Autorizzazione dei miglioramenti fondiari: nuova deliberazione della Regione Veneto.

26 settembre 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Rifiuti Terre & Rocce

La Regione Veneto interviene nuovamente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo disciplinando con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1300, del 10 settembre 2018, le procedure di autorizzazione dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro.

Nella Delibera viene posto innanzitutto l’accento sulla differenza sostanziale tra “miglioramento fondiario” e “attività di cava”.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro che comporta la valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e attraverso il miglioramento della produttività e redditività di un fondo agricolo, che si realizza con l’aumento della fertilità dei terreni e della sua funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie. Agli esiti del miglioramento il fondo mostra un incremento del valore fondiario.

Diversa è l’attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili a seguito della quale si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento, la cava sfruttata, in forza dell’applicazione della normativa regionale, Legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino.

Dal punto di vista amministrativo l’autorizzazione agli interventi segue due iter ben distinti.

Nel caso dell’attività di cava la competenza autorizzatoria è posta in capo alla Regione (articolo 10) ed il procedimento di autorizzazione è semplificato, al fine di una maggiore efficienza, conformemente alle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990, col ricorso alla procedura in conferenza dei servizi coordinato con la vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale cui i progetti di coltivazione di cava soggiacciono (articolo 11). Inoltre, si prevede una pianificazione solo a livello Regionale con l’approvazione del PRAC, eliminando le pianificazioni a livello provinciale precedentemente previste, inoltre la Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (CTRAE) come organo tecnico consuntivo sarà costituita da 12 componenti.

Nel caso di miglioramenti fondiari con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, la richiesta di autorizzazione all'esecuzione del miglioramento fondiario prevede un’istruttoria di carattere tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA che si conclude con un apposito parere trasmesso da AVEPA, per competenza, alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca che, compiute le necessarie verifiche, autorizza (o denega) il miglioramento richiesto mediante decreto del Direttore della direzione regionale incaricata.

Inoltre, in applicazione del DPR n. 120/2017 - Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, attraverso un protocollo operativo definito con ARPAV, viene approvato con il presente provvedimento il segmento istruttorio che dovrà accompagnare i “materiali di scavo” – compresi eventuali materiali di riporto – derivanti dalla realizzazione dei miglioramenti fondiari in argomento.

Nella DGR 1300/2018 al punto 3.1 viene definito anche il caso dei “Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta”.

Nei casi di semplice movimentazione di terreno da realizzarsi all'interno del medesimo fondo agricolo, mediante operazioni di sterro, riporto e conseguente livellazione dei terreni agrari, non trova applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2018.

Tali particolari tipologie di interventi di miglioramento fondiario (che non comportano l’utilizzo del materiale di risulta), non richiedono, infatti, la apposita autorizzazione prevista e disciplinata dalla legge citata, che disciplina l’attività di cava; debbono però, in ogni caso, essere fatti salvi tutti gli eventuali aspetti dell’intervento legati alla sicurezza idraulica e alla funzionalità della rete idraulica pubblica e privata, che investono il Consorzio di bonifica competente per territorio, nonché, eventualmente, alla tutela dei beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.

Eventuali limiti ai miglioramenti fondiari senza l’utilizzo dei materiali di risulta possono altresì trovare fondamento negli strumenti urbanistici, che abbiano introdotto specifiche limitazioni o regolamentazioni su tali interventi di modifica del territorio, anche a seguito del recepimento di vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, naturalistico, paesaggistico, etc.

Il proponente in questo dovrà inviare una specifica comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Consorzio di bonifica competente per territorio che, in base a quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 241/90, possono entro trenta giorni negare, motivando, l’esecuzione delle opere in progetto.

Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l’istanza si intende accolta e l’attività di miglioramento fondiario senza utilizzo del materiale di risulta può essere iniziata; contestualmente all'inizio dei lavori, l’interessato ne dà comunicazione alle Amministrazioni competenti.

Qualora da una verifica in sede comunale si appuri che l’intervento ricada in zona sottoposta a tutela dal D.Lgs. n. 42/2004, sussiste l’obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli interventi che s’intende intraprendere, corredato dalla documentazione prevista dal citato Decreto legislativo (relazione paesaggistica, etc.), e di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non si è ottenuta l’autorizzazione.

 

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Stefano Reniero
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Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.