La gestione delle acque nei cantieri

14 maggio 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Autorizzazioni

Nel corso delle attività edili si possono originare acque reflue prodotte dai servizi predisposti per gli operatori, scarichi di carattere industriale o acque meteoriche contaminate.

Se non smaltite correttamente, le acque dei cantieri possono inquinare anche in maniera grave le acque superficiali e le acque sotterranee.

Molte spesso mi capita di vedere comportamenti non conformi alla normativa vigente che rischiano di compromettere l’operatività dei cantieri.

Dopo l'articolo introduttivo alla gestione ambientale di cantiere, è arrivato il momento di parlare di acque reflue!

La progettazione di un cantiere deve necessariamente occuparsi anche della gestione e allontanamento degli scarichi, in funzione della dimensione e della durata dei lavori: gli impatti negativi sull'ambiente devono essere controllati e opportunamente trattati!

 

Quanti e quali tipi di “acque” abbiamo?

Nel corso di una realizzazione di una infrastruttura così come di un’opera civile l’esecutore deve adottare tutte le precauzioni e mettere in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale durante l’iter di approvazione del progetto.

Le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, devono essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione al corpo recettore e/o alla fognatura in conformità alla Tab. 3 All. 5 del D.lgs. 152/99.

Le tipologie di acque di scarico che si possono generare nei cantieri e nei relativi impianti a servizio, sono, essenzialmente, le seguenti:

  • reflue civili/domestiche;
  • reflue industriali e di processo;
  • di venuta o di aggottamento;
  • meteoriche.

 

Reflue civili/domestiche

Le acque reflue di tipo civile prodotte dai cantieri provengono da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche che si svolgono presso i campi base.

Queste solitamente sono convogliate direttamente nella fognatura esistente o laddove non è possibile, trattate apposito impianto di depurazione scaricate in corpo ricettore o nel suolo/sottosuolo. L’impianto, di tipo biologico, dovrà garantire il trattamento dei reflui fino ad un livello di depurazione ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 5 alla Parte 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

 

Reflue industriali e di processo

Le acque reflue industriali prodotte nei cantieri sono essenzialmente riconducibili alle acque di processo e sono rappresentate dalle acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici di cantiere. In linea di massima nei cantieri queste sono riconducibili a:

  • acque utilizzate nei cicli di lavorazione (es. perforazioni in galleria, etc);
  • acque di lavaggio mezzi (es. lavaggio canale betoniera);
  • acque impianto di betonaggio;
  • acque di officina;
  • acque dei laboratori prove cls, acciaio, etc.

Tutti questi fluidi risultano gravati da diversi agenti inquinanti di tipo fisico - quali sostanze inerti finissime (filler di perforazione, fanghi, etc.) - o chimico (cementi, idrocarburi e olii provenienti dai macchinari, disarmanti, schiumogeni, etc.) e possono essere gestiti mediante convogliamento ad idoneo impianto di trattamento di tipo fisico/chimico e successivo scarico ovvero come possono essere smaltiti come rifiuto. L'acqua depurata può essere riciclata in produzione.

Generalmente i liquami che si producono nei cantieri temporanei e mobili non hanno bisogno di pretrattamenti, prima della sedimentazione.

Spesso viene addotta ai sedimentatori, assieme ai reflui di produzione, anche la portata di pioggia derivante dal dilavamento di grandi aree operative o di coperture dove può essersi depositata polvere, sabbia o altre sostanze minerali.

La forma e le dimensioni dei sedimentatori o dei bacini di sedimentazione, dipendono dal contenuto di sostanze solide e dal tempo di determinazione dei liquami. La sedimentabilità può essere migliorata con l'aggiunta di sostanze flocculanti. I fanghi derivanti dalla sedimentazione sono spesso disidratati al 40-50% per mezzo di nastropresse o di separatori a centrifuga.

I fanghi disidratati, con poche eccezioni, possono essere smaltiti. Le eccezioni riguardano fanghi contenenti metalli pesanti insolubili e smalti proveniente dall'industria ceramica o cromo esavalente derivante dal fibrocemento.

 

Acque di venuta e acque di aggottamento non contaminate

Un caso particolare è quello delle acque di venuta e di aggottamento che in Regione Veneto, se NON contaminate, possono essere gestite senza scarico e non sono considerate acque reflue industriali. Infatti, trova applicabilità l’art. 6 lettera w) del Piano di tutela delle Acque (definizione di scarico), in particolare per la parte che esclude dalla definizione di scarico le “acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda.”

Le acque di venuta sono le acque penetranti nello scavo a seguito della diffusione capillare della falda presente a livelli piezometrici superiori al piano di scavo. Per il confinamento e l’allontanamento delle acque di venuta è prevista, di norma, l’installazione di pompe mobili in fase di realizzazione delle opere.

Le acque di aggottamento sono le acque che vengono emunte per l’ abbassamento temporaneo della falda mediante sistemi well point, che consente di eseguire gli scavi in condizioni idrogeologiche favorevoli.

Per entrambi i tipi di acque (venuta e aggottamento) occorre garantire che queste non vengano contaminate dalle attività di cantiere, adottando opportuni accorgimenti tecnici.

Lo sversamento in linea di massima deve essere fatto, con passaggio a titolo cautelativo su stramazzo o su vasche di decantazione appositamente realizzate, su fossi di guardia di lunghezza idonea, per poi essere collettato in corpo recettore con portata adeguata. In riferimento ad ogni sistema di emungimento utilizzato, deve essere individuato l’Ente gestore del corso d'acqua recettore al quale richiedere la concessione relativa alle portate immesse nel recettore finale.

Diversamente, nel caso in cui le acque di cui sopra siano o vengano contaminate, occorre procedere ad opportuno trattamento mediante impianto di tipo fisico/chimico e all'ottenimento dell’autorizzazione per lo scarico nel recapito finale o all'allontanamento come rifiuto secondo la normativa vigente.

 

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Acque meteoriche dilavanti e di lavaggio delle superfici

Le acque meteoriche (AM) sono le acque derivanti da precipitazioni atmosferiche e si dividono essenzialmente in:

  • acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC), che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia;
  • acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC).

Le acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) sono acque derivanti dal dilavamento di superfici impermeabili/permeabili in aree in cui le attività svolte comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

Le acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) sono acque derivanti dal dilavamento di superfici impermeabili/permeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive ovvero dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Le acque AMDNC sono allontanate senza necessità di alcun trattamento.

La gestione di entrambe le acque (AMC e AMDNC) sono però soggette all’ottenimento dell’autorizzazione da parte degli enti competenti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Un impatto ambientale negativo potrebbe derivare da un'inidonea gestione relativamente alle AMDC che, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5.

I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura.

 

Il trattamento delle acque contaminate

Per la gestione delle acque presenti in cantiere, in funzione della loro natura, sono previste una serie di azioni delle quali di seguito si fornisce una sintesi.

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I recapiti finali di scarico

I recapiti finali delle acque di scarico possono essere essenzialmente:

  • acque superficiali;
  • suolo e sottosuolo;
  • rete fognaria.

In linea generale, le sostanze contenute nelle acque di scarico devono rispettare determinati limiti di concentrazione, misurati nel punto in cui lo scarico si immette nel recapito finale.

Come riportato all'art.101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tutti gli scarichi ad accezione di quelli domestici o ad essi assimilati devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, ovvero immediatamente a monte della immissione nel recapito finale.

Al di là delle prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni, è opportuno prevedere periodici controlli e documentarne gli esiti.

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Scarico in acque superficiali

In generale, ogni scarico recapitante in acque superficiali, sia esso civile o industriale, è soggetto a preventiva autorizzazione da richiedere alla Provincia. Deve essere inoltre individuato l’Ente gestore del corso d'acqua al quale richiedere la concessione relativa alle portate immesse nel recettore finale.

L'autorizzazione allo scarico è necessaria per:

  1. Impianti di seconda categoria: impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti con scarico diretto in acque superficiali o sul suolo (sub - irrigazione); impianti di trattamento di dilavamento dei piazzali degli insediamenti produttivi, ove vengono stoccate materie prime e/o prodotti che possono inquinare le acque o il suolo;
  2. Tutti gli scarichi di origine produttiva non assoggettati a depurazione e recapitanti in acque superficiali o sul suolo (es. acque di raffreddamento).

La richiesta di autorizzazione preventiva va inoltrata alla Provincia all'atto della consegna al Comune della richiesta di concessione edilizia e l'avvio degli impianti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione e alla successiva presentazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori.

I valori limite da rispettare sono indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 (limiti di emissione degli scarichi idrici) o definiti nel provvedimento di autorizzazione.

 

Scarico nel suolo

Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo sono di norma vietati. Vengono ammessi solo a condizione che, per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali, sia accertata (art.103 D.Lgs. 152/2006):

  • l’impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali;
  • la conformità ai criteri ed ai valori limite di emissione.

Anche in questo caso, deve essere richiesta specifica autorizzazione a seconda del tipo di acque che si andranno a scaricare. I valori limite ai quali si fa riferimento sono quelli riportati in tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006.

 

Scarico in pubblica fognatura

Gli scarichi in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che deve preventivamente valutare la capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.

La richiesta di allacciamento alla rete fognaria va inoltrata al gestore del Servizio Idrico Integrato e deve essere conservata l’attestazione dell'avvenuto allacciamento alla fognatura.

Per gli scarichi di acque reflue industriali è necessario richiedere preventiva autorizzazione all'autorità competente (Provincia).

I limiti di emissione da rispettare sono quelli indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 del D.lgs. 152/2006 nonché nei regolamenti dell'ente gestore della fognatura e/o quelle fissate all’'atto dell'autorizzazione allo scarico. Per i cicli produttivi che utilizzano alcune sostanze pericolose (es. cadmio, Hg, etc.) si applicano anche i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o materia prima.

 

Contenuti della domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni indicate nell'art. 125 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero deve essere corredata da:

  • indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare;
  • tipologia del ricettore;
  • individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
  • descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
  • eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto;
  • indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

 

I controlli sulle acque di scarico

Il Decreto 152/06 stabilisce che i responsabili degli impianti di depurazione, sia quelli di natura civile sia quelli che invece ricadono nel settore industriale, hanno il dovere di rispettare la frequenza di analisi delle acque reflue al fine di evitare che agenti inquinanti vengano immessi nellambiente.

Gli autocontrolli sono l'insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione con lo scopo di monitorare l'efficacia del processo depurativo.

Circa la modalità di campionamento, per il controllo degli scarichi di acque reflue urbane vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore mentre per gli scarichi di acque reflue industriali, sia in corpo idrico superficiale che sul suolo, il D.Lg 152/06 dispone che il controllo deve essere di norma riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, tuttavia, se motivato espressamente nel verbale di campionamento, l'autorità che procede con il controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi, (allegato 5 alla terza parte).

La frequenza di analisi delle acque reflue viene stabilita dal documento di autorizzazione allo scarico rilasciato all'impianto.

I risultati delle verifiche, che devono essere svolte da personale specializzato, devono essere disponibili per le autorità che ne faranno richiesta e per gli enti di controllo. Infatti, il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso (art. 129).

L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli (art. 128).

 

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Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.