RAEE: cosa cambia a partire dal 15 agosto 2018?

4 giugno 2018 / Giordano Cattelan

CATEGORIA: Rifiuti Terre & Rocce

Il MATTM ha recentemente pubblicato una serie di “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014”, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE in tema di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

A partire dal 15 agosto 2018, infatti, è previsto un grande cambiamento nel campo di applicazione della normativa sui RAEE, con l’inclusione di molte apparecchiature prima non soggette alle specifiche disposizioni settoriali.

La nuova "categorizzazione" degli AEE

Abbiamo già trattato in precedenza del tema RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e di quanto definito dalla normativa settoriale, in particolar modo il D.Lgs. 49/2014 che recepisce la Direttiva europea 2012/19/UE.

Di recente, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un documento contenente “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014”, una sorta di vademecum che aiuti gli operatori del settore a verificare se un prodotto rientrerà o meno nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE a partire dal 15 agosto 2018.

Attualmente, l’elenco di riferimento su cui basarsi è costituito dalle 10 categorie di cui all'Allegato 1 della direttiva RAEE, mentre le nuove disposizioni imporranno di fare riferimento a 6 categorie presenti nell'Allegato III (già quindi previste dalla Direttiva), che includono anche delle categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni.

Le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle 10 passa alle 6, ma è la NATURA di questa variazione che comporta l'inclusione nell'ambito di applicazione del decreto di un maggior numero di prodotti.

Infatti, il predetto allegato I in vigore fino al 15 agosto, distingueva le categorie per TIPOLOGIE di prodotti (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici etc... discorrendo sino ai distributori automatici). Di conseguenza, se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto in nessuna delle predette 10 categorie, semplicemente (ma anche giustificatamente) non lo considerava nel campo di applicazione.

È proprio da questo punto di vista che dal 15 agosto la novità introdotta dall'allegato III è sostanziale, perché delle 6 categorie che prevede, 3 sono individuate per tipologia (come in precedenza) ma le altre 3 (la 4, la 5 e la 6) sono categorie "aperte" e fanno riferimento, rispettivamente:

  1. apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm);
  2. apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
  3. piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Questa nuova "categorizzazione" è una novità importante, in quanto fino ad ora se un prodotto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, non era iscrivibile a tutto tondo in nessuna delle "vecchie" 10 categorie, veniva considerato fuori dal campo di applicazione della normativa.

Dal 15 agosto lo stesso prodotto, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle 3 categorie "tipologiche", certamente potrà essere inserito in una delle altre 3 categorie "aperte", dato che queste fanno riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali.

Pertanto, molti AEE che oggi non trovano collocazione in nessuna delle 10 categorie dell'allegato I, dal 15 agosto troveranno certamente collocazione nella categoria 4,5 o 6 dell'allegato III.

 

Le indicazioni del Ministero

Nel proprio documento pubblicato il 18 maggio 2018, il MATTM ha quindi affrontato la tematica in questione cercando di tranquillizzare gli operatori su quello che da molti è già definito come uno “spartiacque” tra tutto ciò che nel mondo RAEE è successo prima e quello che accadrà dopo il 15 agosto 2018.

Innanzitutto, il Ministero sottolinea che nulla cambierà in quella che è la definizione di AEE, intese come “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.

Il documento poi prosegue con un approfondimento sul campo di applicazione della Direttiva, e fornisce un utile schema decisionale da seguire per capire se un prodotto è da considerarsi a tutti gli effetti un'AEE o meno.

 

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 Fonte: "Indicazioni operative per la definizione dell'ambiro di applicazione "aperto" del decreto legislativo n. 49/2014"

Il Ministero inoltre fornisce delle indicazioni sulle apparecchiature che sono da escludere dall'applicazione della Direttiva RAEE, sulla base dell’articolo 3 del D.Lgs. 49/2014 e di quanto ulteriormente specificato nelle FAQ relative alla normativa Europea.

 

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Ulteriori dubbi? Richieste specifiche al Comitato di Vigilanza

Il Ministero chiarisce che qualora le indicazioni contenute nel documento pubblicato risultassero ancora insufficienti a stabilire se determinate apparecchiature rientrino o meno nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, il produttore può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimersi, inviando una richiesta, corredata da una breve descrizione dell'apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso, al seguente indirizzo pec:  segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it

Giordano Cattelan
AUTORE

Giordano Cattelan

In Nexteco mi occupo di gestione ambientale nell'industria e nelle infrastrtture