GDO: la gestione dei rifiuti all'epoca dell’economia circolare

21 giugno 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Sviluppo Sostenibile

Il 2 dicembre del 2015 la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione “L’ anello mancante: un piano d’azione europeo per l’economia circolare”, in cui analizza l'interdipendenza di tutti i processi della catena del valore: dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo al riuso e riciclo.

Il piano d'azione dell'Unione europea stabilisce un programma concreto di azioni, con misure che coprono l'intero ciclo: dalla produzione e il consumo alla gestione dei rifiuti e il mercato delle materie prime secondarie.

Le azioni proposte hanno l’obiettivo di contribuire a "chiudere il cerchio" del ciclo di vita del prodotto attraverso un maggiore riciclaggio ed un aumento del riutilizzo, generando benefici sia per l'ambiente che per l'economia.

Tra i principali settori di intervento rientrano anche quelli della plastica e della riduzione dello spreco alimentare.

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Per la plastica, che rientra nella categoria più generale degli imballaggi che rappresentano una delle tipologie di rifiuti più comuni nei supermercati, gli obiettivi principali sono:

  • Aumentare il quantitativo di plastica riciclata
  • Prevenire e ridurre l’inquinamento marino

Per rifiuti alimentari, il cui spreco è grave sia durante circuito della commercializzazione sia da parte dei consumatori finali, gli obiettivi sono:

  • Riduzione del “food waste” in linea con il GOAL 12.3 dei Sustainable Development Goals delle nazioni Unite
  • Armonizzare le metodologie di calcolo degli sprechi alimentari
  • Favorire il coinvolgimento e lo scambio di esperienze e buone pratiche tra i diversi stakeholder della filiera

Analizziamo assieme come vengono gestiti oggi i rifiuti.

 

Rifiuti alimentari

Tra i rifiuti alimentari prodotti da supermercati e GDO si trovano da un lato i prodotti consumabili che per vari motivi vengono scartati e dall’altro gli scarti di vari reparti (macelleria, pesce, frutta e verdura).

Per quanto riguarda i prodotti alimentari è bene citare la Legge 19 agosto 2016, n. 166, "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", entrata in vigore il 14 settembre 2016, con la quale l’Italia ha cercato di porre un freno agli sprechi alimentari.

La norma favorisce, a fini di solidarietà sociale, il recupero e la donazione di beni alimentari, farmaceutici ed altri prodotti in favore di soggetti che operano senza scopo di lucro.

La legge da anche le definizioni di:

  • spreco alimentare: l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare ancora consumabili, pertanto destinabili al consumo e che sarebbero destinati a essere smaltiti come rifiuti
  • eccedenze alimentari: i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause (motivi commerciali/estetici, prodotti aventi scadenza ravvicinata, etc).

Per incentivare le buone pratiche la legge 166/2016 prevede benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari ad indigenti: per incentivare chi dona alimenti i Comuni possono applicare una riduzione della TARI proporzionata alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto della donazione.

Aspetto diverso riguarda quegli scarti che sono qualificabili come rifiuti. Questi rifiuti possono avere un duplice destino:

  • il conferimento a discariche autorizzate nell’ambito della gestione urbana del rifiuto;
  • il recupero de prodotti di origine vegetale destinati per la produzione di bioenergie (biogas) e/o di mangimi complementari per alimentazione animale (zootecnia).

Anche in questo caso il tipo di gestione può avere un impatto diretto in termini di tassazione.

 

Imballaggi

Una delle tipologie di rifiuti più comuni nei supermercati sono senza dubbio gli imballaggi che vengono prodotti in grande quantità.

La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97).

L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:

  1. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  2. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
  3. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  4. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.

Tra i rifiuti non alimentari che di solito hanno a che fare con confezioni e imballaggi distinguiamo:

  • la carta e il cartone
  • la plastica
  • il polistirolo.

Se per i primi 2 tipi il recupero è una prassi consolidata per il polistirolo è recente la presenza nel mercato di operatori economici che ritirano e recuperano polistirolo espanso.

 

RAEE

I distributori/venditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE domestici (ossia i rifiuti costituiti da tali apparecchiature) di cui il consumatore intenda disfarsi:

  • nel momento in cui viene consegnata un’apparecchiatura nuova, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita (Modalità “uno contro uno”);
  • anche senza obbligo di acquisto da parte dell’utente di un'AEE equivalente, limitatamente al caso dei RAEE di “piccolissime dimensioni”, ossia inferiori a 25 cm per ognuna delle dimensioni (Modalità “uno contro zero” introdotta dal DM 121/2016).

Il distributore può tuttavia rifiutarsi di ritirare il rifiuto in due casi:

  • nel caso vi sia un rischio concreto di contaminazione del personale incaricato al ritiro;
  • nel caso l’apparecchiatura sia stata “manomessa” dall'utente con la rimozione di componenti essenziali o la presenza di rifiuti diversi dai RAEE.

I distributori autorizzati all’attività di vendita di AEE domestiche devono quindi:

  1. Iscriversi all'apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, indicando sia i mezzi di cui si avvarranno, se effettueranno direttamente il trasporto, sia il luogo di raggruppamento;
  2. Registrarsi al portale del Centro Di Coordinamento (CDC) RAEE;
  3. Organizzare il luogo di raggruppamento presso il punto vendita o presso altro luogo dichiarato; il raggruppamento deve essere gestito come un deposito temporaneo di rifiuti, inoltre i RAEE ritirati devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg. Qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve comunque superare 1 anno;
  4. Tenere la documentazione prevista dalla normativa per la gestione in modalità semplificata (1 contro 1 – 1 contro 0): all'atto del ritiro del RAEE il distributore deve compilare uno schedario numerato progressivamente e conforme al modello di cui all'Allegato I al DM 65/2010. Il trasporto dei RAEE è accompagnato dal documento di trasporto conforme al modello di cui all'Allegato II del DM 65/2010 (non si utilizzano i Formulari di Identificazione Rifiuto - FIR);
  5. Assicurare il trasporto dei RAEE ritirati (in proprio o tramite terzi):
    • presso il centro di raccolta del Comune dove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa
    • presso il luogo di raggruppamento autorizzato, oppure
    • direttamente presso impianti autorizzati al trattamento dei RAEE
  6. Informare i consumatori sulla gratuità del ritiro.

 

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Il trasporto dei rifiuti

La corretta gestione dei rifiuti prevede il trasporto da parte di un soggetto autorizzato.

Tuttavia, secondo una prassi consolidata, gli stessi automezzi adibiti al trasporto degli alimenti ai supermercati verrebbero impiegati per il successivo trasporto di rifiuti verso le piattaforme logistiche (peraltro spesso non autorizzate alla messa in riserva dei rifiuti stessi).

A nostro avviso tale prassi pare in contrasto sia con il cosiddetto “pacchetto igiene” che con la normativa in materia di rifiuti contenuta nel T.U. ambientale

  • Pacchetto igiene: divenuto operativo con l’emanazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in tema di trasporto vieta l'utilizzo promiscuo del veicolo adibito al trasporto alimentare per trasportare materiale diverso ed, ancora, l'utilizzo promiscuo del veicolo adibito al trasporto di differenti tipi di prodotti alimentari senza aver provveduto a separarli in modo efficace. È altresì sanzionato il trasporto di prodotti alimentari di diversi tipi nel vano di carico e/o nei contenitori del veicolo e/o contenitore senza aver provveduto ad accurata pulizia tra un carico e l´altro in modo da evitare il rischio di contaminazione
  • Testo unico ambientale: per il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il trasportatore deve essere iscritto anche all'Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 212 co. 5 D. Lgs. 152/2006), nella relativa categoria, ed osservare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione che condizionano la validità e l'efficacia dell'iscrizione stessa. L'iscrizione è altresì subordinata all'idoneità tecnica del mezzo al relativo trasporto, attraverso la sottoposizione dei veicoli a perizia giurata (Comitato Nazionale dell'Albo, Delibera n. 4 del 27.9.2000 modificata dalla Delibera n. 5 del 12.5.2003).

Ciò premesso, aderendo ad una lettura restrittiva della normativa, l’impiego dello stesso veicolo per il trasporto di prodotti alimentari e di rifiuti pare in contrasto con le disposizioni in materia di igiene e di ambiente e di trasporto internazionale.

Per contro, va rilevato che l'ordinamento vigente non contiene alcuna norma di carattere impeditivo al trasporto di rifiuti speciali - seppur non pericolosi - mediante lo stesso veicolo utilizzato in precedenza per i prodotti alimentari.

Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.