con la finalità di disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e di semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale in base ai seguenti principi (art.23):

  • l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
  • l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
  • il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionali­tà degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’im­presa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Il quadro normativo vigente è caratterizzato da un forte criticità legata alla molteciplità delle tipologie di autorizzazione ambientale che le imprese sono tenute ad acquisire. Se da un lato il proliferare delle norme è giustificato dall’esigenza di salvaguardare l’ambiente, dall’altro lato la complessa normativa in materia rappresenta un serio ostacolo di ordine burocratico allo svolgimento dell’attività economica, in particolare per le PMI.

Basti pensare alla difficoltà che incontrano le imprese in fase di avvio, quando spesso è difficile anche per il consulente individuare le autorizzazioni necessarie e quando altrettanto spesso si ricorre al confronto con l’Autorità, o alla difficoltà di tenere sotto controllo diverse tipologie di autorizzazione che prevedono scadenze diverse ed il confronto con diversi Enti.

L’istituzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale è stata prevista dal legislatore proprio per rispondere alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti di autorizzazione ambientale nell’ambito di un quadro normativo caratterizzato da una forte complessità.

Un ulteriore elemento di semplificazione è rappresentato dalle modalità di presentazione della domanda di AUA che deve avvenire mediante lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura. La richiesta deve avvenire alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito dall’AUA e ha una durata di 15 anni a partire dal rilascio; in caso di rinnovo, la richiesta deve avvenire almeno con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.

La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale può essere avanzata da due categorie di soggetti:

  • alla categoria delle micro imprese, piccole imprese e medie imprese (PMI);
  • a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Le disposizioni del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 NON SI APPLICANO ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale laddove la normativa statale o regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi del comma 4 art. 26 del Dlgs 152/2006: “il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”.

In sintesi, la Valutazione di Impatto Ambientale rappresenta una procedura che si attiva in sede di progettazione dell’opera nel momento in cui l’opera stessa sia contraddistinta da specifiche caratteristiche tipologiche e dimensionali. L’Autorizzazione Unica Ambientale è invece uno strumento, relativamente recente, che il legislatore ha messo a disposizione delle PMI per snellire le procedure di autorizzazione ambientale che possono essere accorpate in un unico provvedimento. La domanda di AUA può avvenire all’avvio dell’attività oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito.

L’AUA non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto il provvedimento sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni.


Nexteco, nell’ambito delle procedure di VIA e per le domande di AUA, fornisce assistenza tecnico-amministrativa, predispone la documentazione e gli elaborati progettuali e cura la gestione dei rapporti con le Autorità Competenti.

Picture of Gabriele Cailotto

Gabriele Cailotto

Direttore tecnico presso Nexteco s.r.l.
Picture of Gabriele Cailotto

Gabriele Cailotto

Direttore tecnico presso Nexteco s.r.l.

Tabella dei Contenuti