Schema in 9 punti in materia di risarcimento del danno ambientale

19 dicembre 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Danno Ambientale

Ho già affrontato in un precedente post gli aspetti generali legati al “danno all'ambiente” e desidero focalizzarmi ora sul tema del risarcimento del danno stesso. L’importanza di questo tema è stata ben evidenziata dal dott. Fabio Colombo, Principal at Raimboll Italy srl, nella lezione del 22 settembre ’18 nell'ambito del corso “Consulenza tecnica nei processi penali contro l’ambiente”, organizzato da Ca' Foscari Challenge School.

Ringrazio il dott. Colombo per l’interessante lezione.

Nell'affrontare il tema dei danni all'ambiente un aspetto di notevole interesse è quello legato alrisarcimento del danno ambientale il cui obiettivo primario è il ripristino ambientale che deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.

In termini pratici, quando si parla di ambienti naturali, riveste grande complessità la quantificazione del danno legata alla scarsa conoscenza delle caratteristiche specifiche dei luoghi e delle correlazioni tra le differenti componenti ambientali impattate che si riflette sulla difficoltà nella adozione di modelli e metodologie di analisi quantitativa che altrimenti fornirebbero un valido supporto al difficile compito che un giudice si trova ad affrontare all'atto della determinazione effettiva del danno.

Di seguito dopo aver descritto le diverse opzioni di riparazione del danno, tra loro gerarchicamente collegate e non alternative, introdurrò molto sinteticamente il metodo Habitat Equivalency Analysis, metodologia che viene impiegata negli Stati Uniti per determinare misure di compensazione ambientale, ed introdotta a livello europeo dal progetto REMEDE “Resourse Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU” finanziato dall’Unione europea in seguito alla Direttiva 2004/35/CE e finalizzato a sviluppare le linee guida per la valutazione e riparazione del danno ambientale - “Toolkit for Performing Resource Equivalency Analysis to Assess and Scale Environmental Damage in the European Union” – Aprile 2007 e a testare e diffondere i metodi di equivalenza.

In questo articolo riporto i 9 principali punti in materia di risarcimento del danno ambientale.

1. Le fonti normative

La disciplina del danno ambientale e della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente è contenuta nella Parte VI (artt. da 299 a 318) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e nei relativi Allegati alla Parte VI.

In particolare, il Titolo III “Risarcimento del danno ambientale” (artt. da 311 a 318) disciplina gli strumenti tramite i quali porre rimedio alla mancata o incompleta adozione delle misure preventive o ripristinatorie ed al ristoro del danno ambientale prodottosi.

Le linee guida cui attenersi per procedere alla riparazione del danno ambientale sono contenute nell'art. 298-bis, prevedendo al comma 2 che “la riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l’esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto”.

2. Un aspetto fondamentale: la significatività del danno

Secondo la definizione fornita dal Codice dell’Ambiente costituisce “danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima” (art. 300, comma 1). In altri termini la presenza di un rischio ecologico non basta a determinare un danno.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie (Baseline) provocato:

  • alle specie e agli habitat naturali protetti […];
  • alle acque mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE
  • alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale;
  • al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Il concetto di «significatività» riveste quindi un’importanza fondamentale per la quale purtroppo non esiste una definizione univoca: si tratta spesso di concetto soggettivo, discrezionale, che lascia ampi margini al valutatore.

Tuttavia, è possibile trovare alcuni riferimenti nell'Allegato IV alla parte VI laddove si precisa che il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat è da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale.

Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie dovrebbero essere determinati con dati misurabili, del tipo:

  • numero degli individui, loro densità o area coperta;
  • ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat;
  • capacità di propagazione della specie […] sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat;
  • capacità della specie o dell'habitat […] di ripristinarsi in breve tempo […] in uno stato che […] conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.
Il danno con un effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.Quindi, non devono essere classificati come significativi:
  • variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione
  • variazioni negative dovute a cause naturali o risultanti da interventi connessi con la normale gestione dei siti
  • danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

Per "condizioni originarie" si intendono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.

I 9 punti sono:

  1. Le fonti normative
  2. Un aspetto fondamentale: la significatività del danno
  3. L’esclusione del risarcimento per equivalente pecuniario
  4. Le misure per la riparazione del danno ambientale
  5. La riparazione del danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti
  6. La riparazione primaria
  7. La riparazione complementare e compensativa
  8. Come scegliere tra le diverse opzioni di riparazione
  9. Valutare e quantificare il danno alle risorse ambientali

 

SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO

 

 

Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.