La gestione dei rifiuti pericolosi

15 marzo 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Rifiuti Terre & Rocce

I rifiuti pericolosi sono quei rifiuti contenenti al loro interno un’elevata dose di sostanze inquinanti. I rifiuti pericolosi solitamente sono generati dalle attività produttive (cd. Rifiuti “speciali”), tuttavia esistono dei rifiuti pericolosi anche tra gli “urbani” (principalmente medicinali scaduti e pile) i quali, pur avendo un’origine civile, devono essere gestiti diversamente dagli altri rifiuti urbani.

1. La classificazione dei rifiuti

Tutti i rifiuti sono classificati ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) attraverso un codice a 6 cifre, sulla base dell’attività o processo produttivo che li ha generati. È obbligo e responsabilità del produttore dei rifiuti procedere alla corretta identificazione degli stessi. La classificazione, inoltre, deve avvenire in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

In merito alla classificazione dei rifiuti, la normativa vigente in materia di rifiuti (Legge 116/2014) stabilisce che:

  1. se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto” esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione (si dà per certo che non sia pericoloso);

  2. se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto" (identificato dal catalogo CER con l’asterisco *), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione;

  3. se un rifiuto è identificato con un codice CER “a specchio”, ossia due codici CER con la stessa descrizione (uno pericoloso e uno non pericoloso), è necessario procedere alla determinazione delle eventuali proprietà di pericolo che esso possiede al fine di applicare la corretta voce CER tra le due possibili.

    Tipico esempio di codici CER a specchio è il seguente:

    • CER 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
    • CER 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*

 

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2. I codici CER a specchio

Come già accennato, per i CER “a specchio” devono essere determinate in maniera approfondita le eventuali caratteristiche di pericolosità del rifiuto in esame. La legge 116/2014 (in vigore dal 1 giugno 2015) stabilisce che tale valutazione può essere eseguita dal produttore attraverso le seguenti modalità:

  • individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
    • la scheda informativa del produttore (es. omologa rifiuto o simili);
    • la conoscenza del processo chimico;
  • determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
    • la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
    • le fonti informative europee ed internazionali;
    • la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
  • stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo, mediante comparazione delle concentrazioni rilevate dall'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test di laboratorio per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Sebbene non esplicitamente indicato dalla normativa in questione, successivi chiarimenti interpretativi (tra cui le Linee Guida comunitarie Study to develop a guidance document on the definition and classification of hazardous waste – Final report” del Dicembre 2015) suggeriscono la possibilità di poter utilizzare alternativamente i sopracitati criteri, non obbligando, di fatto, all’esecuzione delle analisi di laboratorio, nel caso in cui si riesca a determinare con gli altri metodi la pericolosità o meno del rifiuto.

 

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Nel caso si scelga di non affidarsi ai test di laboratorio, contrariamente a quanto avveniva in passato, è necessario in ogni caso dare evidenza delle modalità e strumenti con cui si è eseguita la valutazione

Va segnalato inoltre che, nel rispetto del “principio di precauzione”, nel remoto caso in cui non fosse possibile in alcun modo determinare la pericolosità o meno di un rifiuto, esso va considerato a prescindere come pericoloso.

 

3. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP

La Direttiva “Quadro” sui rifiuti 2008/98/CE del Parlamento Europeo stabilisce che un rifiuto pericoloso è un “rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III”.

Fino all’introduzione del Regolamento 2014/1357/UE, le 15 possibili caratteristiche di pericolo erano identificate con la lettera “H” ed il numero corrispondente, ma ciò poteva portare a confonderle con le indicazioni di pericolo H di cui al regolamento CLP...ne avevamo già parlato in un nostro precedente post!

Il Regolamento 2014/1357/UE, operativo in tutti gli stati membri dal 1 giugno 2015, ha dunque apportato le modifiche tuttora vigenti al citato allegato III, introducendo le cosiddette “caratteristiche di pericolo HP”.

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Nota: per il solo HP14, è stata emessa un’ulteriore modifica all’allegato III con l’introduzione del Regolamento 2017/997.

Per ogni rifiuto pericoloso, è quindi responsabilità del produttore l’individuazione dei pericoli che esso possiede. Il produttore si può quindi avvalere di un laboratorio di analisi specializzato, al fine di determinare la presenza di una o più caratteristiche di pericolo HP.

Le modalità di valutazione sono riportate nella tabella seguente:

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4. Ogni quanto fare le analisi sul rifiuto?

Le analisi di caratterizzazione dei rifiuti, oltre che per definirne le caratteristiche di pericolo, sono necessarie anche per:

  • Il conferimento dei rifiuti in discarica;
  • Il conferimento ad impianti di recupero in procedura semplificata.

Per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, il DM 27 settembre 2010 (art. 2) stabilisce il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti. Inoltre, la caratterizzazione di va effettuata in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

Il recupero dei rifiuti in procedura semplificata è normato invece da due decreti diversi a seconda della pericolosità del rifiuto:

  • Rifiuti non pericolosi (DM 5 febbraio 1998, art. 8): le analisi devono essere effettuate almeno ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni due anni e comunque ogni volta intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti;
  • Rifiuti pericolosi (DM 12 giugno 2002 n. 161, art. 7): le analisi vanno effettuate almeno in occasione del primo conferimento e, successivamente, ogni dodici mesi e comunque ogni volta intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.

E’ infine utile sottolineare che la necessità di analisi potrebbe anche essere richiesta dal destinatario dei rifiuti operante in regime ordinario, nel caso in cui l’autorizzazione al recupero/smaltimento preveda l’obbligo di ricezione dei rifiuti solamente previa caratterizzazione del produttore. In questo caso, la periodicità delle analisi è di norma definita all'interno dell’autorizzazione stessa.

 

5. L’ultimo spauracchio… il fattore M

Per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, l’entrata in vigore del Regolamento 1179/2016 ha introdotto l’utilizzo dei cosiddetti fattori “M” nel calcolo delle soglie di pericolosità dei composti del rame (modificando così la tabella 3.1, allegato VI, parte 3 del regolamento CLP).

Il Regolamento, in vigore dal 1 marzo 2018 ha tuttavia generato non pochi problemi interpretativi a causa di un’errata traduzione del testo normativo.

Il MATTM, con la Nota 28 febbraio 2018, prot. n. 3222, ha cercato di fare chiarezza sul tema specificando che, contrariamente a quanto indicato nella versione italiana del Regolamento che suggeriva di non tener conto di tali fattori M, essi dovrebbero invece essere inclusi quantomeno nella valutazione della tossicità acuta (short-term aquatic hazard) delle sostanze contenenti rame, mentre possono non essere considerati per la determinazione della tossicità cronica (long-term aquatic hazard).

LEGGI LA NOTA n. 3222/2018 del MATTM!  SCARICALA GRATIS>>

Fortunatamente, tale problematica sarà del tutto superata a partire dal 5 luglio 2018 con l’entrata in vigore del già citato Regolamento 997/2017, il quale specifica le nuove metodologie di attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14, nelle quali non vi è alcuna traccia dei tanto spinosi “fattori M”.

Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.