Guida rapida alla delega di funzioni in materia ambientale

3 ottobre 2019 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Aggiornamenti Normativi, Responsabilità Ambientale

All'interno del cosiddetto SGA, Sistema di Gestione Ambientale, l’azienda può prevedere di trasferire compiti e responsabilità a soggetti diversi dal titolare.

La delega di funzione può riguardare nello specifico la gestione degli adempimenti ambientali dell’azienda. Ed è proprio di questo aspetto che ci occuperemo nell'articolo che segue, analizzando alcuni recenti aggiornamenti normativi.

La delega di funzioni in materia ambientale

Se i riferimenti normativi che riguardano i sistemi di gestione ambientale rientrano nell'ambito della ISO 14001, a livello internazionale, e del regolamento EMAS, a livello europeo; per ciò che concerne la delega di funzioni in materia ambientale, le più recenti novità si evincono dalla sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017 della terza sezione della Cassazione Penale.

In questo articolo, abbiamo visto come tra le condizioni oggettive di ammissibilità per la delega di funzioni in materia ambientale, vi fosse la dimensione dell’impresa ovvero l’articolazione tecnico-funzionale della stessa.  

La sentenza sopraccitata ha affermato che la delega è valida a prescindere dalle dimensioni e dalla complessità organizzativa dell’azienda: è sufficiente che l’atto di delega sia espresso, inequivoco e certo e investa una persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento.

Superato il requisito dimensionale per la delega in materia ambientale

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, con il recente orientamento viene superata la precedente impostazione secondo cui la delega di funzioni poteva operare, quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante dell’impresa, solo laddove le dimensioni aziendali fossero state tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non in caso di organizzazione a struttura semplice.

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Entrando nel concreto della sentenza della Corte di Cassazione, il direttore tecnico di uno stabilimento, con delega in materia ambientale presso un insediamento produttivo di Novi Ligure, era stato condannato a € 4.000,00 di ammenda per non avere osservato le prescrizioni imposte dalla Provincia con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il condannato si era difeso affermando di aver delegato tutte le attività in tema di prescrizioni AIA a un suo sottoposto, ma il Tribunale non aveva ritenuto efficace tale delega, a causa della – presunta – ridotta complessità organizzativa dello stabilimento.

Il condannato aveva fatto ricorso in Cassazione lamentando che il Giudice aveva motivato l'inefficacia liberatoria della delega di funzioni da lui rilasciata per la non rispondenza dello stabilimento ai criteri dimensionali e di necessaria complessità organizzativa elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia liberatoria della delega di funzioni nei confronti del delegante ex art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008.

La terza sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017, ha accolto il ricorso del direttore tecnico, non solo affermando che la complessità organizzativa dello stabilimento non era stata accuratamente valutata dal Tribunale, ma negando valore allo stesso criterio utilizzato nel giudizio di merito.

delega di funzioniA seguire, riportiamo l’affermazione della Cassazione:

In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità”.

 

L’introduzione del concetto di subdelega

La sentenza n. 52636 del 20 novembre 2017 dà spazio anche alla subdelega: i giudici delle Suprema Corte ammettono che, previa intesa con il datore di lavoro, il soggetto delegato possa a sua volta sub-delegare specifiche funzioni anche in materia ambientale, in analogia con quanto previsto in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal comma 3-bis dell'art. 16, Decreto Legislativo n. 81/2008 (aggiunto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 106 del 2009) alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Per l’efficacia liberatoria della delega restano invariate le condizioni soggettive di ammissibilità, elaborate volta per volta dalla giurisprudenza, di cui abbiamo già parlato in precedenti articoli del blog.


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Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.