V.Inc.A.: le novità normative

27 novembre 2017 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Vas Via Vinca

La Valutazione di Incidenza Ambientale rappresenta lo strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della Rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario).

Secondo l’art. 5 del D.P.R. 357/97, essa si applica sia ai Piani, Progetti o Interventi (PPI) che ricadono all’interno dei siti Natura 2000, sia ai PPI che, pur sviluppandosi all’esterno delle aree protette, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati negli elementi della Rete Ecologica di livello Comunitario.

Il comma 5 dell’articolo citato affida poi alle Regioni alcuni compiti di particolare rilievo per rendere operativa a livello regionale la procedura di valutazione di incidenza, e in particolare:

  • la definizione delle modalità di presentazione e di elaborazione dello studio di incidenza, nel rispetto degli indirizzi di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/97;
  • l’individuazione delle autorità competenti alla verifica dello studio di incidenza.

Nel 2014 la Giunta Regionale della Regione Veneto ha approvato una Guida Metodologica per la Valutazione di incidenza (D.G.R. 2299/14) che ha rappresentato, fino all’altro ieri, un riferimento costante in materia.

Recentemente si è ravvisata la necessità di innovare i contenuti della D.G.R. 2299/2014 e alcuni aspetti della procedura di valutazione di incidenza al fine di semplificare la redazione dello studio di incidenza e snellire i tempi di verifica del medesimo. Nasce così la D.G.R. 1400 del 29 agosto 2017, contenente importanti modifiche in materia che riducono gli adempimenti amministrativi richiesti nonché i costi.

E’ fondamentale rimanere sempre aggiornati sulle novità normative nel settore delle valutazioni ambientali in quanto anche una sola piccola dimenticanza potrebbe inficiare tutto il procedimento, rallentandolo o, nel peggiore dei casi, compromettendolo definitivamente.

 

Quali sono le novità?

La nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” aggiorna l’elencazione dei casi nei quali la valutazione di incidenza di PPI può essere considerata non necessaria, in ragione della la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti. In particolare con l’entrata in vigore della DGR 1400 del 29 agosto 2017, i casi di esclusione passano dagli otto previsti nella Guida metodologica proposta nel 2014 con la D.G.R. 2299 ai ventitré odierni.

Tra questi si ricordano:

  • modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta “Variante Verde” (L.R. 04/2015) per la riclassificazione di aree edificabili;
  • piani, progetti, interventi finalizzati all’individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
  • interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
  • installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
  • interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d’uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
  • installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
  • pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l’eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
  • miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come “bosco”, effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell’area;
  • interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell’apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
  • interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
  • interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
  • opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l’occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
  • manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l’utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
  • piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Un’altra modifica importante riguarda l’identificazione degli effetti che vanno descritti in termini di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento. La nuova Guida metodologica chiarisce che vanno esaminati esclusivamente quelli che effettivamente sussistono nel caso specifico, mentre la precedente lasciava intendere che l’esame dovesse riguardare tutti i 560 fattori di perturbazione elencati nell’allegato B.

Infine, una modifica che rappresenta forse la novità più rilevante: qualora per l’identificazione e misura degli effetti si faccia ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto “giudizio esperto”, la nuova guida non prevede più l’obbligo del monitoraggio.

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Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.