Rischio amianto: i consigli per avere tutto sotto controllo

31 ottobre 2019 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Aggiornamenti Normativi, Danno Ambientale, Responsabilità Ambientale

Con il termine "amianto" o "asbesto" vengono indicati circa 30 minerali naturali a struttura fibrosa presenti in determinate rocce. In Italia, questo materiale è stato largamente impiegato per vari scopi, specialmente nel periodo tra gli anni ’60 e gli anni ’80. Riconosciuta la pericolosità per la salute derivante dal suo impiego, nel 1992 è stata emanata una legge che ne disciplinava la cessazione dell’impiego.

Nell'articolo che segue, ti proponiamo una guida pratica per valutare il rischio amianto e avere tutto sotto controllo.

Come valutare il rischio amianto in azienda

È stata la Legge 257/92 ad avere tracciato le prime linee guida in materia di amianto, definendone:

  • concentrazioni limite respirabili nei luoghi di lavoro
  • particolari obblighi per le imprese (utilizzatori e smaltitori) e relative sanzioni

Negli anni a seguire, sono stati poi emanati numerosi decreti attuativi di quella che è definita la Legge Quadro sull'amianto.

Può risultare davvero complesso orientarsi tra i diversi obblighi normativi in materia, per questo è utile fare chiarezza in merito, cercando prima di tutto di capirne un po’ di più su questo materiale.

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Cos'è l’amianto?

L’amianto è un materiale naturale che, dal punto di vista chimico, appartiene alla famiglia dei silicati. Le caratteristiche comuni a tutti i tipi di amianto, sia che si parli di fibre naturali (crisotilo, crocidolite, amosite, ecc.), sia che di fibre artificiali (lana di vetro, fibre di ceramica, lana di scoria, ecc.) derivano dalla struttura fibrosa particolarmente resistente che lo contraddistingue.

L’amianto è ininfiammabile, refrattario fino a 400 °C, chimicamente incorruttibile, eccellente come isolante termico ed elettrico, fonoassorbente, elastico, resistente alla trazione, adatto alla filatura e, soprattutto, poco costoso. Per tutti questi motivi, è stato ampiamente impiegato in diversi settori.

Dove si trova l’amianto?

Le peculiarità di questo materiale hanno fatto sì che l’amianto trovasse impiego in tantissimi settori, dall'ambito agricolo-industriale a quello domestico, sia nel pubblico che nel privato.

Per avere la dimensione dell’impiego di questo materiale, basti pensare che è stato utilizzato per:

  • lastre di rivestimento per facciate
  • tetti
  • pannelli
  • travi
  • freni
  • frizioni
  • coibentazione di tubi e canali di ventilazione
  • guarnizioni
  • filtri e riempitivi (addettivi fibrosi per adesivi, sigillanti e pigmenti)
  • prodotti tessili
  • prefabbricati
  • articoli da giardino
  • altri prodotti di uso domestico (forni, caldaie, teli da stiro, guanti da forno, vasi, ecc.)

rischio amiantorischio amiantorischio amianto

Tra i prodotti a base di amianto, è necessario fare una distinzione, a seconda della fibrosità del materiale usato.

I prodotti a base di amianto fortemente agglomerato (cemento-amianto o eternit) allo stato normale non comportano alcun pericolo, mentre se lavorati o danneggiati, rappresentano un grado di rischio, comunque minore.

I prodotti a base di pure fibre di amianto possono rilasciare fibre, anche senza sollecitazioni esterne, e quindi presentano un elevato grado di pericolo se sottoposti a lavorazioni o danneggiamento.

Perché l’amianto è pericoloso?

Al di là delle ottime capacità tecnologiche, essendo un minerale, l’amianto possiede anche la proprietà di sfaldarsi quasi infinitivale. producendo fibre della grandezza di 0,02 µm. Parliamo di fibre (2000 volte più piccole del diametro di un capello) che, se inalate, possono arrivare a causare gravi problemi di salute.

A seconda del periodo di esposizione, possono insorgere diverse malattie, in particolar modo a carico del sistema respiratorio - asbestosi, carcinoma del polmone, placche pleuriche, carcinoma della laringe - ulteriormente aggravate in soggetti fumatori abituali.

Quali sono i principali adempimenti normativi?

La gestione del rischio amianto è un tema caldo nelle aziende. Per approfondire il tema dei reati ambientali ti proponiamo il nostro articolo dedicato.

Oltre alla già citata Legge 257/92, uno dei decreti attuativi più importanti è rappresentato dal DM 6 Settembre 1994.

In risposta all'obbligo di individuare l’eventuale presenza di amianto prima dell’inizio di lavori di demolizione e manutenzione, il decreto elenca le norme tecniche di riferimento per il campionamento, l’analisi dei materiali e la valutazione del rischio.

In particolare, il decreto prevede:

  1. l’obbligo di mappatura di tutte le strutture e materiali contenenti amianto, da parte del proprietario dell’immobile o del responsabile dell’attività, nonché specifica comunicazione alla Regione nel caso di presenza di materiali friabili
  2. un apposito programma di ispezione dei materiali eventualmente contenenti amianto, oltre a specifiche modalità operative di campionamento per il riconoscimento del materiale e la sua classificazione codificata
  3. in base agli elementi raccolti dal programma di ispezione e dal risultato del campionamento, si delinea una puntuale valutazione del rischio che specifichi la migliore metodologia di bonifica adottabile nelle diverse situazioni (es. rimozione, incapsulamento e confinamento)
  4. deve essere nominato un Responsabile per l’Amianto, figura designata dal proprietario dell’immobile o dal responsabile dell’attività che ha l’obbligo di mantenere idonea documentazione riportante l’ubicazione dei materiali contenenti amianto, di redigere una specifica procedura di autorizzazione degli interventi e di predisporre il programma periodico di ispezione (piano di controllo e manutenzione)

Il Responsabile per l’Amianto ha anche il compito di definire un programma di formazione del personale operante in azienda e delle ditte esterne che possono entrare in contatto con materiali contenenti amianto.

Scopri di più sulle deleghe di funzione in materia ambientale!

Il DM 6 settembre 1994 disciplina le misure di sicurezza per interventi di bonifica e i criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati.


Attenzione: il Datore di Lavoro è obbligato alla valutazione del rischio amianto per i lavoratori ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08 titolo IX capo III) al quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti.

Se hai dubbi in merito alle attività da prevedere, alle procedure e i processi da implementare e le risorse da dedicare allo sviluppo della politica ambientale, ti offriamo una consulenza telefonica gratuita di 30 minuti per aiutarti a definire le tue esigenze. Clicca qui!

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Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.