Deposito temporaneo o messa in riserva? Ecco le differenze

30 maggio 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Rifiuti Terre & Rocce

Deposito temporaneo

I produttori di rifiuti speciali, come noto, devono prestare particolare attenzione alle condizioni richieste dalla normativa nazionale in tema di deposito temporaneo, per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, sia penali che amministrative, come dimostrato da recenti sentenze della corte di Cassazione.

Ad esempio, la sentenza n. 4181 del 30 gennaio 2018 ha condannato gli imputati per aver depositato in modo incontrollato su un terreno di loro proprietà dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale edilizio provenienti da attività di demolizione in assenza della necessaria autorizzazione e senza stoccaggio, trattamento o riutilizzo dei medesimi.

Le argomentazioni della corte si basano sulle condizioni fissate dall’art. 183 del D. Lgs n. 152 del 2006 la cui sussistenza deve essere provata dal produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.

La norma, infatti, pone le seguenti condizioni per la configurabilità di deposito temporaneo:

  • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
    1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi,
    3. in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  • il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  • devono essere rispettate le norne che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  • per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Condizioni queste cui si aggiunge quale requisito principale, il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Il deposito temporaneo, quindi, ancorché affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avvenire sempre e solo all'interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi e non può assolutamente (al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio) essere realizzato da un terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito medesimo sono prodotti.

Qualora una delle suddette condizioni venga a mancare, l’accumulo di una certa quantità di rifiuto non corrisponde alla fattispecie di deposito temporaneo ma a quella di deposito incontrollato di rifiuti.

In proposito va ricordato che il deposito temporaneo, nella sua formulazione originaria del D. Lgs 22/1997, nasceva come un punto di deroga per agevolare soprattutto le piccole imprese caratterizzate da una modesta produzione di rifiuti. Il deposito temporaneo, quindi, si configura come un’”estensione” dell’attività dalla quale si originano i rifiuti che precede qualsiasi fase della gestione (raccolta, trasporto, smaltimento o recupero).

Il D. Lgs 152/06, infatti, con gli articoli 208 comma 17 e 210 comma 5, in presenza del rispetto di determinate condizioni, rende il deposito temporaneo escluso dal regime autorizzatorio, in quanto qualificato come “attività” e non come fase di gestione.

 

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Messa in riserva

La prassi di rimuovere i materiali da singoli cantieri, soprattutto se di piccole dimensioni, e concentrarli in un sito diverso, come ad esempio un magazzino aziendale, come ampiamente spiegato nel paragrafo precedente, non rientra nella fattispecie del deposito temporaneo (non è attività ma gestione!)

Qualora una ditta non possa rispettare le condizioni sopra descritte, può richiedere alla Provincia l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali.

 

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La messa in riserva è un’operazione di recupero che si sostanzia in forma di stoccaggio di rifiuti avviati a recupero. Questa operazione è definita al punto R13 dell’Allegato C alla Parte Quarta del Codice Ambientale.

Le operazioni di stoccaggio di rifiuti destinati a operazioni di recupero (messa in riserva) possono essere assoggettate a:

  • procedure semplificate di recupero, di cui all’art. 216 T.U.A: le operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi possono essere effettuate in procedura semplificata solo presso l’impianto in cui hanno luogo le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C.
  • procedura ordinaria di autorizzazione: le operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi effettuate presso il luogo in cui i rifiuti sono prodotti o presso i centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio o di recupero.

Le operazioni di messa in riserva, nel caso di rifiuti non pericolosi, possono essere effettuate in procedura semplificata anche nei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti di riciclaggio e recupero.

In questo caso, però, le norme tecniche per il recupero in procedura semplificata devono stabilire le caratteristiche impiantistiche di tali centri, le modalità di stoccaggio e i termini massimi in cui i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero e riciclaggio.

 

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Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.